CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce il vizio di violazione di legge sostenendo che il reato di contrabbando, aggravato dalla recidiva, sia stato depenalizzato. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di abolitio criminis (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giu