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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47134/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando omessa motivazione circa l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex aliis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01); Ritenuto che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice di merito e che, di qui, l'omessa concessione delle stesse non rende illegale la pena comminata; Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando omessa motivazione circa l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex aliis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01); Ritenuto che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice di merito e che, di qui, l'omessa concessione delle stesse non rende illegale la pena comminata; Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 47134/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris