CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25844/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Udine rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione, non risultavano omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione criminosa, dovendosi, in proposito, evidenziare che «le condotte di reato delle due distinte vicende si differenziano per luogo di commissione persone offese avute di mira modalità concrete di esecuzione, essendo i reati di cui alla sentenza sub 1) stati commessi in concorso con altro soggetto all'esterno di un pubblico locale [...] ed essendo connotati dal travisamento di almeno uno dei correi, essendo i reati di cui alla sentenza sub 2) stati perpetrati con condotta monosoggettiva e ai danni di persona offesa con disabilità incontrati casualmente in zona centrale di Udine». Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis