CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 05394/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato ayyis6-alle parti; udità la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]; I Motivi della decisione Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata loro applicata la pena concordata in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato. A motivi di ricorso lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata consideraz one da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], personalmente, si duole della mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito della entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Considerato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato, pertanto, che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con procedura "de plano". Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle !.spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]