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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:101
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0712_RES

[OSCURATO:PERSONA]712/25 PPU [Rastoshev] ( i ) XM (domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dall’Apelativen sad – Sofia) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 febbraio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Esecuzione del mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 7, lettera a) – Motivi di non esecuzione facoltativa – Reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Rischio di impunità» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Reato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Portata – Rifiuto di eseguire il mandato esclusivamente in ragione del luogo in cui è stato commesso il reato – Inammissibilità (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 1, art. 3, 4 e 4 bis) (v. punti 33-48, 52 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall'Apelativen sad - Sofia (Corte d'appello di Sofia, Bulgaria), la Corte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale d'urgenza, si pronuncia per la prima volta sull'interpretazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d'arresto europeo (MAE) relativo a reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione, ai sensi della decisione quadro 2002/584 ( 1 ) Il 18 settembre 2025, il vicepresidente responsabile dell’istruttoria presso il tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia, Francia) ha emesso un MAE nei confronti di XM, al fine di avviare un’azione penale nei suoi confronti e ottenere la sua consegna alle autorità francesi per diversi reati presumibilmente commessi tra il 2018 e il 2024.

Tali reati sarebbero stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale diretta a truccare competizioni sportive e sarebbero stati commessi nel territorio di diversi Stati membri, tra cui la Francia e la Bulgaria.

Con decisione del 20 ottobre 2025, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha disposto l’esecuzione di tale MAE e ha posto XM in custodia cautelare fino alla sua consegna effettiva alle autorità francesi.

Chiamato a esaminare un ricorso presentato da XM contro tale decisione, il giudice del rinvio ha constatato l'esistenza in Bulgaria di due orientamenti giurisprudenziali divergenti in merito all'interpretazione della disposizione che recepisce nel diritto bulgaro l'articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 ( 2 ).

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il fatto che il reato oggetto di un MAE sia stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Bulgaria non può di per sé giustificare un rifiuto di esecuzione.

Per contro, secondo un secondo orientamento, tale circostanza dovrebbe essere considerata un motivo sufficiente per rifiutare l’esecuzione, poiché il codice penale bulgaro sarebbe applicabile a tutti i reati commessi sul territorio di tale Stato membro, senza eccezioni.

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di interpretare l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584.

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte ricorda che la decisione quadro enuncia, da un lato, motivi di non esecuzione obbligatoria di un MAE ( 3 ) e, dall’altro, motivi di non esecuzione facoltativa ( 4 ) che gli Stati membri sono liberi di recepire o meno nel loro diritto interno.

Tuttavia, in caso di recepimento di questi ultimi, gli Stati membri non possono prevedere che le autorità giudiziarie siano tenute a rifiutare di dare automaticamente esecuzione a ogni MAE in questione.

In effetti, esse devono disporre di un margine di discrezionalità che consenta loro di procedere a un esame caso per caso, prendendo in considerazione il complesso delle circostanze pertinenti.

Privarle di tali possibilità produrrebbe l’effetto di sostituire una mera facoltà di rifiuto dell’esecuzione di un MAE con un vero e proprio obbligo, laddove un siffatto rifiuto costituisce l’eccezione, mentre la regola di principio è costituita dall’esecuzione del MAE.

Risulta pertanto dalla formulazione dell’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, ed in particolare dall’utilizzo del verbo «potere», che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se si debba rifiutare o meno di eseguire il MAE per i motivi di cui a tale articolo

4. Per quanto riguarda più specificatamente l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584, la Corte rileva che, qualificando come facoltativo il motivo di rifiuto previsto da tale disposizione, il legislatore dell’Unione ha inteso consentire che la persona oggetto di un MAE emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale, che può essere perseguita sia dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che da quella dello Stato membro di esecuzione, possa essere perseguita dall'autorità che si trova nella posizione più adeguata ai fini della buona amministrazione della giustizia penale.

Inoltre, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, quest'ultima ha lo scopo di consentire l'arresto e la consegna di una persona ricercata affinché il reato commesso non resti impunito e di garantire l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti.

Tale obiettivo rientra, più in generale, in quello di prevenzione e lotta contro la criminalità nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, TUE, che la suddetta decisione quadro intende attuare evitando il rischio di impunità degli autori di reati.

Orbene, la Corte ritiene che tali obiettivi potrebbero essere compromessi se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione fosse tenuta, indipendentemente dalle circostanze specifiche di ciascun caso, a rifiutare l’esecuzione di un MAE emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale e della consegna della persona ricercata per il solo motivo che il reato oggetto di tale mandato è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

La Corte conclude che l'applicazione del motivo di mancata esecuzione previsto dall'articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 deve essere lasciata alla valutazione dell'autorità giudiziaria dell’esecuzione.

Quest’ultima deve, a tal fine, disporre di un margine di discrezionalità che le consenta di esaminare tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, al fine di determinare quale tra le autorità giudiziarie, emittente o di esecuzione, si trovi nella posizione più adeguata per garantire la buona amministrazione della giustizia penale e, di conseguenza, per preservare il legittimo interesse di tutti gli Stati membri alla prevenzione della criminalità all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Ciò vale a maggior ragione quando i reati per i quali il MAE è stato emesso si inseriscono nell’ambito di un’organizzazione criminale internazionale complessa, cosicché essi hanno potuto essere commessi, in parte, e produrre i loro effetti, nel territorio di diversi Stati membri e, in particolare, in quello dello Stato membro emittente, in cui è stato possibile avviare un’azione penale nei confronti della persona interessata.

Nel corso della sua valutazione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve quindi tenere conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, tra cui figurano in particolare la natura e le caratteristiche del reato e, in particolare, se del caso, la sua dimensione internazionale, il luogo in cui si è concretizzato il danno derivante da tale reato, nonché lo stato di avanzamento del procedimento penale nello Stato membro di emissione e, a seconda dei casi, nello Stato membro di esecuzione.

Pertanto, la competenza territoriale internazionale in materia penale prevista dal diritto penale bulgaro non può costituire un motivo sufficiente per rifiutare l'esecuzione di un MAE, tanto più che, nel caso di specie, le autorità giudiziarie bulgare non hanno avviato un procedimento penale nei confronti della persona interessata.

Di conseguenza, la Corte dichiara che l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 osta alla giurisprudenza di uno Stato membro secondo la quale il fatto che un reato, per il quale è stato emesso un MAE ai fini dell’esercizio di un’azione penale, sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione è sufficiente per rifiutare l’esecuzione di tale mandato. ( i ) i Il nome della presente causa è fittizio.

Non corrisponde al nome reale di alcuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 , e rettifica GU 2006, L 279, pag.30 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/ 584»). ( 2 ) Tale disposizione prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il MAE se tale mandato riguarda reati che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio. ( 3 ) Tali motivi sono indicati all'articolo 3 della decisione quadro 2002/584. ( 4 ) Tali motivi sono indicati agli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0712_RES [OSCURATO:PERSONA]712/25 PPU [Rastoshev] ( i ) XM (domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dall’Apelativen sad – Sofia) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 febbraio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Esecuzione del mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 7, lettera a) – Motivi di non esecuzione facoltativa – Reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Rischio di impunità» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Reato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Portata – Rifiuto di eseguire il mandato esclusivamente in ragione del luogo in cui è stato commesso il reato – Inammissibilità (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 1, art. 3, 4 e 4 bis) (v. punti 33-48, 52 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall'Apelativen sad - Sofia (Corte d'appello di Sofia, Bulgaria), la Corte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale d'urgenza, si pronuncia per la prima volta sull'interpretazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d'arresto europeo (MAE) relativo a reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione, ai sensi della decisione quadro 2002/584 ( 1 ) Il 18 settembre 2025, il vicepresidente responsabile dell’istruttoria presso il tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia, Francia) ha emesso un MAE nei confronti di XM, al fine di avviare un’azione penale nei suoi confronti e ottenere la sua consegna alle autorità francesi per diversi reati presumibilmente commessi tra il 2018 e il 2024. Tali reati sarebbero stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale diretta a truccare competizioni sportive e sarebbero stati commessi nel territorio di diversi Stati membri, tra cui la Francia e la Bulgaria. Con decisione del 20 ottobre 2025, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha disposto l’esecuzione di tale MAE e ha posto XM in custodia cautelare fino alla sua consegna effettiva alle autorità francesi. Chiamato a esaminare un ricorso presentato da XM contro tale decisione, il giudice del rinvio ha constatato l'esistenza in Bulgaria di due orientamenti giurisprudenziali divergenti in merito all'interpretazione della disposizione che recepisce nel diritto bulgaro l'articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 ( 2 ). Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il fatto che il reato oggetto di un MAE sia stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Bulgaria non può di per sé giustificare un rifiuto di esecuzione. Per contro, secondo un secondo orientamento, tale circostanza dovrebbe essere considerata un motivo sufficiente per rifiutare l’esecuzione, poiché il codice penale bulgaro sarebbe applicabile a tutti i reati commessi sul territorio di tale Stato membro, senza eccezioni. In tali circostanze, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di interpretare l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584. Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte ricorda che la decisione quadro enuncia, da un lato, motivi di non esecuzione obbligatoria di un MAE ( 3 ) e, dall’altro, motivi di non esecuzione facoltativa ( 4 ) che gli Stati membri sono liberi di recepire o meno nel loro diritto interno. Tuttavia, in caso di recepimento di questi ultimi, gli Stati membri non possono prevedere che le autorità giudiziarie siano tenute a rifiutare di dare automaticamente esecuzione a ogni MAE in questione. In effetti, esse devono disporre di un margine di discrezionalità che consenta loro di procedere a un esame caso per caso, prendendo in considerazione il complesso delle circostanze pertinenti. Privarle di tali possibilità produrrebbe l’effetto di sostituire una mera facoltà di rifiuto dell’esecuzione di un MAE con un vero e proprio obbligo, laddove un siffatto rifiuto costituisce l’eccezione, mentre la regola di principio è costituita dall’esecuzione del MAE. Risulta pertanto dalla formulazione dell’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, ed in particolare dall’utilizzo del verbo «potere», che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se si debba rifiutare o meno di eseguire il MAE per i motivi di cui a tale articolo 4. Per quanto riguarda più specificatamente l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584, la Corte rileva che, qualificando come facoltativo il motivo di rifiuto previsto da tale disposizione, il legislatore dell’Unione ha inteso consentire che la persona oggetto di un MAE emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale, che può essere perseguita sia dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che da quella dello Stato membro di esecuzione, possa essere perseguita dall'autorità che si trova nella posizione più adeguata ai fini della buona amministrazione della giustizia penale. Inoltre, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, quest'ultima ha lo scopo di consentire l'arresto e la consegna di una persona ricercata affinché il reato commesso non resti impunito e di garantire l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti. Tale obiettivo rientra, più in generale, in quello di prevenzione e lotta contro la criminalità nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, TUE, che la suddetta decisione quadro intende attuare evitando il rischio di impunità degli autori di reati. Orbene, la Corte ritiene che tali obiettivi potrebbero essere compromessi se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione fosse tenuta, indipendentemente dalle circostanze specifiche di ciascun caso, a rifiutare l’esecuzione di un MAE emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale e della consegna della persona ricercata per il solo motivo che il reato oggetto di tale mandato è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione. La Corte conclude che l'applicazione del motivo di mancata esecuzione previsto dall'articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 deve essere lasciata alla valutazione dell'autorità giudiziaria dell’esecuzione. Quest’ultima deve, a tal fine, disporre di un margine di discrezionalità che le consenta di esaminare tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, al fine di determinare quale tra le autorità giudiziarie, emittente o di esecuzione, si trovi nella posizione più adeguata per garantire la buona amministrazione della giustizia penale e, di conseguenza, per preservare il legittimo interesse di tutti gli Stati membri alla prevenzione della criminalità all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ciò vale a maggior ragione quando i reati per i quali il MAE è stato emesso si inseriscono nell’ambito di un’organizzazione criminale internazionale complessa, cosicché essi hanno potuto essere commessi, in parte, e produrre i loro effetti, nel territorio di diversi Stati membri e, in particolare, in quello dello Stato membro emittente, in cui è stato possibile avviare un’azione penale nei confronti della persona interessata. Nel corso della sua valutazione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve quindi tenere conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, tra cui figurano in particolare la natura e le caratteristiche del reato e, in particolare, se del caso, la sua dimensione internazionale, il luogo in cui si è concretizzato il danno derivante da tale reato, nonché lo stato di avanzamento del procedimento penale nello Stato membro di emissione e, a seconda dei casi, nello Stato membro di esecuzione. Pertanto, la competenza territoriale internazionale in materia penale prevista dal diritto penale bulgaro non può costituire un motivo sufficiente per rifiutare l'esecuzione di un MAE, tanto più che, nel caso di specie, le autorità giudiziarie bulgare non hanno avviato un procedimento penale nei confronti della persona interessata. Di conseguenza, la Corte dichiara che l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 osta alla giurisprudenza di uno Stato membro secondo la quale il fatto che un reato, per il quale è stato emesso un MAE ai fini dell’esercizio di un’azione penale, sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione è sufficiente per rifiutare l’esecuzione di tale mandato. ( i ) i Il nome della presente causa è fittizio. Non corrisponde al nome reale di alcuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 , e rettifica GU 2006, L 279, pag.30 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/ 584»). ( 2 ) Tale disposizione prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il MAE se tale mandato riguarda reati che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio. ( 3 ) Tali motivi sono indicati all'articolo 3 della decisione quadro 2002/584. ( 4 ) Tali motivi sono indicati agli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584.
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