CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diLatina ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta al riconoscimento del vincolodella continuazione tra i delitti di furto in abitazione, lesione personale, resistenza a pubblicoufficiale, commessi a Latina il 23 giugno 2023, e i delitti di rapina aggravata dall’uso di armaimpropria e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Latina il 4 agosto 2023, oggetto didue sentenze di condanna irrevocabili.Pur dando atto della contiguità temporale tra i fatti, il giudice dell’esecuzione ha ritenutoindimostrata l’unicità del disegno criminoso, in ragione delle diverse modalità delle condottee dell’intervenuto arresto in flagranza in occasione del furto in abitazione, con sottoposizionedell’autore alla misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Haritenuto altresì indimostrato lo stato di tossicodipendenza dell’instante, avendo questidocumentato un trattamento effettuato in comunità a partire dal 4 marzo 2024, laddove lecondotte criminose erano state perpetrate, rispettivamente, il 23 giugno 2023 e il 4 agosto2023. 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia Avv.[OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui haeccepito violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 81 cod.pen.Ha censurato l’omesso riconoscimento della condizione di tossicodipendenza,allegando a supporto della doglianza relazione clinica del Ser.D. di Latina del 17 novembre2023, e ha insistito sulla contiguità temporale e spaziale tra le condotte criminose,sull’omogeneità dei reati e della causale, riconducibile alla necessità di procurarsi lostupefacente, evidenziando che nelle due sentenze di condanna era stata riconosciuta lacontinuazione interna tra le fattispecie contestate nei singoli procedimenti.3. In data 8 febbraio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una richiesta ditrattazione orale del procedimento, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezionedel 9 febbraio 2026, in quanto ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. non è possibile chiederela discussione orale per i ricorsi per i quali la legge non prevede la trattazione conl’osservanza delle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.4. Con memoria del 26 febbraio 2026 il difensore del ricorrente ha insistito perl’annullamento del provvedimento impugnato, ribadendo la critica in ordine all’omessavalutazione dello stato di tossicodipendenza, specificamente dedotto con la produzione didocumentazione sanitaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità deldisegno criminoso, configurabile quando le singole condotte siano manifestazione di unidentico e unico programma delittuoso, che richiede l’ideazione ab origine di una serie benindividuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (cfr., tra letante, Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052 – 01). La prova del requisito psichico, ritenuto dal legislatore meritevole di più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendentie reiterate, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Tra gli elementi valutabili ai fini della verifica circa la ricorrenza di una preventivaunitaria programmazione rientra, in ossequio alla previsione dell'art. 671, comma 1, cod.proc. pen., lo stato di tossicodipendenza che, pur non comportando automaticamente ilriconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reaticollegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioniindividuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 2313 del28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 - 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005). Ne consegue che viola l'obbligo di motivazione sucircostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta di considerare, o svalutitotalmente senza adeguata giustificazione, tale condizione del condannato, specificamentededotta e corroborata da idonea documentazione (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep.2020, Stante, Rv. 278187 - 01).3. Nel caso in esame, il giudice di merito non ha fatto puntuale applicazione dei principiesposti.L’ordinanza impugnata non si confronta adeguatamente con la pluralità di indicatorievidenziati dal condannato nell’istanza al giudice dell’esecuzione, tra cui l’omogeneità delleviolazioni, la contiguità temporale e spaziale; valorizza l'arresto in flagranza in occasione deifatti del 23 giugno 2023, evenienza di per sé non ostativa alla configurabilità di un medesimodisegno criminoso con i reati successivamente commessi (Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013,Giordano, Rv. 258365 - 01), senza chiarire per quali ragioni abbia costituito momento difrattura dell’unicità ideativa; esclude una coeva condizione di tossicodipendenza, omettendodi verificare se abbia influito sulla commissione delle condotte criminose, benché ilcondannato tramite l’allegazione della relazione del Ser.D. di Latina del 17 novembre 2023,con diagnosi di “disturbo da uso di oppiacei, cocaina e alcol in fase di remissione parziale inambiente controllato”, avesse documentato l’accesso al servizio per abuso di droghe di varianatura e alcol sin dal 26 gennaio 2017, nonché la sottoposizione a diversi trattamentimetadonici nel corso degli anni e, in particolare, dal 19 giugno al 3 agosto 2023.4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Latina che dovrà procedere a nuovo giudizio alla stregua deirilievi innanzi esposti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indaginipreminari del Tribunale di Latina.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.