Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:1028
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0293_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 18 dicembre 2025 – [Moguchev] (
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)
(causa C-293/25)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà – Articolo 4, punto 6 – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 8, paragrafo 1 – Riconoscimento di una sentenza che irroga una pena privativa della libertà ai fini dell’esecuzione della condanna – Articolo 25 – Rispetto delle condizioni e della procedura previste da tale decisione quadro nel caso in cui uno Stato membro si impegni a eseguire una condanna irrogata con una sentenza pronunciata da un giudice dello Stato di emissione del mandato d’arresto europeo – Consenso dello Stato di emissione quanto alla presa in carico dell’esecuzione di una simile condanna da parte di uno Stato membro – Applicazione della decisione quadro 2008/909 alla procedura di riconoscimento in tale Stato membro»
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Mandato d’arresto rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà – Persona ricercata che dimora o risiede nello Stato membro dell'esecuzione ai sensi dell’articolo 4, punto 6, de la decisione quadro 2002/584 – Presupposti della non esecuzione del mandato d’arresto – Impegno dello Stato dell’esecuzione a eseguire la pena – Consenso dello Stato di emissione alla presa in carico di tale esecuzione sotto forma di una trasmissione della sentenza di condanna e del certificato – Applicazione della decisione quadro 2008/909 alla procedura di riconoscimento e di esecuzione di tale sentenza nello Stato dell’esecuzione
(Decisioni quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6, e 2008/909, considerando 12 e artt. 3, § 1, 4, 5, 8, § 1, 25 e 26, § 1, e allegato I)
(v. punti 42-44, dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 8, paragrafo 1, e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
dopo che l’autorità competente di uno Stato membro, in applicazione del motivo di non esecuzione facoltativo previsto dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, abbia rifiutato di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso da un altro Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva pronunciata in una sentenza emessa in tale altro Stato membro, il procedimento volto al riconoscimento di tale sentenza e all’esecuzione della condanna nel primo Stato membro, previa trasmissione della sentenza e del certificato secondo le modalità e la procedura previste dagli articoli 4 e 5 della decisione quadro 2008/909, è disciplinato da tale decisione quadro.
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) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.