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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 23627/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2026 del TRIB.

LIBERTA' dell’AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ANTONIO BALSAMO1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale de L’Aquila, adito ex art. 310,c.p.p., rigettava l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara,in data 19.12.2025, aveva rigettato l’istanza difensiva volta a ottenere la revocaovvero la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari alla qualel’[OSCURATO:PERSONA] era sottoposto.2.

Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiedel’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili.3.

Con requisitoria scritta e conclusioni scritte del 2.3.2026, il SostitutoProcuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

Dott.

AntonioBalsamo, chiede che il ricorso venga rigettato.4.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta pressola cancelleria di questa sezione, a mezzo di posta elettronica certificata, formalerinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia e procuratore specialedell’[OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], per sopravvenuta carenza di interesse, inquanto il Tribunale di Pescara, in data 26.1.2026, ha revocato la misura cautelarein esecuzione per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari, circostanza cherende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), cod. proc. pen.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna delricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimentoe di una somma a favore della cassa delle ammende.

La rinuncia all'impugnazionefondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti, né conoscibili,all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazionedell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, infatti, costituisce un’opzionericonosciuta dall'ordinamento giuridico ed è estranea a profili di colpa; non è,pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento delle speseprocessuali, né della sanzione prevista dall'art. 616, cod. proc. pen., in favore dellacassa delle ammende (cfr., in questo senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 9831 del15/12/2015, Rv. 267565).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per spese e per la cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 del TRIB. LIBERTA' dell’AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ANTONIO BALSAMO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale de L’Aquila, adito ex art. 310,c.p.p., rigettava l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara,in data 19.12.2025, aveva rigettato l’istanza difensiva volta a ottenere la revocaovvero la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari alla qualel’[OSCURATO:PERSONA] era sottoposto.2. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiedel’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili.3. Con requisitoria scritta e conclusioni scritte del 2.3.2026, il SostitutoProcuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. Dott. AntonioBalsamo, chiede che il ricorso venga rigettato.4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta pressola cancelleria di questa sezione, a mezzo di posta elettronica certificata, formalerinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia e procuratore specialedell’[OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], per sopravvenuta carenza di interesse, inquanto il Tribunale di Pescara, in data 26.1.2026, ha revocato la misura cautelarein esecuzione per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari, circostanza cherende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), cod. proc. pen.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna delricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimentoe di una somma a favore della cassa delle ammende. La rinuncia all'impugnazionefondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti, né conoscibili,all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazionedell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, infatti, costituisce un’opzionericonosciuta dall'ordinamento giuridico ed è estranea a profili di colpa; non è,pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento delle speseprocessuali, né della sanzione prevista dall'art. 616, cod. proc. pen., in favore dellacassa delle ammende (cfr., in questo senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 9831 del15/12/2015, Rv. 267565). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese e per la cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]
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