Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06512/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione,proposta da [OSCURATO:PERSONA] per essere stata sottoposta a misura cautelar e personal e per il reato di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, dal quale era stata successivamente assoltadal Tribunale di Messina, con sentenza divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2023.

La vicenda traeva origine dall'attività di intercettazione dei colloqui in carcere intrattenuti da GiacobbeTommaso, arrestato il 20 dicembre 2018.

Le indagini avevano fatto emergere l'esistenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga diretta dallo stesso Giacobbecon l'ausilio dei familiari.

Nella prospettazione accusatoria, la [OSCURATO:PERSONA], ritenuta legata da una relazione sentimentale con il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe avuto un ruolo nell'associazione, desumibile indirettamente dalle conversazioni captate.

La Corte d'appello ha respinto l'istanza di riparazione ritenendo sussistenti nella condotta dell'istante chiari atteggiamenti dolosi o colposi tali da pregiudicare il diritto all'indennizzo.

Secondo i giudici dell'impugnazione, gli elementi in atti al momento dell'applicazione degli arresti domiciliari erano idonei a giustificare l'adozione della misura cautelare.

Gli stessi giudici di primo grado, nel formulare il giudizio assolutorio, avrebbero evidenziato in sentenza profili di colpa gravenella condotta della [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte ha sottolineato che l'istante aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il capo dell'associazione, accompagnandolo più volte in trasferte connesse ai traffici di droga, e il giorno successivo all'arresto del Giacobbesi era recata insieme a [OSCURATO:PERSONA], figlia del medesimo, presso tale [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere la somma di euro 1.900,00 derivante dai traffici in materia di stupefacenti.

Dai dialoghi captati era emerso inoltre che la donna aveva partecipato ad almeno una trasferta finalizzata a riscuotere denaro, circostanza che secondo la Corte costituiva "senz'altra una ulteriore condotta dolosa ostativa della concessione del chiesto risarcimento".

2. LisaCristina affida il suo ricorso ad un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen., e il vizio di motivazione.

La ricorrente contesta l’argomentazione della Corte d'appello, rilevando che la stessa è contrasto con la pronuncia assolutoria.

La difesa sottolinea anzitutto chela contestazione di cui al capo 1 della rubrica, per la quale la Lisaè stata sottoposta a misura cautelare, aveva come periodo temporale "dal gennaio 2019 sino all'attualità".

Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici dell'appello, il Tribunale non solo avrebbe escluso un ruolo partecipativo all'associazione della donna per la fase antecedente alla contestazione, avendo la stessa avuto contatto solo col proprio amante e nulla avendo a che fare con l'associazione, ma avrebbe certamente escluso, accertandolo nel corso del processo, un suo ruolo di qualsiasi natura nel periodo oggetto di contestazione e per il quale è stata arrestata.

Il ricorso osserva poiche giudici hanno assolto [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle intercettazioni telefoniche già presenti in atti e conosciute dal giudice per le indagini preliminari che aveva adottatola misura.

L'ordinanza custodiale riportava le conversazioni dalle quali si desumeva la totale estraneità ai fatti contestati della [OSCURATO:PERSONA], conversazioni poi utilizzate dai giudici di primo grado per assolverla.

La Corte d'appello avrebbe dovuto spiegare quale sarebbe stata la colpa grave o il dolo, se già dagli atti di indagine, poi utilizzati dai giudici di primo grado per l'assoluzione, emergeva sin da subito la totale estraneità della stessa ai fatti contestati.

In particolare,dalle intercettazioni risultava che la donna aveva interrotto ogni rapporto con i soggetti coinvolti già nel dicembre 2018, momento dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], e dunque prima del periodo contestato che iniziava dal gennaio 2019.

Il ricorso conclude denunciando che il percorso logico della Corte risulta viziato non potendo ritenersi che l’istanteabbia dato causa all'instaurazione o comunque al mantenimento della custodia cautelare.

3. Le parti depositano rispettivamente requisitoria scritta, memoria e conclusioni, concludendo come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso inerisceal rapporto tra poteri cognitivi del giudice della riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giudizio di cognizione.

Si tratta di ricorso fondato.

Il principio che deve essere applicato nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione impone di valutare, ove riconducibili a dolo o colpa grave dell'istante, i comportamenti antecedenti al l'applicazione della misura cautelare , a condizione che non siano stati espressamente esclusi nella loro consistenza fattuale all'esito del giudizio di cognizione.

Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione.

Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, ma a condizione che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero non siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.

Nel caso di specie, difetta il raffronto con una serie di elementi essenziali ricavabili dal giudizio assolutorio, puntualmente indicati in ricorso.

In particolare, a pagina 44 della sentenza assolutoria, i giudici di merito, nel considerare l’arco temporale di operatività dell’associazione, hanno espressamente affermato che “un discorso diverso dev’essere, invece, fatto per gli imputati che - al momento in cui è stata accertata l’esistenza del sodalizio– certamente non facevano parte dello stesso, considerato che, in tale ipotesi, si dovrebbe effettivamente valutare, in via esclusiva, un arco temporale antecedente a quello oggetto di contestazione (v.infra, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA])”.

Invero– prosegue la decisione assolutoria - per [OSCURATO:PERSONA] “dal contenuto dei colloqui captati è emerso chiaramente che -dopo l’arresto del 20 dicembre 2018 del suo presunto amante- la suddetta si distaccava da ogni componente del sodalizio, interrompendo ogni rapporto con gli odierni imputati(…).

È evidente allora che l’associazione accertata nel gennaio 2019, non comprende sicuramente al suo interno la figura di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo andrebbe valutato solo sulla scorta di quanto emerso con riferimento al periodo precedente.” Incidentalmente si osserva che, in tema di reati associativi , la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale specifico riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione ( Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005 , Rv. 231670; Sez. 1, n. 19703 del14/11/2023, dep. 2024 , Rv. 286395; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019 , Rv. 275586 ).

Con ciò, ovviamente, non si vuole negare l’autonomia del giudizio riparatorio.

Infatti è pacifico che, per stabilire la sussistenza di un comportamento processuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, il giudice è tenuto a valutare ex ante, secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che haingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale ( Sez.

U., n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01; Sez.4 , n. 39726 del 27/09/2023, Rv. 285069).

Tuttavia, uno dei connotati essenziali del comportamento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo è costituito dall’efficacia sinergica della condotta colposa rispetto all’adozione della misura cautelare per il reato oggetto di contestazione.

Infatti,la condotta gravemente colposa o dolosa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equariparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamentocausale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento (Sez.3, n. 45593 del 31/01/2017 , Rv. 271790; Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015 , Rv. 264680) .

Ebbene, la Corte distrettuale, come fondatamente rilevato dal ricorrente, non ha fornito logica argomentazione idonea a dimostrare il collegamentocausale tra la condotta attribuita a LisaCristina e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare , essendo emerso dalle captazioni, che la stessa interruppe ogni rapporto con il [OSCURATO:PERSONA], vertice dell’associazione, ancor prima che iniziasse a decorrere l’arco temporale in cui si sarebbe protratta la contestata condotta di partecipazione alsodalizio criminoso (“dal gennaio 2019 sino all’attualità”) .

La Corte distrettuale non ha, dunque, spiegato come, nonostantetale comportamento di distacco, potesse invece configurarsi una condotta gravemente colposa, dotata di efficacia sinergica, in quanto tale ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2. L'ordinanza impugnata presenta, pertanto, un vizio di motivazione che ne impone l'annullamento.

Il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame dell'istanza, confrontandosi puntualmente con le risultanze della sentenza assolutoria,nei termini sopra precisati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Messina, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione,proposta da [OSCURATO:PERSONA] per essere stata sottoposta a misura cautelar e personal e per il reato di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, dal quale era stata successivamente assoltadal Tribunale di Messina, con sentenza divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2023. La vicenda traeva origine dall'attività di intercettazione dei colloqui in carcere intrattenuti da GiacobbeTommaso, arrestato il 20 dicembre 2018. Le indagini avevano fatto emergere l'esistenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga diretta dallo stesso Giacobbecon l'ausilio dei familiari. Nella prospettazione accusatoria, la [OSCURATO:PERSONA], ritenuta legata da una relazione sentimentale con il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe avuto un ruolo nell'associazione, desumibile indirettamente dalle conversazioni captate. La Corte d'appello ha respinto l'istanza di riparazione ritenendo sussistenti nella condotta dell'istante chiari atteggiamenti dolosi o colposi tali da pregiudicare il diritto all'indennizzo. Secondo i giudici dell'impugnazione, gli elementi in atti al momento dell'applicazione degli arresti domiciliari erano idonei a giustificare l'adozione della misura cautelare. Gli stessi giudici di primo grado, nel formulare il giudizio assolutorio, avrebbero evidenziato in sentenza profili di colpa gravenella condotta della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte ha sottolineato che l'istante aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il capo dell'associazione, accompagnandolo più volte in trasferte connesse ai traffici di droga, e il giorno successivo all'arresto del Giacobbesi era recata insieme a [OSCURATO:PERSONA], figlia del medesimo, presso tale [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere la somma di euro 1.900,00 derivante dai traffici in materia di stupefacenti. Dai dialoghi captati era emerso inoltre che la donna aveva partecipato ad almeno una trasferta finalizzata a riscuotere denaro, circostanza che secondo la Corte costituiva "senz'altra una ulteriore condotta dolosa ostativa della concessione del chiesto risarcimento". 2. LisaCristina affida il suo ricorso ad un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen., e il vizio di motivazione. La ricorrente contesta l’argomentazione della Corte d'appello, rilevando che la stessa è contrasto con la pronuncia assolutoria. La difesa sottolinea anzitutto chela contestazione di cui al capo 1 della rubrica, per la quale la Lisaè stata sottoposta a misura cautelare, aveva come periodo temporale "dal gennaio 2019 sino all'attualità". Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici dell'appello, il Tribunale non solo avrebbe escluso un ruolo partecipativo all'associazione della donna per la fase antecedente alla contestazione, avendo la stessa avuto contatto solo col proprio amante e nulla avendo a che fare con l'associazione, ma avrebbe certamente escluso, accertandolo nel corso del processo, un suo ruolo di qualsiasi natura nel periodo oggetto di contestazione e per il quale è stata arrestata. Il ricorso osserva poiche giudici hanno assolto [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle intercettazioni telefoniche già presenti in atti e conosciute dal giudice per le indagini preliminari che aveva adottatola misura. L'ordinanza custodiale riportava le conversazioni dalle quali si desumeva la totale estraneità ai fatti contestati della [OSCURATO:PERSONA], conversazioni poi utilizzate dai giudici di primo grado per assolverla. La Corte d'appello avrebbe dovuto spiegare quale sarebbe stata la colpa grave o il dolo, se già dagli atti di indagine, poi utilizzati dai giudici di primo grado per l'assoluzione, emergeva sin da subito la totale estraneità della stessa ai fatti contestati. In particolare,dalle intercettazioni risultava che la donna aveva interrotto ogni rapporto con i soggetti coinvolti già nel dicembre 2018, momento dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], e dunque prima del periodo contestato che iniziava dal gennaio 2019. Il ricorso conclude denunciando che il percorso logico della Corte risulta viziato non potendo ritenersi che l’istanteabbia dato causa all'instaurazione o comunque al mantenimento della custodia cautelare. 3. Le parti depositano rispettivamente requisitoria scritta, memoria e conclusioni, concludendo come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso inerisceal rapporto tra poteri cognitivi del giudice della riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giudizio di cognizione. Si tratta di ricorso fondato. Il principio che deve essere applicato nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione impone di valutare, ove riconducibili a dolo o colpa grave dell'istante, i comportamenti antecedenti al l'applicazione della misura cautelare , a condizione che non siano stati espressamente esclusi nella loro consistenza fattuale all'esito del giudizio di cognizione. Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione. Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, ma a condizione che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero non siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. Nel caso di specie, difetta il raffronto con una serie di elementi essenziali ricavabili dal giudizio assolutorio, puntualmente indicati in ricorso. In particolare, a pagina 44 della sentenza assolutoria, i giudici di merito, nel considerare l’arco temporale di operatività dell’associazione, hanno espressamente affermato che “un discorso diverso dev’essere, invece, fatto per gli imputati che - al momento in cui è stata accertata l’esistenza del sodalizio– certamente non facevano parte dello stesso, considerato che, in tale ipotesi, si dovrebbe effettivamente valutare, in via esclusiva, un arco temporale antecedente a quello oggetto di contestazione (v.infra, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA])”. Invero– prosegue la decisione assolutoria - per [OSCURATO:PERSONA] “dal contenuto dei colloqui captati è emerso chiaramente che -dopo l’arresto del 20 dicembre 2018 del suo presunto amante- la suddetta si distaccava da ogni componente del sodalizio, interrompendo ogni rapporto con gli odierni imputati(…). È evidente allora che l’associazione accertata nel gennaio 2019, non comprende sicuramente al suo interno la figura di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo andrebbe valutato solo sulla scorta di quanto emerso con riferimento al periodo precedente.” Incidentalmente si osserva che, in tema di reati associativi , la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale specifico riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione ( Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 , Rv. 231670; Sez. 1, n. 19703 del14/11/2023, dep. 2024 , Rv. 286395; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019 , Rv. 275586 ). Con ciò, ovviamente, non si vuole negare l’autonomia del giudizio riparatorio. Infatti è pacifico che, per stabilire la sussistenza di un comportamento processuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, il giudice è tenuto a valutare ex ante, secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che haingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale ( Sez. U., n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01; Sez.4 , n. 39726 del 27/09/2023, Rv. 285069). Tuttavia, uno dei connotati essenziali del comportamento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo è costituito dall’efficacia sinergica della condotta colposa rispetto all’adozione della misura cautelare per il reato oggetto di contestazione. Infatti,la condotta gravemente colposa o dolosa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equariparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamentocausale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento (Sez.3, n. 45593 del 31/01/2017 , Rv. 271790; Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015 , Rv. 264680) . Ebbene, la Corte distrettuale, come fondatamente rilevato dal ricorrente, non ha fornito logica argomentazione idonea a dimostrare il collegamentocausale tra la condotta attribuita a LisaCristina e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare , essendo emerso dalle captazioni, che la stessa interruppe ogni rapporto con il [OSCURATO:PERSONA], vertice dell’associazione, ancor prima che iniziasse a decorrere l’arco temporale in cui si sarebbe protratta la contestata condotta di partecipazione alsodalizio criminoso (“dal gennaio 2019 sino all’attualità”) . La Corte distrettuale non ha, dunque, spiegato come, nonostantetale comportamento di distacco, potesse invece configurarsi una condotta gravemente colposa, dotata di efficacia sinergica, in quanto tale ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. L'ordinanza impugnata presenta, pertanto, un vizio di motivazione che ne impone l'annullamento. Il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame dell'istanza, confrontandosi puntualmente con le risultanze della sentenza assolutoria,nei termini sopra precisati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Messina, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente
Sentenza Cassazione n. 06512/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris