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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04293/2024

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11870/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 34/B -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati – avverso l ’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicata i n data 8 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che con reclamo proposto ai sensi dell’art. 12, comma 4, l. 3/2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antonio rappresentavano di avere presentato richiesta di omologazione del piano del consumatore avente ad oggetto la ristrutturazione della propria posizione debitoria; deducevano, in particolare, di avere stipulato contratto di mutuo fondiario con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimborsabile in trenta anni mediante rate mensili con ammortamento ‹‹alla francese››, di avere sottoscritto una linea di credito con la [OSCURATO:SOCIETA]. , ottenendo una carta di credito revolving dalla [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di poter regolarmente pagare le rate di mutuoe che successivamente il Russo era stato assunto in qualità di lavoratore dipendente; di avere presentato un piano, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 3/2012 , attestato dall’OCC, che prevedeva il pagamento in 190 rate, e di avere rimborsato parte delle somme a [OSCURATO:SOCIETA]., ad [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. si opponevano all’omologazione del piano, che veniva rigettata dal giudice; in sede di reclamo gli odierni ricorrenti, nel ribadire la qualità di consumatori, evidenziavano di avere integralmente pagato i debiti tributari inerenti la pregressa attività e reiteravano la richiesta di omologazione del piano, in conseguenza delle modifiche proposte e asseverate dall’OCC; con ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo; avverso la suddetta ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare della Sezione Prima Civile di questa Corte, concernendo l’impugnazione del decreto di rigetto del reclamo , adottato dal Tribunale in composizione collegiale, avverso il diniego del giudice monocratico di omologazione del piano del consumatore, proposto ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 3 del 2012 ( tra le altre, Cass., sez. 6 - 1, 01/08/2017, n. 19117; Cass., sez. 1, 26/11/2018, n. 30534; Cass., sez. 1, 10/04/2019, n. 10095; Cass., sez. 1, 16/09/2022, n. 27301; Cass., sez. 1, 26/09/2022, n. 28013; Cass., sez. 1, 26/07/2023, n. 22616); il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione; P.Q.M. dispone la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione Civile.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11870/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 34/B -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati – avverso l ’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicata i n data 8 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che con reclamo proposto ai sensi dell’art. 12, comma 4, l. 3/2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antonio rappresentavano di avere presentato richiesta di omologazione del piano del consumatore avente ad oggetto la ristrutturazione della propria posizione debitoria; deducevano, in particolare, di avere stipulato contratto di mutuo fondiario con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimborsabile in trenta anni mediante rate mensili con ammortamento ‹‹alla francese››, di avere sottoscritto una linea di credito con la [OSCURATO:SOCIETA]. , ottenendo una carta di credito revolving dalla [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di poter regolarmente pagare le rate di mutuoe che successivamente il Russo era stato assunto in qualità di lavoratore dipendente; di avere presentato un piano, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 3/2012 , attestato dall’OCC, che prevedeva il pagamento in 190 rate, e di avere rimborsato parte delle somme a [OSCURATO:SOCIETA]., ad [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. si opponevano all’omologazione del piano, che veniva rigettata dal giudice; in sede di reclamo gli odierni ricorrenti, nel ribadire la qualità di consumatori, evidenziavano di avere integralmente pagato i debiti tributari inerenti la pregressa attività e reiteravano la richiesta di omologazione del piano, in conseguenza delle modifiche proposte e asseverate dall’OCC; con ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo; avverso la suddetta ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare della Sezione Prima Civile di questa Corte, concernendo l’impugnazione del decreto di rigetto del reclamo , adottato dal Tribunale in composizione collegiale, avverso il diniego del giudice monocratico di omologazione del piano del consumatore, proposto ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 3 del 2012 ( tra le altre, Cass., sez. 6 - 1, 01/08/2017, n. 19117; Cass., sez. 1, 26/11/2018, n. 30534; Cass., sez. 1, 10/04/2019, n. 10095; Cass., sez. 1, 16/09/2022, n. 27301; Cass., sez. 1, 26/09/2022, n. 28013; Cass., sez. 1, 26/07/2023, n. 22616); il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione; P.Q.M. dispone la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione Civile. Così deciso in Roma,
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