CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del medesimo Tribunale che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n 309 del 1990, a lui provvisoriamente ascritto perché gravemente indiziato di aver venduto, nel tempo, sostanza stupefacente del tipo cocaina a più persone. 1.1.Con il primo motivo deduce la nullità assoluta ed insanabile dell'ordinanza genetica che, in violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e c- bis), e 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., aveva omesso totalmente di motivare sulla inidoneità degli arresti domiciliari con l'applicazione del cd. "braccialetto elettronico" a soddisfare le esigenze cautelari, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata che, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., non avrebbe potuto colmare il vuoto motivazionale sul punto. 1.2.Con il secondo motivo lamenta la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il Tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare le insufficienze motivazionali dell'ordinanza di custodia cautelare relative alla valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico atteso che l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. non prevede quale causa di annullamento dell'ordinanza cautelare la mancanza di indicazioni sull'adeguatezza della misura, sia perché l'indicazione di tali ragioni non è prevista tra i requisiti essenziali dell'ordinanza indicati, a pena di nullità, dall'art.292 cod. proc. pen. (unica norma richiamata dal comma nono dell'art. 309), sia perché l'articolo 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel prevedere l'onere motivazionale aggiuntivo, non indica alcuna sanzione in caso di inosservanza (Sez. 2, n. 42557 del 04/07/2017, Rv. 270773 - 01; Sez. 2, n. 10150 del 24/02/2016, Rv. 266190 - 01); 3.2.va peraltro ricordato che la motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762 - 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463 - 01; Sez. 2, n. 3696 del 15/12/2015 - dep. 2016 - Rv. 265786 - 01); 3.3.nel caso di specie, GIP aveva escluso in radice la idoneità degli arresti domiciliari a infrenare il pericolo di recidiva sul rilievo che il ricorrente, benché più volte condannato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, aveva continuato a delinquere in costanza di (e nonostante il) regime di detenzione domiciliare applicatogli a seguito di condanna per gravi delitti contro il patrimonio; il Tribunale del riesame ha ribadito, con affermazione non contestata, che il ricorrente gestiva il traffico di sostanze stupefacenti dalla propria abitazione avvalendosi della collaborazione di terze persone residenti nello stesso stabile; 3.4.il secondo motivo è generico; 3.5.11 fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, dep. 2019, Rv. 274076 - 01; Sez. U, 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01); 3.6.è stato al riguardo precisato che la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Rv. 270767 - 01; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Rv. 269149 - 01; in senso analogo, Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 - 01); 3.7.il Tribunale del riesame, facendo buon governo dei principi testé esposti, ha escluso la lieve entità del fatto valorizzando i seguenti fattori: a) l'elevato numero dei clienti del ricorrente; b) le modalità organizzate e non occasionali dell'attività svolta in modo lucroso e con la collaborazione di altre persone; c) l'inserimento del ricorrente in circuiti criminali di più elevato spessore così da potersi procurarsi la sostanza con cui soddisfare la numerosa clientela;3.8.11 ricorrente non prende posizione su nessuno di questi argomenti limitandosi ad affermare che la lieve entità del fatto avrebbe potuto essere affermata in base alla sola lettura della contestazione dalla quale si dovrebbe desumere che l'attività illecita consisteva nella cessione di singole dosi ad acquirenti consumatori, in numero limitato e contenuto di occasioni; 3.9.manca, dunque, qualsiasi correlazione tra il vizio dedotto (violazione della norma incriminatrice sostanziale) e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato; 3.10.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.0