Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 43953/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, limitatamente alla misura di prevenzione reale e per il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emesso il 10 febbraio 2021, nella parte relativa alla sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, nonché di versare la cauzione di euro 4.000,00.

È stata, invece, revocata la confisca del terreno sito a Fucecchio intestato a [OSCURATO:PERSONA], ordinandone la restituzione all'avente diritto. 1.1.La Corte d'appello ha ritenuto Lentini persona portatrice di pericolosità sociale qualificata ex art. 4 comma 1 lett. b) D.Igs 159 del 2011 sulla base dell'esito dei seguenti procedimenti penali (per fatti commessi dal 2014 al 2017): - p.p. c.d.

Jerry, nel quale il ricorrente è stato condannato in secondo grado per il delitto associativo ex art 74 d.P.R. 309/90, quale organizzatore, alla pena di anni 16 di reclusione; - p.p. c.d.

Stammer, in relazione al quale è intervenuta sentenza irrevocabile per i reati di cui agli artt. 74, nella qualità di promotore, e 73 e 80, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 17 mesi 4 di reclusione. 1.2.1 Giudici hanno riconosciuto il proposto anche quale persona portatrice di pericolosità generica ex art. 1 lett. b) e c) D. Igs 159/2011 per essere soggetto che vive abitualmente dei proventi derivanti dall'attività illecita, nonché per avere posto in essere condotte sicuramente idonee a ledere o a mettere in pericolo la salute pubblica e la sicurezza e tranquillità pubblica.

Tale conclusione si giustifica, sulla base del decreto impugnato, in ragione dell'avere, il ricorrente, commesso non solo il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, ma anche per essersi reso responsabile di numerosi reati fini ex art. 73 del sopracitato decreto; reati suscettibili di produrre profitti illeciti, ovvero condotte su cui fondare il giudizio secondo il quale Lentini ha vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

In particolare, Lentini è stato dichiarato colpevole in relazione alla condotta di recupero di 130 Kg. di cocaina giunta a Livorno l'11 maggio 2016 e di 133 kg. di cocaina giunta a Livorno il 12 settembre 2016; per tali reati è stata inflitta la pena di anni 14 di reclusione.

2. Avverso il decreto, ricorre per cassazione Lentini, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 4 e 7 decreto legislativo 159/2011.

E' del tutto apparente la motivazione circa l'attualità del presupposto della pericolosità sociale, essendo onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità sociale del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un'apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca di accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio di prevenzione e vi sia stato un periodo di detenzione.

La pericolosità non può essere considerata tale con riferimento a fatti risalenti nel tempo, trattandosi di reati commessi tra il 2014 e il 2015. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va in primo luogo ribadito che a norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato, per le misure patrimoniali, dall'art. 27, secondo comma, dello stesso decreto, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione è consentito solamente per violazione di legge.

Restano esclusi, dunque, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, i vizi della motivazione descritti dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, con il ricorso, l'ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello.

S'intende, però, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Non è tale, invece, la sottovalutazione di argomenti, che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

E' quindi del tutto pacifico che sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., e 7, comma 1, d.

Lgs 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale.

3. Ciò premesso, il motivo di ricorso riposa su una censura reiterativa di identica censura proposta in appello, alla quale la Corte ha fornito adeguata motivazione.

Si devono escludere la riscontrata sussistenza di vizi inerenti alla motivazione del provvedimento impugnato rilevabili, nei limiti già rimarcati, in sede di legittimità avuto riguardo al giudizio di attualità della pericolosità sociale ascritta al proposto; motivazione, inoltre, che si è rivelata estranea anche a profili di conflittualità con il dato normativo di riferimento perché svolta in piena coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul tema. 3.1.In relazione all'attualità della pericolosità sociale si rileva che al di là del tempo di commissione dei relativi reati richiamati, comunque non risalente (fino al 2017), è indubbio che la posizione apicale e nevralgica rivestita da Lentini in entrambe le associazioni, il corposo curriculum giudiziario, i collaudati legami con la 'ndrangheta calabrese alimentano di sicura attualità la prognosi di ricaduta nel reato a carico dello stesso, anche in ragione della mancanza di indici di segno opposto, utilmente valorizzabili. 3.2.Coerentemente con le premesse, la Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità sociale ex art. 4 lett. b) del D,.Igs 159 del 2011, quale soggetto indiziato di uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e le argomentazioni difensive, sul tema, non sono idonee a superare l'evidenza dei dati di prova che attestano come Lentini si sia prodigato a prestare il proprio contributo nella piena consapevolezza di operare in accordo con gli altri associati.

Assume, correttamente, la Corte territoriale che Lentini è stato attivamente inserito in due associazioni criminali con il ruolo di organizzatore e promotore ed è stato autore dei gravi reati ex art 73 e 80 d.P.R. 309/90.

E' stata, altresì, evidenziata la disponibilità del ricorrente ad apportare il proprio contributo in relazione ad attività estremamente pericolose.

3.3. Quanto alla pericolosità generica, come puntualmente sottolineato nel decreto impugnato, Lentini - persona priva di risorse disponibili lecite - è risultato soggetto dedito alla commissione del reato lucro - genetico di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e inserito stabilmente nel mercato del narcotraffico, dal quale ha naturalmente tratto risorse poi impiegate anche per le esigenze familiari.

Infine, ineccepibilmente, la Corte di appello ha ritenuto che Lentini, con la propria condotta, ha contribuito fattivamente ad esporre a pericolo la salute pubblica e, dunque, la sicurezza e la tranquillità pubblica. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, limitatamente alla misura di prevenzione reale e per il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emesso il 10 febbraio 2021, nella parte relativa alla sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, nonché di versare la cauzione di euro 4.000,00. È stata, invece, revocata la confisca del terreno sito a Fucecchio intestato a [OSCURATO:PERSONA], ordinandone la restituzione all'avente diritto. 1.1.La Corte d'appello ha ritenuto Lentini persona portatrice di pericolosità sociale qualificata ex art. 4 comma 1 lett. b) D.Igs 159 del 2011 sulla base dell'esito dei seguenti procedimenti penali (per fatti commessi dal 2014 al 2017): - p.p. c.d. Jerry, nel quale il ricorrente è stato condannato in secondo grado per il delitto associativo ex art 74 d.P.R. 309/90, quale organizzatore, alla pena di anni 16 di reclusione; - p.p. c.d. Stammer, in relazione al quale è intervenuta sentenza irrevocabile per i reati di cui agli artt. 74, nella qualità di promotore, e 73 e 80, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 17 mesi 4 di reclusione. 1.2.1 Giudici hanno riconosciuto il proposto anche quale persona portatrice di pericolosità generica ex art. 1 lett. b) e c) D. Igs 159/2011 per essere soggetto che vive abitualmente dei proventi derivanti dall'attività illecita, nonché per avere posto in essere condotte sicuramente idonee a ledere o a mettere in pericolo la salute pubblica e la sicurezza e tranquillità pubblica. Tale conclusione si giustifica, sulla base del decreto impugnato, in ragione dell'avere, il ricorrente, commesso non solo il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, ma anche per essersi reso responsabile di numerosi reati fini ex art. 73 del sopracitato decreto; reati suscettibili di produrre profitti illeciti, ovvero condotte su cui fondare il giudizio secondo il quale Lentini ha vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. In particolare, Lentini è stato dichiarato colpevole in relazione alla condotta di recupero di 130 Kg. di cocaina giunta a Livorno l'11 maggio 2016 e di 133 kg. di cocaina giunta a Livorno il 12 settembre 2016; per tali reati è stata inflitta la pena di anni 14 di reclusione. 2. Avverso il decreto, ricorre per cassazione Lentini, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 4 e 7 decreto legislativo 159/2011. E' del tutto apparente la motivazione circa l'attualità del presupposto della pericolosità sociale, essendo onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità sociale del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un'apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca di accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio di prevenzione e vi sia stato un periodo di detenzione. La pericolosità non può essere considerata tale con riferimento a fatti risalenti nel tempo, trattandosi di reati commessi tra il 2014 e il 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va in primo luogo ribadito che a norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato, per le misure patrimoniali, dall'art. 27, secondo comma, dello stesso decreto, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione è consentito solamente per violazione di legge. Restano esclusi, dunque, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, i vizi della motivazione descritti dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, con il ricorso, l'ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello. S'intende, però, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non è tale, invece, la sottovalutazione di argomenti, che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). E' quindi del tutto pacifico che sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., e 7, comma 1, d. Lgs 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale. 3. Ciò premesso, il motivo di ricorso riposa su una censura reiterativa di identica censura proposta in appello, alla quale la Corte ha fornito adeguata motivazione. Si devono escludere la riscontrata sussistenza di vizi inerenti alla motivazione del provvedimento impugnato rilevabili, nei limiti già rimarcati, in sede di legittimità avuto riguardo al giudizio di attualità della pericolosità sociale ascritta al proposto; motivazione, inoltre, che si è rivelata estranea anche a profili di conflittualità con il dato normativo di riferimento perché svolta in piena coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul tema. 3.1.In relazione all'attualità della pericolosità sociale si rileva che al di là del tempo di commissione dei relativi reati richiamati, comunque non risalente (fino al 2017), è indubbio che la posizione apicale e nevralgica rivestita da Lentini in entrambe le associazioni, il corposo curriculum giudiziario, i collaudati legami con la 'ndrangheta calabrese alimentano di sicura attualità la prognosi di ricaduta nel reato a carico dello stesso, anche in ragione della mancanza di indici di segno opposto, utilmente valorizzabili. 3.2.Coerentemente con le premesse, la Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità sociale ex art. 4 lett. b) del D,.Igs 159 del 2011, quale soggetto indiziato di uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e le argomentazioni difensive, sul tema, non sono idonee a superare l'evidenza dei dati di prova che attestano come Lentini si sia prodigato a prestare il proprio contributo nella piena consapevolezza di operare in accordo con gli altri associati. Assume, correttamente, la Corte territoriale che Lentini è stato attivamente inserito in due associazioni criminali con il ruolo di organizzatore e promotore ed è stato autore dei gravi reati ex art 73 e 80 d.P.R. 309/90. E' stata, altresì, evidenziata la disponibilità del ricorrente ad apportare il proprio contributo in relazione ad attività estremamente pericolose. 3.3. Quanto alla pericolosità generica, come puntualmente sottolineato nel decreto impugnato, Lentini - persona priva di risorse disponibili lecite - è risultato soggetto dedito alla commissione del reato lucro - genetico di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e inserito stabilmente nel mercato del narcotraffico, dal quale ha naturalmente tratto risorse poi impiegate anche per le esigenze familiari. Infine, ineccepibilmente, la Corte di appello ha ritenuto che Lentini, con la propria condotta, ha contribuito fattivamente ad esporre a pericolo la salute pubblica e, dunque, la sicurezza e la tranquillità pubblica. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
Decreto Cassazione n. 43953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris