CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 1977
Cassazione n. 01067/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/01/1977 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso, sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso che il fatto potesse essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto (costituito da gr. 56 di cocaina dalla quale, tenuto conto della elevata qualità di principio attivo, potevano essere ricavate oltre 290,66 dosi) e valorizzandone caratteristiche merceologiche (si trattava di due pietre) indicative del fatto che la droga detenuta dovesse essere ancora lavorata e tagliata; Rilevato che è irrilevante, ai fini della valida costituzione del rapporto processuale, la rinuncia al mandato difensivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere relat Il