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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18684/2026

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ele [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiA.[OSCURATO:SOCIETA]. in A.M., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De CegliaGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 778/2022depositata il 17/05/2022.Numero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I presupposti di fatto della presente lite sono i seguenti:-la società Tecnogest di Rubini A.M.

C. ha ottenuto, nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]., una sentenza ex art. 2932 per il trasferimento diun suolo dietro il pagamento del saldo prezzo di € 136.121, 49: lasentenza, passata in giudicato il 18 giugno 2007, è stata trascritta il12 marzo 2008;-nel frattempo, la società promissaria [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ammessa alconcordato preventivo con cessione dei beni;-l’immobile, già promesso in vendita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è stato vendutonell’ambito della procedura concorsuale alla [OSCURATO:SOCIETA].,che realizzava un complesso edilizio costituito da n. 9 villette aschiera, che erano poi trasferite in proprietà a terzi.Sulla base di tali premesse, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], exsoci della Tecnogest, nel frattempo cancellata dal registro delleimprese, chiamavano in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la ARC Costruzione e gliacquirenti delle unità immobiliari, chiedendo accertarsi il diritto diproprietà sul bene in forza della richiamata sentenza ex art. 2932c.c., con la condanna dei possessori al rilascio in loro favore.Nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA], e nel contraddittorio con la A.R.C. ealcuni degli acquirenti, il Tribunale rigettava la domanda.[OSCURATO:PERSONA] e il Marella proponevano appello, notificando l’impugnazioneagli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA].: tale scelta fu spiegata con la considerazioneche la [OSCURATO:SOCIETA]., benché regolarmente raggiunta dalla notificazionedell’atto introduttivo, in quel momento era stata già cancellata dalNumero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026registro delle imprese.

In ragione di ciò, gli appellanti eccepivano lanullità della decisione di primo grado per il difetto di contraddittorio.La Corte d’appello rigettava il gravame, argomentando che gli ex socidella [OSCURATO:SOCIETA] erano privi di legittimazione, in quanto gli attori nonavevano dato la prova dell’utile distribuzione di un attivo sociale infavore dei soci della società estinta.

La Corte di merito ha aggiuntoche, essendo stata la società sottoposta a procedura concorsuale, eraevidente che i soci non avessero ricevuto alcunché in sede diliquidazione.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e MarellaGiuseppe hanno proposto ricorso sulla base di due motivi, illustratida memoria: con il primo denunziano la nullità della sentenzaimpugnata, rimproverando ai giudici d’appello di avere deciso senzaconsiderare che la domanda fu proposta contro più soggetti, il cheimponeva la considerazione diversificata della fattispecie, il cui esitoavrebbe dovuto essere o la rimessione dell’intera causa al primogiudice, in caso di inscindibilità, o, in caso di riconosciuta autonomiadelle controversie, la separazione della causa promossa contro laS.I.C.I. dalle altre, con decisione di quelle ritenute autonome, erimessione dell’altra; ovvero ancora, sempre per il caso diriconosciuta autonomia delle domande, la dichiarazione di nullitàdella sola causa promossa contro la società estinta.

Con il secondomotivo si rimprovera alla Corte d’appello di avere applicato unprincipio non pertinente al caso in esame, perché nei confronti dellaS.I.C.I. non fu richiesto il pagamento di un debito sociale, ma unapronunzia di accertamento della proprietà.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso, depositando anche la memoria.Numero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ha resistito con controricorso anche la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso sfugge alle eccezioni di inammissibilità formulate dallaA.R.C. nel controricorso.

I motivi non sollecitano una rivisitazione delfatto, ma denunziano in modo chiaro e intelleggibile un error inprocedendo.

Il ricorso, oltre che ammissibile, è manifestamentefondato.La Corte d’appello, nel negare la legittimazione degli ex soci dellaS.I.C.I., per non avere gli attori provato che i soci abbiano tratto unqualche beneficio dalla liquidazione della società, ha confuso duepiani diversi.

Questa Corte ha chiarito che legittimazione dei soci eresponsabilità dei medesimi coprono ambiti concettuali del tuttodifferenti che non sono sovrapponibili, poiché il campo dellaresponsabilità che fa capo ai soci a mente dell'art. 2495, comma 2,c.c., sebbene postuli per il meccanismo successorio che segueall'estinzione della società la legittimazione dei soci, è intuitivamentemeno esteso di quello in cui si manifesta la legittimazione checompete più generalmente a costoro in vista della loro qualità disuccessori della società estinta (Cass. n. 22014/2020).

Invero, «ilsuccessore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli noncessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limitedi responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore difar valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbesul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che ilcreditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento delproprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) manon sulla legittimazione passiva del socio medesimo» (Cass. n.31993/2014).Numero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ciò posto è evidente l’errore commesso dalla Corte di merito, laquale, pur riconoscendo che la domanda avrebbe dovuto essereproposta in primo grado nei confronti degli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. e nonnei confronti del legale rappresentante della società estinta, hanegato a priori la legittimazione degli stessi soci in assenza dellaprova dell’utile ripartizione dell’attivo.

Al contrario, tenuto conto dellanatura della domanda, volta in via prioritaria all’accertamento dellaproprietà nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi aventi causa, avrebbedovuto riconoscere comunque la legittimazione dei soci, qualisuccessori della [OSCURATO:SOCIETA]. nei cui confronti fu pronunziata la sentenzaex art. 2932 c.c.Ciò posto, la lite deve risolversi in applicazione dei seguenti principi:a) La citazione notificata ad una società estinta per intervenutacancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla perinesistenza della parte convenuta (Cass. n. 31130/2024).b) Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzionecessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non hadisposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, chenon ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensidell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo es'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anched'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causaal giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.(Cass. n. 6313/2026; n. 4665/2021).c) Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, oper la natura propria della situazione giuridica controversa o pereffetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che ladecisione dell'una funge da presupposto logico della decisioneNumero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell'altra, si rende necessaria, per evitare la possibilità di giudicaticontrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti chesiano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado, laprosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, sicché illitisconsorzio necessario processuale, in ipotesi di rimessione algiudice di primo grado disposta dal giudice di appello per la nullitàdella notificazione della citazione riguardante una delle causedipendenti, comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art.354 c.p.c. per entrambe le cause» (Cass. n. 4794/2006).In applicazione dei su richiamati principi, dal momento che ladomanda riguardava l’opponibilità della sentenza ex art. 2932 c.c. neiconfronti della venditrice e, di riflesso, dei suoi aventi causa, ricorrevauna ipotesi di dipendenza delle cause, che imponeva la rimessionedell’intera causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p...In ordine al fatto, eccepito dai controricorrenti, che la nullità è dipesadai ricorrenti, il rilievo si riflette sulla responsabilità per le spese,ferma la necessità della rimessione della causa al primo giudice(Cass. n. 32933/2024).

Lo stesso dicasi in ordine ai rilievi propostinella memoria dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chesono a priori inidonei a incidere sull’esito del ricorso.La sentenza impugnata va dunque cassata, disponendo il rinvio dellacausa al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, ai sensidell'art. 383, comma terzo, c.p.c., per l’integrazione delcontraddittorio nei confronti degli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. oltre cheper la liquidazione delle spese anche del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa al Tribunale di Trani, in persona diverso magistrato, anche perle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte di Cassazione in data 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ele [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiA.[OSCURATO:SOCIETA]. in A.M., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De CegliaGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 778/2022depositata il 17/05/2022.Numero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I presupposti di fatto della presente lite sono i seguenti:-la società Tecnogest di Rubini A.M. C. ha ottenuto, nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]., una sentenza ex art. 2932 per il trasferimento diun suolo dietro il pagamento del saldo prezzo di € 136.121, 49: lasentenza, passata in giudicato il 18 giugno 2007, è stata trascritta il12 marzo 2008;-nel frattempo, la società promissaria [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ammessa alconcordato preventivo con cessione dei beni;-l’immobile, già promesso in vendita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è stato vendutonell’ambito della procedura concorsuale alla [OSCURATO:SOCIETA].,che realizzava un complesso edilizio costituito da n. 9 villette aschiera, che erano poi trasferite in proprietà a terzi.Sulla base di tali premesse, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], exsoci della Tecnogest, nel frattempo cancellata dal registro delleimprese, chiamavano in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la ARC Costruzione e gliacquirenti delle unità immobiliari, chiedendo accertarsi il diritto diproprietà sul bene in forza della richiamata sentenza ex art. 2932c.c., con la condanna dei possessori al rilascio in loro favore.Nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA], e nel contraddittorio con la A.R.C. ealcuni degli acquirenti, il Tribunale rigettava la domanda.[OSCURATO:PERSONA] e il Marella proponevano appello, notificando l’impugnazioneagli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA].: tale scelta fu spiegata con la considerazioneche la [OSCURATO:SOCIETA]., benché regolarmente raggiunta dalla notificazionedell’atto introduttivo, in quel momento era stata già cancellata dalNumero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026registro delle imprese. In ragione di ciò, gli appellanti eccepivano lanullità della decisione di primo grado per il difetto di contraddittorio.La Corte d’appello rigettava il gravame, argomentando che gli ex socidella [OSCURATO:SOCIETA] erano privi di legittimazione, in quanto gli attori nonavevano dato la prova dell’utile distribuzione di un attivo sociale infavore dei soci della società estinta. La Corte di merito ha aggiuntoche, essendo stata la società sottoposta a procedura concorsuale, eraevidente che i soci non avessero ricevuto alcunché in sede diliquidazione.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e MarellaGiuseppe hanno proposto ricorso sulla base di due motivi, illustratida memoria: con il primo denunziano la nullità della sentenzaimpugnata, rimproverando ai giudici d’appello di avere deciso senzaconsiderare che la domanda fu proposta contro più soggetti, il cheimponeva la considerazione diversificata della fattispecie, il cui esitoavrebbe dovuto essere o la rimessione dell’intera causa al primogiudice, in caso di inscindibilità, o, in caso di riconosciuta autonomiadelle controversie, la separazione della causa promossa contro laS.I.C.I. dalle altre, con decisione di quelle ritenute autonome, erimessione dell’altra; ovvero ancora, sempre per il caso diriconosciuta autonomia delle domande, la dichiarazione di nullitàdella sola causa promossa contro la società estinta. Con il secondomotivo si rimprovera alla Corte d’appello di avere applicato unprincipio non pertinente al caso in esame, perché nei confronti dellaS.I.C.I. non fu richiesto il pagamento di un debito sociale, ma unapronunzia di accertamento della proprietà.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso, depositando anche la memoria.Numero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ha resistito con controricorso anche la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso sfugge alle eccezioni di inammissibilità formulate dallaA.R.C. nel controricorso. I motivi non sollecitano una rivisitazione delfatto, ma denunziano in modo chiaro e intelleggibile un error inprocedendo. Il ricorso, oltre che ammissibile, è manifestamentefondato.La Corte d’appello, nel negare la legittimazione degli ex soci dellaS.I.C.I., per non avere gli attori provato che i soci abbiano tratto unqualche beneficio dalla liquidazione della società, ha confuso duepiani diversi. Questa Corte ha chiarito che legittimazione dei soci eresponsabilità dei medesimi coprono ambiti concettuali del tuttodifferenti che non sono sovrapponibili, poiché il campo dellaresponsabilità che fa capo ai soci a mente dell'art. 2495, comma 2,c.c., sebbene postuli per il meccanismo successorio che segueall'estinzione della società la legittimazione dei soci, è intuitivamentemeno esteso di quello in cui si manifesta la legittimazione checompete più generalmente a costoro in vista della loro qualità disuccessori della società estinta (Cass. n. 22014/2020). Invero, «ilsuccessore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli noncessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limitedi responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore difar valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbesul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che ilcreditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento delproprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) manon sulla legittimazione passiva del socio medesimo» (Cass. n.31993/2014).Numero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ciò posto è evidente l’errore commesso dalla Corte di merito, laquale, pur riconoscendo che la domanda avrebbe dovuto essereproposta in primo grado nei confronti degli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. e nonnei confronti del legale rappresentante della società estinta, hanegato a priori la legittimazione degli stessi soci in assenza dellaprova dell’utile ripartizione dell’attivo. Al contrario, tenuto conto dellanatura della domanda, volta in via prioritaria all’accertamento dellaproprietà nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi aventi causa, avrebbedovuto riconoscere comunque la legittimazione dei soci, qualisuccessori della [OSCURATO:SOCIETA]. nei cui confronti fu pronunziata la sentenzaex art. 2932 c.c.Ciò posto, la lite deve risolversi in applicazione dei seguenti principi:a) La citazione notificata ad una società estinta per intervenutacancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla perinesistenza della parte convenuta (Cass. n. 31130/2024).b) Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzionecessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non hadisposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, chenon ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensidell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo es'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anched'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causaal giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.(Cass. n. 6313/2026; n. 4665/2021).c) Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, oper la natura propria della situazione giuridica controversa o pereffetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che ladecisione dell'una funge da presupposto logico della decisioneNumero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell'altra, si rende necessaria, per evitare la possibilità di giudicaticontrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti chesiano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado, laprosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, sicché illitisconsorzio necessario processuale, in ipotesi di rimessione algiudice di primo grado disposta dal giudice di appello per la nullitàdella notificazione della citazione riguardante una delle causedipendenti, comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art.354 c.p.c. per entrambe le cause» (Cass. n. 4794/2006).In applicazione dei su richiamati principi, dal momento che ladomanda riguardava l’opponibilità della sentenza ex art. 2932 c.c. neiconfronti della venditrice e, di riflesso, dei suoi aventi causa, ricorrevauna ipotesi di dipendenza delle cause, che imponeva la rimessionedell’intera causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p...In ordine al fatto, eccepito dai controricorrenti, che la nullità è dipesadai ricorrenti, il rilievo si riflette sulla responsabilità per le spese,ferma la necessità della rimessione della causa al primo giudice(Cass. n. 32933/2024). Lo stesso dicasi in ordine ai rilievi propostinella memoria dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chesono a priori inidonei a incidere sull’esito del ricorso.La sentenza impugnata va dunque cassata, disponendo il rinvio dellacausa al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, ai sensidell'art. 383, comma terzo, c.p.c., per l’integrazione delcontraddittorio nei confronti degli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. oltre cheper la liquidazione delle spese anche del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 30220/2022Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 18684/2026Data pubblicazione 09/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa al Tribunale di Trani, in persona diverso magistrato, anche perle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte di Cassazione in data 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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