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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23607/2022

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- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9448/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da se stesso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Dardanelli, n. 37. - ricorrente - - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di PALERMOn. 1462 /20 1 6 , pubblicato in data 8 marzo 2016, non notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno2022 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione allo stato passivo proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato l'opposizione proposta, rilevando che il ricorrente non aveva allegato al ricorso in opposizione l'insinuazione allo stato passivo, né aveva formulato alcuna richiesta di acquisizione in seno al medesimo atto introduttivo e che, ancora, all'udienza del giorno 17 novembre 2015, il sostituto processuale non aveva articolato alcuna richiesta al riguardo.

2. [OSCURATO:PERSONA] liquidatore aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo del credito del professionista, in privilegio ex art. 2751 bis cod. civ., per complessivi euro 95.955,70 , perchè la documentazione trasmessa non era idonea a provare l'esistenza del credito.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cas sazione avverso il decreto di rigetto dell’opposizione affidato atre motivi.

4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, ha depositato controricorsoe memoria.

5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona dei procuratori speciali dell'assuntore del concordato coattivo liberatorio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, hanno depositato telematicamente atto di accettazione della rinuncia di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell'art. 111 Cost. e degli artt. 115, secondo comma, e 116 cod. proc. civ., avendo il Tribunale fatto prevalere i criteri della forma, censurando una semplice irregolarità e trascurando l'attività endoprocessuale del ricorrente che, avvedendosi del suo errore materiale di allegazione, aveva depositato telematicamente la memoria integrativa, insieme alla copia del provvedimento impugnato e mettendo così a disposizione del Tribunale tutta la documentazione prima dell'udienza del 17 novembre 2015; l'attività del ricorrente era stata già palesata dall'allegazione telematica, risultante dal fascicolo del processo, ma anche dalla comunicazione fatta dallo stesso ricorrente alla controparte e anche dallo stesso verbale di udienza del 17 novembre 2015, nel quale la difesa del Commissario liquidatore aveva fatto riferimento a tale comunicazione, seppure contestandola.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame dei documenti presenti nel fascicolo telematico al momento in cui gli stessi dovevano essere valutati per la decisione; che l'errore di allegazione dei documenti, peraltro scusabile, era stato spontaneamente emendato dal ricorrente con l'allegazione del 16 novembre 2015; il giudizio di opposizione allo stato passivo non era equiparabile al giudizio d'appello, anche se aveva natura impugnatoria, e dunque non si applicavano le norme dettate per il procedimento di appello.

3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 99 legge fall. e dell'art. 2697 cod. civ., l'omesso esame dei documenti allegati e la mancata pronuncia sulle richieste istruttorie, essendo in atti il provvedimento di rigetto, così come prodotto, e la sua preventiva indicazione ex art. 99, comma secondo, n. 4, legge fall. ed essendo in atti la domanda originaria, che avrebbe consentito al Tribunale di Palermo la verifica della corrispondenza tra il petitume la causa petendi dell'opposizione e dell'originario ricorso e le ragioni posti a fondamento del provvedimento di rigetto.

4. Con atto del 3 giugno 2022, depositato telematicamente in data 8 giugno 2022, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese del giudizio, essendo intervenuta tra le parti una transazione. 5.La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dalla parte personalmente, che è anche procuratore di se stesso, ed è stata accettata, con la sottoscrizione del procuratore della società controricorrente.

Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte di pronunciare sulle spese (art.391, comma 4, cod.proc.civ.).

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9448/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da se stesso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Dardanelli, n. 37. - ricorrente - - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di PALERMOn. 1462 /20 1 6 , pubblicato in data 8 marzo 2016, non notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno2022 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione allo stato passivo proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato l'opposizione proposta, rilevando che il ricorrente non aveva allegato al ricorso in opposizione l'insinuazione allo stato passivo, né aveva formulato alcuna richiesta di acquisizione in seno al medesimo atto introduttivo e che, ancora, all'udienza del giorno 17 novembre 2015, il sostituto processuale non aveva articolato alcuna richiesta al riguardo. 2. [OSCURATO:PERSONA] liquidatore aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo del credito del professionista, in privilegio ex art. 2751 bis cod. civ., per complessivi euro 95.955,70 , perchè la documentazione trasmessa non era idonea a provare l'esistenza del credito. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cas sazione avverso il decreto di rigetto dell’opposizione affidato atre motivi. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, ha depositato controricorsoe memoria. 5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona dei procuratori speciali dell'assuntore del concordato coattivo liberatorio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, hanno depositato telematicamente atto di accettazione della rinuncia di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell'art. 111 Cost. e degli artt. 115, secondo comma, e 116 cod. proc. civ., avendo il Tribunale fatto prevalere i criteri della forma, censurando una semplice irregolarità e trascurando l'attività endoprocessuale del ricorrente che, avvedendosi del suo errore materiale di allegazione, aveva depositato telematicamente la memoria integrativa, insieme alla copia del provvedimento impugnato e mettendo così a disposizione del Tribunale tutta la documentazione prima dell'udienza del 17 novembre 2015; l'attività del ricorrente era stata già palesata dall'allegazione telematica, risultante dal fascicolo del processo, ma anche dalla comunicazione fatta dallo stesso ricorrente alla controparte e anche dallo stesso verbale di udienza del 17 novembre 2015, nel quale la difesa del Commissario liquidatore aveva fatto riferimento a tale comunicazione, seppure contestandola. 2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame dei documenti presenti nel fascicolo telematico al momento in cui gli stessi dovevano essere valutati per la decisione; che l'errore di allegazione dei documenti, peraltro scusabile, era stato spontaneamente emendato dal ricorrente con l'allegazione del 16 novembre 2015; il giudizio di opposizione allo stato passivo non era equiparabile al giudizio d'appello, anche se aveva natura impugnatoria, e dunque non si applicavano le norme dettate per il procedimento di appello. 3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 99 legge fall. e dell'art. 2697 cod. civ., l'omesso esame dei documenti allegati e la mancata pronuncia sulle richieste istruttorie, essendo in atti il provvedimento di rigetto, così come prodotto, e la sua preventiva indicazione ex art. 99, comma secondo, n. 4, legge fall. ed essendo in atti la domanda originaria, che avrebbe consentito al Tribunale di Palermo la verifica della corrispondenza tra il petitume la causa petendi dell'opposizione e dell'originario ricorso e le ragioni posti a fondamento del provvedimento di rigetto. 4. Con atto del 3 giugno 2022, depositato telematicamente in data 8 giugno 2022, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese del giudizio, essendo intervenuta tra le parti una transazione. 5.La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dalla parte personalmente, che è anche procuratore di se stesso, ed è stata accettata, con la sottoscrizione del procuratore della società controricorrente. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte di pronunciare sulle spese (art.391, comma 4, cod.proc.civ.). La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La
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