CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., dal momento che la condotta del ricorrente integrerebbe un'ipotesi di mera resistenza passiva, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti . giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, avendo i giudici di merito accertato come il ricorrente si fosse opposto al controllo del pubblico ufficiale tramite una condotta violenta, colpendolo con una ginocchiata sulla coscia e, successivamente, tentando di colpirlo con un calcio agli organi genitali; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si chiede la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza d'appello, non è deducibile, dal momento che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi preclude - non essendosi instaurato un valido rapporto di impugnazione - la possibilità di pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., R.v. 217266); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis