CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05112/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 30602/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrentè per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. sono inammissibili; Considerato, invero, che il primo motivo, con cui ci censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva motivazione dai giudici di merito, che hanno dato conto di come il ricorrente abbia posto in essere una condotta violenta, consistita in spintonamenti, al fine di opporsi all'attività di identificazione e controllo (cfr. sent. impugnata pag. 5 par. 1 e sent. di primo grado pag. 4 par. 3); che il secondo motivo, con cui si contesta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione di tale beneficio i precedenti penali specifici a carico del ricorrente; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso