CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11998/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 settembre 2023, il Tribunale di Napoli ha accolto l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del 25 luglio 2023, con la quale - per quanto qui rileva - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in relazione al reato di detenzione di stupefacenti. Il Tribunale ha applicato all'indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagata ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, con due motivi di doglianza, chiedendone l'annullamento, sul rilievo del vizio motivazionale, nonché della violazione delle disposizioni incriminatrici e dell'art. 274 cod. proc. pen., in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza e al pericolo di recidiva. Con memoria successiva, la difesa ha prospettato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, essendo venuta meno la misura cautelare originariamente disposta, a seguito di assoluzione dell'imputata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la richiesta di riesame proposta dal prevenuto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (così, per tutte, Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Rv. 274311). Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in cui la difesa ha espressamente prospettato la carenza di interesse, in conseguenza della cessazione della misura cautelare. 4. Deve poi escludersi la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o di una somma a favore della cassa delle ammende. E ciò, in forza del principio per cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308). P.Q.M Dichiara inammissibile il