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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 05683/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 144/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29688/2025 [OSCURATO:PERSONA] Genovese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa l’8 giugno 2023 dal G.u.p. del locale Tribunale, depositata il 12 giugno 2023, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5683/2026 Roma, lì, 11/02/2026 favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, commi 1, 3 e 3- ter d.lgs. n. 286 del 1998.

La Corte di appello riteneva che, non essendo stato dal giudice di primo grado diversamente disposto, il termine di deposito della relativa sentenza fosse quello, ordinario, di quindici giorni, scadente il 23 giugno 2023, con la conseguenza che l’impugnazione dinanzi ad essa avrebbe dovuto essere proposta nel consecutivo termine di trenta giorni, prorogato di un giorno per la scadenza festiva, e quindi entro il 24 luglio 2023, risultando viceversa proposta solo in data 21 settembre 2023.

2. Avverso tale decisione l’imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante cui deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione.

Rileva il ricorrente come il giudice di primo grado avesse in realtà indicato, a verbale, il maggior termine di deposito della sentenza di novanta giorni, a cospetto del quale l’impugnazione di merito avrebbe dovuto giudicarsi tempestiva.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. b), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Risulta effettivamente dal verbale dell’udienza conclusiva del giudizio di primo grado, che il Collegio può direttamente compulsare in ragione della natura processuale della censura, che il G.u.p. si era avvalso della possibilità, concessa dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., di indicare per il deposito della sua sentenza un termine più lungo di quello ordinario, nella misura di novanta giorni.

Tale indicazione, raccolta a verbale, perfettamente equivalente a quella che, più propriamente, avrebbe dovuto essere inserita nel dispositivo, faceva slittare al 22 ottobre 2023, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il termine di deposito della sentenza di primo grado, termine puntualmente osservato.

Il termine per appellarla, pari a questo punto a quarantacinque giorni, e decorrente dalla scadenza del termine di deposito, andava invece a scadere il 6 dicembre 2023 (art. 585, comma 1, lett. c, e comma 2, lett. c, prima ipotesi, cod. proc. pen.), sicché la declaratoria di tardività dell’appello si appalesa erronea.

2. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Così deciso il 16/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 144/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29688/2025 [OSCURATO:PERSONA] Genovese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa l’8 giugno 2023 dal G.u.p. del locale Tribunale, depositata il 12 giugno 2023, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5683/2026 Roma, lì, 11/02/2026 favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, commi 1, 3 e 3- ter d.lgs. n. 286 del 1998. La Corte di appello riteneva che, non essendo stato dal giudice di primo grado diversamente disposto, il termine di deposito della relativa sentenza fosse quello, ordinario, di quindici giorni, scadente il 23 giugno 2023, con la conseguenza che l’impugnazione dinanzi ad essa avrebbe dovuto essere proposta nel consecutivo termine di trenta giorni, prorogato di un giorno per la scadenza festiva, e quindi entro il 24 luglio 2023, risultando viceversa proposta solo in data 21 settembre 2023. 2. Avverso tale decisione l’imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante cui deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Rileva il ricorrente come il giudice di primo grado avesse in realtà indicato, a verbale, il maggior termine di deposito della sentenza di novanta giorni, a cospetto del quale l’impugnazione di merito avrebbe dovuto giudicarsi tempestiva. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. b), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Risulta effettivamente dal verbale dell’udienza conclusiva del giudizio di primo grado, che il Collegio può direttamente compulsare in ragione della natura processuale della censura, che il G.u.p. si era avvalso della possibilità, concessa dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., di indicare per il deposito della sua sentenza un termine più lungo di quello ordinario, nella misura di novanta giorni. Tale indicazione, raccolta a verbale, perfettamente equivalente a quella che, più propriamente, avrebbe dovuto essere inserita nel dispositivo, faceva slittare al 22 ottobre 2023, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il termine di deposito della sentenza di primo grado, termine puntualmente osservato. Il termine per appellarla, pari a questo punto a quarantacinque giorni, e decorrente dalla scadenza del termine di deposito, andava invece a scadere il 6 dicembre 2023 (art. 585, comma 1, lett. c, e comma 2, lett. c, prima ipotesi, cod. proc. pen.), sicché la declaratoria di tardività dell’appello si appalesa erronea. 2. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Così deciso il 16/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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