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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02721/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 14.12.2009 del Tribunale di Fermo e respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati e di rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza in data 12.5.2010 del Tribunale di Fermo in ragione della pronuncia n. 40/2019 della Corte costituzionale; rilevato che il ricorrente ha denunciato, quanto al diniego della continuazione, il difetto di motivazione, in quanto non è stato considerato il collegamento tra l'attività di spaccio e le condotte di estorsione e, quanto al diniego della richiesta di rideterminazione della pena, la violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; ritenuto che il primo motivo ha contenuto di merito, finalizzato ad una non consentita rivisitazione della decisione, mentre il secondo è manifestamente infondato in quanto il primo giudice ha esattamente applicato i principi che presiedono la rideterminazione in executivis della pena a seguito di declaratoria di incostituzionalità del parametro edittale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 14.12.2009 del Tribunale di Fermo e respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati e di rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza in data 12.5.2010 del Tribunale di Fermo in ragione della pronuncia n. 40/2019 della Corte costituzionale; rilevato che il ricorrente ha denunciato, quanto al diniego della continuazione, il difetto di motivazione, in quanto non è stato considerato il collegamento tra l'attività di spaccio e le condotte di estorsione e, quanto al diniego della richiesta di rideterminazione della pena, la violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; ritenuto che il primo motivo ha contenuto di merito, finalizzato ad una non consentita rivisitazione della decisione, mentre il secondo è manifestamente infondato in quanto il primo giudice ha esattamente applicato i principi che presiedono la rideterminazione in executivis della pena a seguito di declaratoria di incostituzionalità del parametro edittale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre
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