CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 09454/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 31999/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore;difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Consorzio per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissettain liquidazione - [OSCURATO:PERSONA] IRSAP ; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 24 giugno 2021 n. 257; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Consorzio per le Aree di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissetta concesse in locazione a [OSCURATO:PERSONA] un immobile di proprietà consortile. 2. Due anni dopo [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio (che nel frattempo era stato soppresso dalla l. reg. Sicilia 12.1.2012 n. 8)formulando due domande. Oggetto: regione Sicilia - Consorzi di sviluppo industriale -stipula di contratti di locazione -liceità. N.R.G.: 31999/21 Camera di consiglio del 18 febbraio 2025 2.1. In via principale [OSCURATO:PERSONA] sostenne che il contratto di locazione era nullo per violazione di legge. La legge violata era -secondo la prospettazione attorea - l’art. 3 della l. reg. Sicilia 4.1.1984 n. 1. Questa norma, ad avviso del ricorrente, vietava al Consorzio di concedere in locazione i propri immobili, e consentiva solo la stipula di contratti di leasing. Da tale invocata nullità tuttavia il ricorrente pretendeva non già di sciogliersi dal contratto, ma che il Consorzio fosse condannato a stipulare un nuovo contratto, questa volta di locazione finanziaria. 2.2. In subordine [OSCURATO:PERSONA] dedusse che il canone stabilito nel contratto era stato determinato in violazione delle prescrizioni dell’art. 5 della l. reg. Sicilia 18.5.1996 n. 33. Tale norma stabiliva infatti che il canone dovuto ai Consorzi ASI per la locazione di immobili ad uso industriale fosse dimezzato, nel caso di concessione in locazione ad imprese artigiane. 3. Con sentenza 5.1.2015 n. 564 il Tribunale rigettò ambo le domande. La sentenza fu appellata dal soccombente. 4. Con sentenza 24.6.2021 n. 257 la Corte d’appello di Caltanissetta rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) l’art. 4 della l. reg. Sicilia 4/84 nonvieta ai Consorzi ASI di stipulare, oltre che contratti di leasing, anche locazioni finanziarie “ordinarie”, ai sensi della l. 392/78; -) l’appellante aveva documentato solo tardivamente, in grado di appello, di possedere le qualità soggettive (impresa artigiana) per beneficiare della dimidiazione del canone di locazione, ai sensi dell’art. 5 della l. reg. Sicilia 33/96. N.R.G.: 31999/21 Camera di consiglio del 18 febbraio 2025 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 4 della l. reg. Sicilia 1/84. Espone che l’art. 3 della suddetta legge stabilisce: “i consorzi mirano a favorire l’insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate (…). Per il conseguimento di tale scopo i consorzi provvedono a: (…) c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da cedere anche in locazione finanziaria alle imprese e tutte le altre opere di interesse generale al servizio dell’industria, ovvero atte a favorirne la localizzazione”. Sostiene la ricorrente che tale previsione deve interpretarsi nel senso che i Consorzi hanno la facoltà o di vendere i propri immobili, o di concederli in leasing, ma non quella di concederli in locazione. 1.1. Il motivo è inammissibile exart. 360-bis, n. 1 , c.p.c.. La questione di diritto oggi in discussione è stata infatti già decisa da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 3, Ordinanza n. 7433 del 23.3.2017). Con la suddetta ordinanza questa Corte ha stabilito che gli artt. 3 e 4 l. reg. Sicilia 1/84 non consentono “di ricavarne un implicito divieto di cessione in locazione ordinaria degli immobili di proprietà dei consorzi. Se anche [la legge] possa ritenersi indicare quale ordinaria finalità dei consorzi quella di cedere alle imprese la proprietà delle infrastrutture industriali realizzate, ciò di per sé non implica (…) alcun obbligo in tal senso, e quindi non è sufficiente a ritenere che vieti la loro cessione in locazione ordinaria. In ogni caso, laddove un contratto di locazione ordinaria dei beni del consorzio sia comunque di fatto stipulato in concreto - ed anche laddove si potesse N.R.G.: 31999/21 Camera di consiglio del 18 febbraio 2025 eventualmente ritenere che con tale modalità di gestione non siano in concreto adeguatamente perseguiti gli ordinari fini istituzionali del consorzio - ciò non comporterebbe necessariamente la nullità del contratto, in mancanza della diretta violazione di una norma imperativa, ai sensi dell'art.1418 c.c.”. Poiché questi princìpi, già stabiliti da questa Corte, non vengono confutati dalla parte ricorrente, ricorre l’ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 360-bis n. 1 c.p.c. 1.3. Reputa doveroso il Collegio aggiungere che, anche se non fosse sussistita la già rilevata causa di inammissibilità, questa Corte avrebbe dovuto addirittura cassare la sentenza impugnata senza rinvio, perché il processo non poteva essere iniziato , in quanto avente ad oggetto una pretesa giuridicamente impossibile. L’originario attore, infatti, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non si limitò a chiedere l’accertamento della nullità del contratto di locazione. Chiese anche che, dichiarata la nullità di questo , il Consorzio fosse “condannato a stipulare un contratto di leasing”. Questa domanda era giuridicamente impossibile: sia perché aveva ad oggetto la condanna ad un faceredella p.a.; sia perché non è possibile la conversione del contratto nullo al di fuoridelle ipotesi di legge; sia perché l’accoglimento di essa avrebbe significato scavalcare la procedimentalizzazione delle assegnazioni degli immobili consortili. Per mera completezza si rileva, altresì, che, riguardo al capo di domanda concernente la pretesa nullità, in quanto esso risultava basato su una pretesa previsione di nullità per violazione di norma ipoteticamente imperativa, si sarebbe posta la questione che la norma regionale –se intesa come avrebbe voluto parte ricorrente – sarebbe incorsa in una palese illegittimità costituzionale, dato che le regioni non possono legiferare in materia di diritto privato. N.R.G.: 31999/21 Camera di consiglio del 18 febbraio 2025 2. Col secondo motivo la ricorrentelamenta la violazione de ll’art. 5 l. reg. Sicilia n. 33/96; dell’art. 1419 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo sono contenute due censure. 2.1. Con una prima censura la ricorrentesostiene che: -) il canone di locazione dovuto dai conduttori di immobili consortili va determinato ai sensi dell’art. 5 l. reg. Sicilia n. 33/96, che prevede una decurtazione del 50% del canone a favore degli artigiani; -) la legge non richiede, invece, che il conduttore sia anche beneficiario dei finanziamenti previsti dalla l. 488/92; -) perciò la Corte territorialeaveva violato l’art. 5 l. cit., sostenendo che la dimidiazione del canone potesse concedersi solo alle imprese beneficiarie dei suddetti finanziamenti. 2.2. Talecensura è infondata. La Corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva tempestivamente provato la sua qualità di artigiano (p. 18). Le ulteriori deduzioni sono svolte ad abundantiam, e non sono decisive ai fini dell’esito finale del giudizio. 2.3. Con una seconda censura la ricorrente deduce che il Consorzio non aveva mai contestato che [OSCURATO:PERSONA] fosse un artigiano, e di conseguenza il giudice non avrebbe potuto rilevare ex officiola mancanza di prova di tale qualità. 2.4. La censura è inammissibileper più ragioni. 2.5. In primo luogo è inammissibile perché, violando l’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c., non illustra i termini in cui il Consorzio si difese nel primo grado di giudizio sul punto qui in contestazione. In secondo luogo è inammissibile perché non si correla alla motivazione della sentenza impugnata. N.R.G.: 31999/21 Camera di consiglio del 18 febbraio 2025 La Corte d’appello ha ritenuto (p. 20, primo capoverso) che “nell’ambito delle difese di primo grado è stata svolta una specifica eccezione relativa alla mancanza di prova da parte del Vancheri dei presupposti di cui all’art. 5 l. 33/96”. Giusta o sbagliata che fosse, tale statuizione si sarebbe dovuta impugnare con una censura ad hoc, contestando l’affermazione per cui il Consorzio in primo grado “svolse una specifica eccezione”. Non questo, però, la ricorrente ha dedotto col suo secondo motivo: incurante di quella motivazione, la ricorrente ha continuato a sostenere che la Corte territoriale avrebbe rilevato ex officioun’eccezione non sollevata da alcuno. 3. Non è luogo a provvedere sulle spese, per indefensiodel Consorzio. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis de