CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 22754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Burrel (Albania) il 7 ottobre 1984 avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di Appello di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che con sentenza del 25 novembre 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 27 maggio 2025 del G.U.P. del Tribunale di Milano, ha, su concorde richiesta delle parti avanzata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di porto e detenzione di arma e minaccia aggraVata, compiutamente descritti ai capi 1) e 2) della rubrica, nella misura di anno uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.500,00 di multa; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione lamentando erronea applicazione della legge 1penale (art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.), nonché carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione «a quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen» limitatamente alla fattispecie delittuosa di cui al capo 2) della rubrica; rilevato, in particolare, che il difensore contesta che le frasi attribuite al ricorrente, pronunciate in uno stato di alterazione, abbiano avuto un'effettiva valenza minatoria - sostenendo, piuttosto, che il contegno dallo stesso assunto abbia rappresentato espressione di mera «spacconeria» - e lamenta, per l'effetto, la radicale carenza, nel corpo della sentenza impugnata, di «motivazione con riferimento alla valutazione dell'esistenza di cause di non punibilità» sulle quali fondare una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che, in coerenza ad un consolidato orientamento interpretativo, in tema di concordato in appello il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo ove con esso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia del giudice; ritenuto che, di contro, risultano inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, alla presenza di vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - sent. n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01); ritenuto che, alla luce di ciò, il ricorso presentato nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; che alla declaratoria di inammissibilità consegue, anzitutto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'ulteriore condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M