CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24606/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ribadito i motivi del ricorso, riportandosi alle conclusioni dello stesso; considerato che il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1) Erronea applicazione della legge penale; 2) Erronea motivazione della sentenza di secondo grado; 3) Mancata o manifesta illogicità della motivazione; 4) Violazione di legge - illogicità della decisione; ritenuto che i suddetti motivi, essendo del tutto privi dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., sono connotati dalla medesima mancanza di specificità già rilevata dalla Corte territoriale con riferimento alle doglianze prospettate con l'atto di appello; che, infatti, deve ravvisarsi che la difesa nel ricorso si è limitata ad elencare deduzioni generiche, meramente evocative dei vizi denunciati, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti le censure avanzate e non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M