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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 33070/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kr/' r Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, revocando la dichiarazione di delinquenza abituale, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., pur essendo in astratto proponibile, risulta generico per indeterminatezza e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., vuoi perché non è manifestamente illogico l'argomento che non ravvisa un insignificante pregiudizio economico nella avvenuta asportazione di un paio di scarpe del valore commerciale di 59,90 euro, vuoi perché - pur evocando l'orientamento giurisprudenziale che estende il perimetro della valutazione del giudice al disvalore sociale della condotta concretamente tenuta - non esprime le ragioni specifiche che imporrebbero di contenere la commisurazione del danno c.d. criminale nella cornice della particolare lievità, così non consentendo, a questa Corte, di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2023 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kr/' r Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, revocando la dichiarazione di delinquenza abituale, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., pur essendo in astratto proponibile, risulta generico per indeterminatezza e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., vuoi perché non è manifestamente illogico l'argomento che non ravvisa un insignificante pregiudizio economico nella avvenuta asportazione di un paio di scarpe del valore commerciale di 59,90 euro, vuoi perché - pur evocando l'orientamento giurisprudenziale che estende il perimetro della valutazione del giudice al disvalore sociale della condotta concretamente tenuta - non esprime le ragioni specifiche che imporrebbero di contenere la commisurazione del danno c.d. criminale nella cornice della particolare lievità, così non consentendo, a questa Corte, di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 33070/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris