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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 05764/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02410/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] 11210661002); - intimate - avverso la sentenza n. 13847/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/07/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2022 dal Presidente di sezione Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto articolato su due motivi e notificato il 05/01/2018, per la cassazione della sentenza n. 13847 del 07/07/17, con cui il Tribunale di Roma, pure accogliendo il suo appello avverso la declaratoria di inammissibilità della sua opposizione contro una cartella esattoriale per sanzioni da infrazioni al codice della strada ed annullandola con condanna delle appellate [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] alle spese del primo grado di lite, ha compensato le spese di lite del grado di appello; le intimate restano tali; e, per l'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la ricorrente produce documenti; considerato che: la ricorrente lamenta: con un primo motivo, «violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.» e «dell'art. 92 c.p.c.», deducendo, in estrema sintesi, che nella fattispecie andava applicato il principio della soccombenza, non poteva configurarsi una soccombenza reciproca, non sono state esplicitate le gravi ed eccezionali ragioni della disposta compensazione, l'orientamento in base al quale l'appello era stato accolto non poteva definirsi nuovo; con un secondo motivo, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», sostenendo che la gravata sentenza aveva omesso qualsiasi motivazione in punto di motivazione, al riguardo richiamata la motivazione del giudice «di prime cure», per il quale andava «tenuto conto della natura della presente controversia e delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l'iter processuale»; va premesso, in disparte ogni valutazione sulla specialità della procura in calce al ricorso, che la qui gravata sentenza aderisce, per accogliere nel merito - con l'esclusione stessa della configurabilità di un titolo esecutivo ed il conseguente svincolo della reazione del suo destinatario da ogni termine decadenziale - l'opposizione esattoriale, all'orientamento giurisprudenziale che sarebbe stato ripudiato da Cass. Sez.

U. 22080/17: ma, sul punto, Ric. 2018 n. 02410 sez. 53 - ad. 24-01-2022 -2- la sentenza di appello non è resa oggetto di impugnazione da parte dei soli interessati originari opposti e, perciò soltanto, la relativa questione resta in questa sede intangibile; ciò posto, la stessa sentenza di appello, all'esito di un ampio excursus in punto di condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione nelle opposizioni esattoriali accolte per vizi ascrivibili all'ente creditore, dichiara di aderire infine, superando la diversa impostazione dichiarata prima ,,seguita in analoghe controversie, al definitivo orientamento di questa Corte di legittimità, che quella condanna ritiene ammissibile: per poi, sulla base di tale adesione, pronunciare condanna in favore dell'originaria opponente nei confronti di entrambe le controparti alle spese del primo grado; subito dopo, peraltro, la sentenza di appello motiva quanto alla compensazione delle spese del grado di gravame secondo il seguente testuale tenore: «in ordine al riparto delle spese di lite del presente grado di giudizio, sussistono i presupposti ex art. 92 cpc nella formulazione attualmente vigente per l'integrale compensazione tra le parti, attesa la novità dell'orientamento giurisprudenziale solo di recente seguito»; fatte queste premesse, il primo motivo è infondato sotto ognuno dei differenti ed eterogenei profili prospettati: una motivazione sussiste, è chiaramente percepibile ed è astrattamente riferibile appunto alla disposta compensazione; la novità dell'orientamento non è, con ogni evidenza, riferita al merito della controversia, ma alla tematica della condanna alle spese nelle opposizioni esattoriali; e la decisione è censurata solo negandosi la novità, che invece può almeno in astratto configurarsi quanto alla questione posta a base della decisione, ma non pure contestandosi la sussistenza dei rigorosi requisiti per la qualificazione della questione come nuova ai fini della compensazione; Ric. 2018 n. 02410 sez. 53 - ed. 24-01-2022 -3- il secondo motivo è poi inammissibile: sia perché si struttura su di un vizio cassatorio previsto da norma abrogata da tempo, sia perché si appunta contro un passaggio motivazionale testualmente riferito ma inesistente nella sentenza oggetto di ricorso: in quanto il ricorso (pag. 8, righe dalla decima prima della fine in poi) riporta avere il «Giudice di prime cure» «tenuto conto della natura della presente controversia e delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l'iter processuale», mentre il tenore testuale della motivazione del giudice di appello è invece, come visto, nel senso che «in ordine al riparto delle spese di lite del presente grado di giudizio, sussistono i presupposti ex art. 92 cpc nella formulazione attualmente vigente per l'integrale compensazione tra le parti, attesa la novità dell'orientamento giurisprudenziale solo di recente seguito»; il ricorso va così rigettato, per l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità del secondo; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per essere restate tali le intimate; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 24/0 J122 [OSCURATO:PERSONA] drte II

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02410/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] 11210661002); - intimate - avverso la sentenza n. 13847/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/07/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2022 dal Presidente di sezione Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto articolato su due motivi e notificato il 05/01/2018, per la cassazione della sentenza n. 13847 del 07/07/17, con cui il Tribunale di Roma, pure accogliendo il suo appello avverso la declaratoria di inammissibilità della sua opposizione contro una cartella esattoriale per sanzioni da infrazioni al codice della strada ed annullandola con condanna delle appellate [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] alle spese del primo grado di lite, ha compensato le spese di lite del grado di appello; le intimate restano tali; e, per l'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la ricorrente produce documenti; considerato che: la ricorrente lamenta: con un primo motivo, «violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.» e «dell'art. 92 c.p.c.», deducendo, in estrema sintesi, che nella fattispecie andava applicato il principio della soccombenza, non poteva configurarsi una soccombenza reciproca, non sono state esplicitate le gravi ed eccezionali ragioni della disposta compensazione, l'orientamento in base al quale l'appello era stato accolto non poteva definirsi nuovo; con un secondo motivo, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», sostenendo che la gravata sentenza aveva omesso qualsiasi motivazione in punto di motivazione, al riguardo richiamata la motivazione del giudice «di prime cure», per il quale andava «tenuto conto della natura della presente controversia e delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l'iter processuale»; va premesso, in disparte ogni valutazione sulla specialità della procura in calce al ricorso, che la qui gravata sentenza aderisce, per accogliere nel merito - con l'esclusione stessa della configurabilità di un titolo esecutivo ed il conseguente svincolo della reazione del suo destinatario da ogni termine decadenziale - l'opposizione esattoriale, all'orientamento giurisprudenziale che sarebbe stato ripudiato da Cass. Sez. U. 22080/17: ma, sul punto, Ric. 2018 n. 02410 sez. 53 - ad. 24-01-2022 -2- la sentenza di appello non è resa oggetto di impugnazione da parte dei soli interessati originari opposti e, perciò soltanto, la relativa questione resta in questa sede intangibile; ciò posto, la stessa sentenza di appello, all'esito di un ampio excursus in punto di condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione nelle opposizioni esattoriali accolte per vizi ascrivibili all'ente creditore, dichiara di aderire infine, superando la diversa impostazione dichiarata prima ,,seguita in analoghe controversie, al definitivo orientamento di questa Corte di legittimità, che quella condanna ritiene ammissibile: per poi, sulla base di tale adesione, pronunciare condanna in favore dell'originaria opponente nei confronti di entrambe le controparti alle spese del primo grado; subito dopo, peraltro, la sentenza di appello motiva quanto alla compensazione delle spese del grado di gravame secondo il seguente testuale tenore: «in ordine al riparto delle spese di lite del presente grado di giudizio, sussistono i presupposti ex art. 92 cpc nella formulazione attualmente vigente per l'integrale compensazione tra le parti, attesa la novità dell'orientamento giurisprudenziale solo di recente seguito»; fatte queste premesse, il primo motivo è infondato sotto ognuno dei differenti ed eterogenei profili prospettati: una motivazione sussiste, è chiaramente percepibile ed è astrattamente riferibile appunto alla disposta compensazione; la novità dell'orientamento non è, con ogni evidenza, riferita al merito della controversia, ma alla tematica della condanna alle spese nelle opposizioni esattoriali; e la decisione è censurata solo negandosi la novità, che invece può almeno in astratto configurarsi quanto alla questione posta a base della decisione, ma non pure contestandosi la sussistenza dei rigorosi requisiti per la qualificazione della questione come nuova ai fini della compensazione; Ric. 2018 n. 02410 sez. 53 - ed. 24-01-2022 -3- il secondo motivo è poi inammissibile: sia perché si struttura su di un vizio cassatorio previsto da norma abrogata da tempo, sia perché si appunta contro un passaggio motivazionale testualmente riferito ma inesistente nella sentenza oggetto di ricorso: in quanto il ricorso (pag. 8, righe dalla decima prima della fine in poi) riporta avere il «Giudice di prime cure» «tenuto conto della natura della presente controversia e delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l'iter processuale», mentre il tenore testuale della motivazione del giudice di appello è invece, come visto, nel senso che «in ordine al riparto delle spese di lite del presente grado di giudizio, sussistono i presupposti ex art. 92 cpc nella formulazione attualmente vigente per l'integrale compensazione tra le parti, attesa la novità dell'orientamento giurisprudenziale solo di recente seguito»; il ricorso va così rigettato, per l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità del secondo; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per essere restate tali le intimate; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 24/0 J122 [OSCURATO:PERSONA] drte II
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