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CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 28172/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10330-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 614/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 221/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.10330/2023 Cron.

Rep.

Ud.10/09/2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] otteneva decreto ingiuntivo nei confronti [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di € 556.702,59, a titolo di minimo garantito mensile non percepito ed indennità suppletiva di clientela rivenienti dal rapporto di agenzia intercorso con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fin dall’aprile 2005 e successivamente continuato con [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale l’azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata conferita nel 2013; il rapporto era cessato nel settembre 2014 per recesso dell’agente.

2. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. la quale avanzava anche domanda riconvenzionale di risarcimento del danno a titolo di perdita di fatturato negli anni 2012/2014 e di corrispettivi non pagati dai clienti, il giudice adito: a) dichiarava dovuta all’ex agente la somma di € 181,152 a titolo di minimo garantito per il periodo gennaio 2006/giugno 2008 e maggio/dicembre 2010; b) respingeva la domanda di condanna all’indennità suppletiva di clientela; c) dichiarava parzialmente compensato dal credito dell’agente la somma dovuta da Ferretti a [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di differenza tra acconti provvigionali percepiti dal primo e provvigioni effettivamente maturate, ossia € 11.781,66; d) condannava la società al pagamento della differenza residuata dalla compensazione.

3. La Corte di appello di Firenze, pronunziando sull’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e sull’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 65/2016 , ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 36.000,00 da cui detrarre la somma di € 11.781,66, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; ha dichiarato inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA].

Ha compensato le spese di lite nella misura di nove decimi ponendo il residuo a carico della società.

3.1. Per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha ritenuto che, al contrario di quanto opinato dal giudice di prime cure, alla pattuizione intervenuta in data 14 maggio 2010 tra il Ferretti e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non potesse conferirsi valenza di riconoscimento del debito a carico della società in relazione al minimo garantito pregresso essendosi in quella sede le parti limitate a ribadire il diritto dell’agente a percepire il minimo garantito; da tanto derivava che alcun effetto interruttivo della prescrizione poteva connettersi al contenuto di tale pattuizione di talché, con riguardo al minimo garantito, il primo atto interruttivo del termine –quinquennale – di prescrizione andava identificato nella mail del 21 ottobre 2014 di richiesta del Ferretti di pagamento di tutte le spettanze derivanti dal rapporto di agenzia; il relativo credito, premesso che tale diritto era venuto meno il 9 luglio 2008 e quindi pattuito nuovamente solo con l’accordo del 14 maggio 2010, calcolato nei limiti della prescrizione quinquennale, ammontava a € 36.00,00 ; esso doveva essere parzialmente compensato con il controcredito di [OSCURATO:SOCIETA]. di € 11.781,66.

Quanto all’appello incidentale del Ferretti lo stesso è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 436 comma 3c.p.c. in quanto non notificato a controparte.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione ed erronea applicazione del termine prescrizionale di cui all’art. 2948, comma 4 c.c. .

Censura, in sintesi, l’ interpretazione della scrittura privata del 14 maggio 2010 e la conseguente esclusione della efficacia ricognitiva del pregresso debito della società per il “minimo garantito” in precedenza pattuito ; contesta inoltre la individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.

2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c. ed erronea condanna ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2003 afferente l’obbligo di pagamento del contributo unificato.

3. Il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

3.1. La censura intesa a contestare la interpretazione della scrittura privata del 14maggio 2010 è inammissibile.

Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte , infatti, la interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

In questa prospettiva è stato, infatti, puntualizzato che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso iquali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere, invece , effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di u n significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra( v. tra le altre, Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2018, Cass.n. 23635/2010).

Parte ricorrente non ha formulato le proprie censure in conformità di tali indicazioni.

3.2. Invero, la esclusione di una volontà ricognitiva del debito pregresso da parte del giudice di secondo grado costituisce frutto di interpretazione complessiva della pattuizione del maggio 2010, interpretazione che poteva essere incrinata solo dalla corretta deduzione di violazione dei criteri legali di interpretazione o di vizio di motivazione, neppure formalmente prospettati dall’odierno ricorrente il quale si limita ad offrire una lettura meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla Corte di merito circa la volontà delle parti trasfusa nel documento in oggetto; il contenuto di tale documento, peraltro, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., non risulta trascritto integralmente nelle parti di pertinenza, come necessario al fine di consentire la verifica del dedotto errore interpretativo sulla base della lettura della scrittura.

3.3. La seconda censura, concernente la corretta individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione è infondata per l’assorbente considerazione che, come ripetutamente chiarito da questa Corte, la sospensione della prescrizione nel corso del rapporto si riferisce solo alle retribuzioni del lavoratore dipendente è non è applicabile alle provvigioni spettanti all’agente (Cass. n. 9636/2003, Cass. n. 7929/1998).

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibilein quanto non formula alcuna censura alla statuizione concernente il regolamento delle spese di lite in connessione con la decisione adottata dal giudice di appello, ma si limita ad auspicarne la riforma in correlazione con l’accoglimento, totale o parziale, del primo motivo di ricorso: in questa prospettiva il motivo risulta privo di pertinenza atteso che non investe le effettive ragioni del decisumalla base della statuizione regolatoria delle spese.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10330-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 614/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 221/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.10330/2023 Cron. Rep. Ud.10/09/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] otteneva decreto ingiuntivo nei confronti [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di € 556.702,59, a titolo di minimo garantito mensile non percepito ed indennità suppletiva di clientela rivenienti dal rapporto di agenzia intercorso con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fin dall’aprile 2005 e successivamente continuato con [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale l’azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata conferita nel 2013; il rapporto era cessato nel settembre 2014 per recesso dell’agente. 2. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. la quale avanzava anche domanda riconvenzionale di risarcimento del danno a titolo di perdita di fatturato negli anni 2012/2014 e di corrispettivi non pagati dai clienti, il giudice adito: a) dichiarava dovuta all’ex agente la somma di € 181,152 a titolo di minimo garantito per il periodo gennaio 2006/giugno 2008 e maggio/dicembre 2010; b) respingeva la domanda di condanna all’indennità suppletiva di clientela; c) dichiarava parzialmente compensato dal credito dell’agente la somma dovuta da Ferretti a [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di differenza tra acconti provvigionali percepiti dal primo e provvigioni effettivamente maturate, ossia € 11.781,66; d) condannava la società al pagamento della differenza residuata dalla compensazione. 3. La Corte di appello di Firenze, pronunziando sull’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e sull’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 65/2016 , ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 36.000,00 da cui detrarre la somma di € 11.781,66, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; ha dichiarato inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Ha compensato le spese di lite nella misura di nove decimi ponendo il residuo a carico della società. 3.1. Per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha ritenuto che, al contrario di quanto opinato dal giudice di prime cure, alla pattuizione intervenuta in data 14 maggio 2010 tra il Ferretti e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non potesse conferirsi valenza di riconoscimento del debito a carico della società in relazione al minimo garantito pregresso essendosi in quella sede le parti limitate a ribadire il diritto dell’agente a percepire il minimo garantito; da tanto derivava che alcun effetto interruttivo della prescrizione poteva connettersi al contenuto di tale pattuizione di talché, con riguardo al minimo garantito, il primo atto interruttivo del termine –quinquennale – di prescrizione andava identificato nella mail del 21 ottobre 2014 di richiesta del Ferretti di pagamento di tutte le spettanze derivanti dal rapporto di agenzia; il relativo credito, premesso che tale diritto era venuto meno il 9 luglio 2008 e quindi pattuito nuovamente solo con l’accordo del 14 maggio 2010, calcolato nei limiti della prescrizione quinquennale, ammontava a € 36.00,00 ; esso doveva essere parzialmente compensato con il controcredito di [OSCURATO:SOCIETA]. di € 11.781,66. Quanto all’appello incidentale del Ferretti lo stesso è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 436 comma 3c.p.c. in quanto non notificato a controparte. 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione ed erronea applicazione del termine prescrizionale di cui all’art. 2948, comma 4 c.c. . Censura, in sintesi, l’ interpretazione della scrittura privata del 14 maggio 2010 e la conseguente esclusione della efficacia ricognitiva del pregresso debito della società per il “minimo garantito” in precedenza pattuito ; contesta inoltre la individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione. 2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c. ed erronea condanna ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2003 afferente l’obbligo di pagamento del contributo unificato. 3. Il primo motivo di ricorso deve essere respinto. 3.1. La censura intesa a contestare la interpretazione della scrittura privata del 14maggio 2010 è inammissibile. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte , infatti, la interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. In questa prospettiva è stato, infatti, puntualizzato che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso iquali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere, invece , effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di u n significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra( v. tra le altre, Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2018, Cass.n. 23635/2010). Parte ricorrente non ha formulato le proprie censure in conformità di tali indicazioni. 3.2. Invero, la esclusione di una volontà ricognitiva del debito pregresso da parte del giudice di secondo grado costituisce frutto di interpretazione complessiva della pattuizione del maggio 2010, interpretazione che poteva essere incrinata solo dalla corretta deduzione di violazione dei criteri legali di interpretazione o di vizio di motivazione, neppure formalmente prospettati dall’odierno ricorrente il quale si limita ad offrire una lettura meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla Corte di merito circa la volontà delle parti trasfusa nel documento in oggetto; il contenuto di tale documento, peraltro, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., non risulta trascritto integralmente nelle parti di pertinenza, come necessario al fine di consentire la verifica del dedotto errore interpretativo sulla base della lettura della scrittura. 3.3. La seconda censura, concernente la corretta individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione è infondata per l’assorbente considerazione che, come ripetutamente chiarito da questa Corte, la sospensione della prescrizione nel corso del rapporto si riferisce solo alle retribuzioni del lavoratore dipendente è non è applicabile alle provvigioni spettanti all’agente (Cass. n. 9636/2003, Cass. n. 7929/1998). 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibilein quanto non formula alcuna censura alla statuizione concernente il regolamento delle spese di lite in connessione con la decisione adottata dal giudice di appello, ma si limita ad auspicarne la riforma in correlazione con l’accoglimento, totale o parziale, del primo motivo di ricorso: in questa prospettiva il motivo risulta privo di pertinenza atteso che non investe le effettive ragioni del decisumalla base della statuizione regolatoria delle spese.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
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