Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2022
ECLI:EU:T:2022:642
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0486_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 ottobre 2022 –
H&H/EUIPO – [OSCURATO:SOCIETA] (Swisse)
(causa T‑486/20) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Swisse – Motivi di nullità assoluta – Articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Emblema di uno Stato – Marchio contenente distintivi, emblemi o stemmi – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e g), h) e i), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001] – Malafede – Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Portata dell’esame che deve essere effettuato dall’EUIPO – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Diritto di essere ascoltato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Interpretazione degli impedimenti alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi – Valutazione del carattere distintivo di un marchio effettuando unicamente un’analisi di altri impedimenti alla registrazione assoluti – Inammissibilità – Assenza di argomenti sviluppati rispetto a uno degli impedimenti alla registrazione assoluti compensata dalla sovrapposizione di tali impedimenti – Inammissibilità
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, b), g), h) e i), et 51, § 1, a)]
(v. punti 58-66)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità – Determinazione dei motivi di nullità su cui si fonda la domanda
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 63, § 2)
(v. punto 70)
3.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità concernente impedimenti alla registrazione assoluti – Esame limitato ai motivi dedotti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, 59, 62 e 95, § 1)
(v. punto 76)
4.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Dovere di diligenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 1)
(v. punto 77)
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 maggio 2020 (procedimento R 2185/2019-5) è annullata.
2)
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Health and Happiness (H&H) [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] SpA sopporterà le proprie spese.
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GU C 320 del 28.9.2020
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