CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 23785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 10/06/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 12/11/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 628 comma primo e terzo nn. 1) e 3-bis cod. pen. e 4 comma 2 I. 110/1975, 61 comma 1 n. 2 cod. pen., aggravati anche in ragione della ritenuta recidiva reiterata. Considerato che le doglianze difensive formulate con il primo motivo tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente riconosciuto da tutte e tre le persone offese quale autore della rapina ed individuato anche tramite la visione delle immagini di video sorveglianza; osservato che questa Corte ha avuto modo di chiarire che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001) e che la Corte di appello ha, peraltro, compiutamente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti idonei a giustificare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sicchè il secondo motivo di censura si appalesa del tutto infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023