CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di concessione della liberazione anticipata, che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] - soggetto attualmente in condizioni di differimento dell'esecuzione pena, nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - in relazione ai periodi di presofferto espiati dal 22/03/2001 al 08/12/2001; dal 20/04/2011 al 23/07/2011 e dal 08/02/2012 al 20/03/2012; la domanda è stata parzialmente accolta con riferimento ad altri periodi. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla constatazione della volontaria sottrazione del condannato all'esecuzione della pena, per esser stato nei suoi confronti redatto - in data 16/01/2016 - un verbale di vane ricerche, in quanto risultava fuggito all'estero; seguiva poi, in data 17/01/2016, la declaratoria di latitanza, protrattasi fino al settembre 2016, allorquando il fuggitivo veniva rintracciato in Spagna. La volontaria sottrazione all'esecuzione della pena veniva valutata, quindi, alla stregua di una mancata partecipazione all'opera rieducativa, con riguardo ai periodi detentivi indicati dal medesimo condannato, nell'istanza formulata ex art. 54 Ord. pen. 2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disatteso il reclamo proposto avverso tale provvedimento. 2.1. Il condannato aveva lamentato come fosse stato negato il beneficio de quo, in ordine al periodo intercorrente fra il marzo 2001 ed il marzo 2012; ciò è avvenuto, però, a causa di un fatto temporalmente molto posteriore, che era accaduto nel novembre 2015, all'epoca dell'allontanamento del Cocco (il beneficio è stato negato, quindi, in considerazione dell'esistenza di un episodio verificatosi quattordici anni e otto mesi dopo il periodo detentivo relativo al 2001, nonché tre anni e otto mesi dopo, rispetto al presofferto inerente al 2012). 2.2. Il Tribunale ha mostrato di aderire, pertanto, al criterio improntato alla valutazione complessiva della condotta del condannato, ai fini della concessione dell'invocato beneficio. La norma, infatti, pur stabilendo il semestre, quale "finestra temporale" alla quale attribuire, eventualmente, i quarantacinque giorni di liberazione anticipata, non impone la valutazione semestralizzata della condotta serbata dal detenuto. In quest'ottica, la lunga latitanza del condannato è stata considerata intrinsecamente molto grave, oltre che confermativa di una perdurante adesione a modelli comportamentali devianti. 2 f 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico di ricorso, che viene di seguito brevemente riassunto, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 54 Ord. pen., anche per vizio e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 3.1. Si duole il ricorrente - in primo luogo - della mancata applicazione del principio della valutazione frazionata della condotta del condannato, ai fini dell'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata. Sottolinea poi come, a tale principio di carattere generale, possa derogarsi solo in presenza di trasgressioni particolarmente gravi, che si rivelino idonee a vanificare la valenza della pregressa condotta positiva, tendente verso la risocializzazione. Occorre, peraltro, la ricorrenza di una violazione tanto più grave, quanto maggiore è la distanza temporale che separa la condotta violativa dai periodi di tempo interessati. 3.2. Lamenta il ricorrente, inoltre, la sussistenza di un vizio di motivazione, nella parte in cui il provvedimento impugnato - al fine di identificare la violazione dell'anno 2015, quale espressione dell'assenza di effetti positivi del trattamento rieducativo - richiama, in via esclusiva, le infrazioni disciplinari commesse dal soggetto negli anni 2012 e 2013; nulla viene addotto, al contrario, in ordine al periodo di detenzione che va dal 22/03/2001 al 08/12/2001, relativamente al quale non sussistono valutazioni, circa la partecipazione del condannato all'opera rieducativa. Il vizio di motivazione si sostanzierebbe, pertanto, nel non aver motivato, in ordine all'influenza esplicata, dalla condotta tenuta nel 2015, sul periodo di detenzione espiato nel 2001. 4. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, risolvendosi esso in una non consentita critica, nel merito, delle ragioni indicate nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni di seguito chiarite. I punti nodali del ricorso, esplicato peraltro in un motivo unico, si prestano ad una trattazione congiunta.2. La norma di cui all'art. 54 Ord. pen. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, l'acquisizione di prova positiva, in ordine alla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; la concessione del beneficio, che si atteggia quale concreto riconoscimento della sussistenza di tale partecipazione, è finalizzata a rendere massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociale. La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia parannetrandosi al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". La norma esige, dunque, la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine attinente al comportamento esternato dal detenuto, in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, nonché con il mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l'impegno dimostrato, in concreto, dal detenuto, nell'accettare le proposte di attività trattamentali; tanto vale anche per quanto inerisce all'imputato, al quale sono offerti "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo profilo, vengono in rilievo l'osservanza delle regole interne, nonché il mantenimento di una condotta corretta. 2.1. Conformemente a quanto avviene in relazione a qualsivoglia altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l'apprezzamento giudiziale rimane di tipo discrezionale; in tale valutazione devono, però, essere esplicate le considerazioni in merito all'esistenza di un serio processo - già avviato, anche se non ultimato - di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, così da far escludere, almeno a livello prognostico, la eventuale reiterazione di fatti illeciti. 2.2. Pur dovendosi, infine, valutare la condotta del richiedente frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non ha carattere assoluto e inderogabile, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi - con riflessi in senso negativo - anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186). L'incidenza di una determinata condotta, su semestri anche di gran lunga antecedenti - sebbene certamente ammissibile - resta strettamente condizionata, dunque, dalla circostanza che il comportamento serbato possa in concreto assumere l'univoca significazione di una mancata adesione del soggetto, rispetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata. Questa Corte, sul punto specifico, ha avuto infatti modo di chiarire quanto segue: «Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai finì della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce» (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406; nello stesso senso, si vedano Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01, Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01 e infine Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 Tabet, Rv. 280522 - 01). 3. Tanto premesso al fine di delineare il quadro normativo e giurisprudenziale, pare a questo Collegio che il provvedimento impugnato non chiarisca - in maniera puntuale ed esaustiva - le ragioni della ritenuta incidenza, di condotte temporalmente collocabili in momenti di gran lunga successivi, su periodi di valutazione di parecchio antecedenti. La pur grave condotta tenuta dal condannato - concretizzatasi nell'essersi egli reso latitante, dal novembre 2015 al settembre 2016 - è stata correttamente considerata connotarsi in termini di elevata intrinseca gravità, proprio in quanto essa non si è risolta in una evasione di breve durata e non era, comunque, giustificabile per il desiderio del condannato di ritrovare i propri affetti. Si è poi ritenuto che tale condotta fosse espressiva di perdurante adesione a modelli di illegalità. Se ne è concluso che tale condotta potesse riverberare effetti negativi, in termini di mancata adesione del condannato al programma rieducativo finalizzato alla risocializzazione, anche con riferimento a periodi effettivamente estremamente lontani. In relazione a tale ultimo profilo non è dato però rinvenire adeguata motivazione a sostegno. Coglie del resto nel segno anche la ulteriore censura difensiva, incentrata sul rilievo di un profilo di illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza di Roma giunge alla conclusione della complessiva mancanza di partecipazione al programma rieducativo, a partire dall'anno 2001, ponendo però a fondamento di tale assunto la valutazione di infrazioni di carattere disciplinare che - sebbene allarmanti, in quanto punite con la severa sanzione dell'esclusione dalle attività in comune - risalgono agli anni 2012 e 2013. 4. La sussistenza - negli anni 2012 e 2013 - di gravi infrazioni di carattere disciplinare commesse dal Cocco ed il non troppo dilatato iato temporale, che separa tali periodi di detenzione dalla sopra menzionata condotta penalmente rilevante, risalente come detto all'anno 2015, ha invece correttamente motivato il rigetto dell'istanza de qua, con riferimento agli ulteriori semestri inerenti oggetto del ricorso (dal 20/04/2011 al 23/07/2011 e dal 08/02/2012 al 20/03/2012). In tal caso, la vicinanza temporale ben poteva autorizzare l'abbandono del criterio della valutazione frazionata semestrale, in favore del diverso canone di giudizio, improntato alla considerazione globale, circa la perdurante adesione del soggetto a modelli di devianza e antisocialità e, quindi, di impermeabilità al percorso trattamentale. Sul punto, l'apparato motivazionale adottato dal Tribunale di sorveglianza di Roma si appalesa esaustivo e coerente, dunque immune da censure in sede di legittimità. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al sopradetto semestre, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio sul punto specifico e con rigetto, nel resto, del ricorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata per il semestre 22/3/2001