CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33262/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 gennaio 2026, che ha confermato la condanna intervenuta in primo grado per il reato di minaccia grave e aggravata dall'uso di un coltello. La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto entrambe seguono analogo iter logico argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto. Rilevato che il motivo afferente la responsabilità per i fatti contestati, sollecita una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, in relazione al quale il giudice del merito ha fornito motivazione esaustiva e logica, con la quale ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità. Anche il secondo e il terzo motivo relativi all'aggravante dell'arma e al conseguente regime di procedibilità, sono puramente rivalutativi di scelte discrezionali del giudice, adeguatamente e logicamente motivate. Quanto al trattamento sanzionatorio il motivo è parimenti inammissibile, atteso che la dosimetria della pena è adeguatamente e ragionevolmente motivata dal giudice, sì come il regime delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M