CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelserrt-it-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In particolare, lamenta la difesa che: - l'ordinanza non risulta essersi confrontata con la produzione difensiva relativa alla sentenza emessa il 6/10/2005 dal G.u.p. del Tribunale di Prato, all'esito di parallelo giudizio abbreviato nei confronti di originari coimputati di [OSCURATO:PERSONA], che, oltre ad escludere l'ipotesi associativa, risulta affermare la commissione delle rapine in esecuzione di un programma criminoso ben delineato; - il Giudice dell'esecuzione non ha, quindi, fatto corretta applicazione dei principi che sovrintendono all'istituto della continuazione, non considerando l'identità dei reati commessi (rapine in danno di istituti di credito), il ben definito contesto spaziale nel quale il programma criminoso è stato portato a termine e il ristretto arco temporale di commissione (maggio-ottobre 2024) dei fatti. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580). Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza evidenziando che: - il reato oggetto della sentenza indicata nel punto 1 dell'istanza non può essere considerato quale delitto rientrante nel progetto criminale dell'associazione per delinquere oggetto della sentenza indicata nel punto 2 della medesima istanza, come invece sostenuto dalla difesa; - per quel che concerne la rapina (capo D) per la quale è stata pronunciata condanna da parte del Tribunale di Firenze con la sentenza n. 6076/2016 i concorrenti nel reato sono stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo non ha alcun legame col contesto associativo oggetto della sentenza n. 245/05 del Tribunale di Prato; - inoltre il fatto che per il capo C) oggetto della sentenza n. 6076/2016 sia stato deciso di non doversi procedere in quanto [OSCURATO:PERSONA] risulta già essere stato giudicato dal Tribunale di Prato per il medesimo fatto con sentenza acquisita agli atti emessa il 6 ottobre 2005 e già passata in giudicato non è sufficiente per sostenere che i reati per i quali si chiede il riconoscimento della continuazione siano avvinti dal medesimo disegno criminoso, in quanto tutte le rapine per le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con la sentenza 245/05 sono state commesse con i partecipi dell'associazione di cui al capo A) della medesima sentenza, mentre il fatto di cui al capo D) per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con la sentenza 6076/2016 è stato commesso con un soggetto che è slegato totalmente dall'associazione predetta; - pertanto, è molto probabile che la rapina oggetto della sentenza del Tribunale di Firenze (ancorché temporalmente compresa in un periodo in cui l'associazione predetta era operativa e commessa sullo stesso territorio in cui agiva tale associazione) è riconducibile ad una decisione di [OSCURATO:PERSONA] (e del correo) autonoma rispetto alla linea programmatica del sodalizio oggetto della sentenza del Tribunale di Prato; - non vi è alcun elemento che possa indurre a ritenere che i reati oggetto delle predette sentenze siano legati dall'elemento psichico tipico del reato continuato. La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari, Rv. 266615). Ne deriva l'infondatezza delle censure difensive, che si oppongono a dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, nei termini sopra specificati, insistendo sui medesimi rilievi di cui all'istanza e sul mancato confronto con una produzione difensiva riguardante persone diverse da [OSCURATO:PERSONA] (alcuni degli originari coimputati) di cui non si specifica la decisività. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu