CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/11/2019 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per rideterminazione della pena, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 6 novembre 2017, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di ricettazione di quattro documenti di identità di provenienza illecita, possesso di tali documenti falsi e falsità materiale.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto di ricettazione della carta di identità n. AR4634755. La Corte avrebbe reso contraddittoria motivazione ravvisando il concorso del ricorrente nel reato di falso per aver apposto sulla carta di identità la propria fotografia e, al contempo, affermato la sua estraneità al reato di furto del modulo in bianco successivamente contraffatto, senza considerare che egli non sarebbe stato al corrente della sussistenza del reato presupposto di furto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. quanto al documento di identità indicato nel primo motivo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte rilevato un illegittimo aumento di pena in continuazione per il reato di cui all'art. 497-bis cod.pen. che il Tribunale avrebbe ritenuto assorbito nella contestazione ex artt. 477-482 cod.pen.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente è stato trovato nel possesso del documento di identità n. AR4634755 falsificato su un modulo in bianco proveniente da furto, nel quale era stata apposta la sua fotografia ed indicate le generalità di terzo soggetto. La Corte ha sottolineato che l'imputato non aveva in alcun modo giustificato il possesso di tale documento, da ciò essendosi desunta la sua responsabilità per il reato di ricettazione, conformemente al principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa) (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) Nessuna contraddizione si rileva nel fatto che la Corte abbia ritenuto che l'imputato avesse concorso anche alla contraffazione del documento, avendo apposto la sua fotografia su di esso. Infatti, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, il delitto di ricettazione e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi possono concorrere in caso di falsificazione di documento in bianco, già oggetto di furto, successiva alla ricezione dello stesso, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. (Fattispecie relativa alla falsificazione di un modulo di carta di identità precedentemente rubato) (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzouni, Rv. 266556). 2. E' infondato anche il secondo motivo. La "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154. Nel caso in esame, la Corte non ha mancato di motivare in ordine alla complessiva gravità della condotta del ricorrente in quanto volta a favorire la sua latitanza, giudizio immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 3. E' infondato anche il terzo motivo. Al ricorrente sono stati inflitti due aumenti di pena in continuazione, corrispondenti, il primo, al reato di falsità materiale commessa da privato in certificazioni amministrative, di cui agli artt. 477-482 cod.pen. come qualificato dal Tribunale; il secondo, in relazione al reato di possesso di documenti di identificazione contraffatti di cui all'art. 497-bis cod.pen., così come contestato nella imputazione e come si legge nella motivazione della sentenza. Dalla lettura della motivazione della sentenza del Tribunale (fg. 7), risultano esattamente distinti i due aumenti di pena in continuazione per i due reati, così come poi evidenziato anche nella sentenza di appello. Il dispositivo della sentenza di primo grado, del resto, aveva indicato che la condanna del ricorrente era da intendersi in relazione a tutti i reati ascritti nell'unica imputazione (tra i quali risulta indicato quello di cui all'art. 497-bis cod.pen. che attiene al "possesso" del documento), ivi compreso quello originariamente contestato ex artt. 483 e 476 cod.pen., come diversamente qualificato dal Tribunale ex artt. 477-482 cod.pen. (che attiene alla "contraffazione" del documento). Ne consegue che nessun errore è stato commesso dalla Corte nell'infliggere, conformemente alla decisione di primo grado, due aumenti di pena in continuazione per i due distinti reati di falso.4. E' infondato l'ultimo motivo di ricorso. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui, il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105). Nel caso in esame, sia pure senza confutare espressamente il motivo di appello volto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha implicitamente disatteso le ragioni difensive ritenendo, a proposito del diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., che il fatto fosse connotato da particolare gravità e suscitasse "grande allarme sociale in quanto destinato a favorire la latitanza di un soggetto di notevole spessore criminale" (fg. 4 della sentenza impugnata), così richiamando due indici di valutazione ex art. 133 cod.pen. incompatibili con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 28.01.2022. Il Consigliere estensore