Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 29393/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 01 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata il 26 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza conseguente alla riqualificazione del fatto nel reato di tentata estorsione, è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in sentenza dal giudice di primo grado, senza preventiva interlocuzione sul punto, non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio laddove, come nel caso di specie il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (vedi Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 - 03).

Come ampiamente argomentato dalla Corte territoriale (pagg. 2-4 della sentenza impugnata) il diritto al contraddittorio previsto dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6 CEDU, è in tal caso garantito dalla possibilità di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna (vedi Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 nonché sentenza della Corte EDU dell'Il dicembre 2007, Drassich c.

Italia).

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'idoneità della minaccia, è manifestamente infondato perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537), sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Osservato che l'ultimo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 610 cod. pen. è aspecifico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (vedi pag. 5).

La Corte territoriale ha, infatti, correttamente affermato che il valore irrisorio del bene sottratto non comporta l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di estorsione non ravvisandosi una ipotesi di reato impossibile o di mancanza del danno ingiusto (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/201.3, Levak, Rv. 255242). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 01 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata il 26 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza conseguente alla riqualificazione del fatto nel reato di tentata estorsione, è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in sentenza dal giudice di primo grado, senza preventiva interlocuzione sul punto, non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio laddove, come nel caso di specie il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (vedi Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 - 03). Come ampiamente argomentato dalla Corte territoriale (pagg. 2-4 della sentenza impugnata) il diritto al contraddittorio previsto dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6 CEDU, è in tal caso garantito dalla possibilità di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna (vedi Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 nonché sentenza della Corte EDU dell'Il dicembre 2007, Drassich c. Italia). Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'idoneità della minaccia, è manifestamente infondato perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537), sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Osservato che l'ultimo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 610 cod. pen. è aspecifico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (vedi pag. 5). La Corte territoriale ha, infatti, correttamente affermato che il valore irrisorio del bene sottratto non comporta l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di estorsione non ravvisandosi una ipotesi di reato impossibile o di mancanza del danno ingiusto (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/201.3, Levak, Rv. 255242). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 29393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris