CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 36142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto per il quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, che ha espressamente indicato come ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), in tal modo includendo anche le pertinenze; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è, del pari, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito incensurabilmente escluso che il danno patrimoniale per la persona offesa, se il reato fosse stato riportato a compimento, sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]