Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 36253/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (alias Pietro) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso la sentenza del 16/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso e dichiarare inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguente statuizione; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 16/11/2021 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data 15/07/2019 del Tribunale di Cuneo, che li aveva condannati per truffa e tentativo di truffa.

Deducono:A••• n.>4.1-....>. -..

1.1. [OSCURATO:PERSONA] Simone.

1.1.1. "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, inosservanza delle norme di cui agli artt. 601, 148 co.5, 420-bis, 97 co.4, c.p.p. che ha originato la nullità assoluta di cui al combinato disposto tra gli artt. 178 co. 1, lett. c) e 179, co. 1 c.p.p., avendo la Corte omesso di citare l'imputato per l'udienza di trattazione del processo di appello del 16.11.2021".

Il ricorrente premette la sequenza delle udienze davanti alla Corte di appello, sottolineando: 1) che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -non partecipata- veniva rinviata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la nullità della notifica all'imputato, in quanto eseguita presso l'attuale difensore, mentre [OSCURATO:PERSONA] era domiciliato presso il precedente difensore; 2) che anche l'udienza -partecipata- del 29/09/2021 veniva rinviata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ragione dell'omesso avviso ai difensori, legittimamente non comparsi.

Nel verbale si annotava che l'imputato non era comparso e che i suoi avvocati venivano sostituiti ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod.proc.pen. e che la Corte disponeva la comunicazione del rinvio ai difensori, ma non anche all'imputato; 3) che alla successiva udienza del 16.11.2021 -non partecipata- la Corte pronunciava la sentenza oggi impugnata.

Si deduce, quindi, la nullità assoluta e insanabile ex art. 178, comma 1, lett. c e 179 c.p.p. derivante dall'omessa citazione dell'imputato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha determinato, a sua volta, la nullità degli atti ad essa successivi e, in particolare, della sentenza.

A tal proposito si assume che il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come veniva comunicato ai difensori, doveva essere notificato anche all'imputato.

Cosa che, invece, non si faceva, con la conseguente nullità dello svolgimento dell'udienza di rinvio, non conosciuta dall'imputato.

A sostegno dell'assunto viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 24630 del 26.3.2015.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] Salvatore.

1.2.1. "Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ed erroneità della valutazione delle prove assunte nel procedimento.

Con il primo motivo si sostiene la non condivisibilità della motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse il soggetto che si presentava alle persone offese con il nome di [OSCURATO:PERSONA].

"L'affermazione della Corte di appello che a prima vista potrebbe apparire logica -scrive la difesa-, non è tuttavia condivisibile ad una più attenta disamina delle risultanze dibattimentali, così come non lo era l'analoga affermazione del Tribunale di Cuneo".A sostegno dell'assunto vengono illustrati e compendiati i contenuti delle testimonianze di Racca e Mollo.

1.2.2. "Violazione della legge penale e, segnatamente degli artt. 511, 514, 526 c.p.p.".

In questo caso si sostiene che "[...] vi è stata un'evidente violazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto è stato utilizzato ai fini della decisione il riconoscimento fotografico espletato in fase di indagini preliminari.

Il relativo verbale è confluito nel fascicolo del dibattimento in violazione dell'art.514 c.p.p. (letture vietate), con conseguente divieto di utilizzazione ex art. 526 c.p.p.

Non essendo state sollevate contestazioni ai testi, il materiale non era nemmeno acquisibile ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 1 e 4 e neppure ai sensi dell'art. 511 c.p.p., non trattandosi di letture consentite". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Va rilevato, preliminarmente, che all'imputato era stato ritualmente notificato il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così che quegli era stato regolarmente citato in giudizio.

Si duole, invece, dell'omessa notifica del rinvio disposto nella stessa udienza del 29/09/2021 a quella successiva del 16/11/2021; rinvio comunicato ai soli difensori, ma non anche a lui.

Tale omessa notifica, però, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non configura un'ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod.proc.pen., perché -come visto- la citazione in giudizio è stata regolarmente notificata all'imputato.

L'omessa notificazione del rinvio dell'udienza -in presenza di una corretta e rituale notificazione della citazione in giudizio- configura, invece, una nullità di ordine generale a regime intermedio, che si sana se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod.proc.pen.

In tal senso si è espressa questa Corte per una molteplicità di casi analoghi (cfr.: Sez. 6, Sentenza n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 17027 del 23/01/2013, Musciolà, Rv. 255503 - 01; più di recente, in regime emergenziale: Sez. 5 - , Sentenza n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554 - 01).

Trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, la nullità doveva essere dedotta dalla difesa nel termine previsto dall'art. 180 cod.proc.pen.

Tanto non è avvenuto, così conseguente sanatoria della nullità, che -perciò- non può essere dedotta in sede di legittimità.Va da ultimo precisato come sia del tutto non conferente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24630 del 2015, che riguarda l'ipotesi dell'omesso avviso dell'udienza di trattazione ai difensori di fiducia e non l'omesso avviso del rinvio dell'udienza all'imputato regolarmente citato.

Da qui l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo propone questioni non consentite in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha puntualmente analizzato e disatteso i motivi di appello con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, con precisi riferimenti in merito all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte delle persone offese e alla sussistenza dei profili di responsabilità per i reati contestati.

A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2.2. L'eccezione di inutilizzabilità dei verbali di individuazione fotografica è aspecifica, in quanto il ricorrente non illustra la concreta incidenza della stessa sulla struttura argomentativa che ha portato alla condanna dell'imputato.

Infatti, "Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01).

Tale specificazione si rendeva tanto più necessaria nel caso in esame, dove nella sentenza impugnata non si rintraccia alcun riferimento ai verbali in questione, visto che la Corte di appello ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni delle persone offese che -tra le altre cose- hanno riferito di ricordare di avere effettuato un riconoscimento fotografico che ebbe esito positivo.

Sulla base di tali dichiarazioni il giudice ha correttamente qualificato il riconoscimento quale prova atipica, pienamente utilizzabile e idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità.

A tal proposito va richiamato il principio secondo il quale «i verbali di individuazione fotografica non possono acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni, tuttavia l'erronea acquisizione è irrilevante qualora a fondamento della decisione non sia stato posto il verbale fotografico ma la dichiarazione del teste sulla avvenuta individuazione fotografica» (Sez. 5 -, Sentenza n. 57420 del 28/06/2018, Rv. 275337 -01).

A ciò deve aggiungersi che il tema della "irrituale acquisizione dei verbali delle individuazioni fotografiche" è stato sollevato per la prima volta con il ricorso per Cassazione, per cui, trova applicazione il consolidato principio secondo il quale «l'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, anche perché la legge consente l'acquisizione allo stesso, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile un verbale contenente un riconoscimento fotografico)» (Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, dep. 2015, Rv. 263261; Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, Rv. 281781 -02).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (alias Pietro) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso la sentenza del 16/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso e dichiarare inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguente statuizione; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 16/11/2021 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data 15/07/2019 del Tribunale di Cuneo, che li aveva condannati per truffa e tentativo di truffa. Deducono:A••• n.>4.1-....>. -.. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] Simone. 1.1.1. "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, inosservanza delle norme di cui agli artt. 601, 148 co.5, 420-bis, 97 co.4, c.p.p. che ha originato la nullità assoluta di cui al combinato disposto tra gli artt. 178 co. 1, lett. c) e 179, co. 1 c.p.p., avendo la Corte omesso di citare l'imputato per l'udienza di trattazione del processo di appello del 16.11.2021". Il ricorrente premette la sequenza delle udienze davanti alla Corte di appello, sottolineando: 1) che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -non partecipata- veniva rinviata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la nullità della notifica all'imputato, in quanto eseguita presso l'attuale difensore, mentre [OSCURATO:PERSONA] era domiciliato presso il precedente difensore; 2) che anche l'udienza -partecipata- del 29/09/2021 veniva rinviata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ragione dell'omesso avviso ai difensori, legittimamente non comparsi. Nel verbale si annotava che l'imputato non era comparso e che i suoi avvocati venivano sostituiti ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod.proc.pen. e che la Corte disponeva la comunicazione del rinvio ai difensori, ma non anche all'imputato; 3) che alla successiva udienza del 16.11.2021 -non partecipata- la Corte pronunciava la sentenza oggi impugnata. Si deduce, quindi, la nullità assoluta e insanabile ex art. 178, comma 1, lett. c e 179 c.p.p. derivante dall'omessa citazione dell'imputato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha determinato, a sua volta, la nullità degli atti ad essa successivi e, in particolare, della sentenza. A tal proposito si assume che il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come veniva comunicato ai difensori, doveva essere notificato anche all'imputato. Cosa che, invece, non si faceva, con la conseguente nullità dello svolgimento dell'udienza di rinvio, non conosciuta dall'imputato. A sostegno dell'assunto viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 24630 del 26.3.2015. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] Salvatore. 1.2.1. "Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ed erroneità della valutazione delle prove assunte nel procedimento. Con il primo motivo si sostiene la non condivisibilità della motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse il soggetto che si presentava alle persone offese con il nome di [OSCURATO:PERSONA]. "L'affermazione della Corte di appello che a prima vista potrebbe apparire logica -scrive la difesa-, non è tuttavia condivisibile ad una più attenta disamina delle risultanze dibattimentali, così come non lo era l'analoga affermazione del Tribunale di Cuneo".A sostegno dell'assunto vengono illustrati e compendiati i contenuti delle testimonianze di Racca e Mollo. 1.2.2. "Violazione della legge penale e, segnatamente degli artt. 511, 514, 526 c.p.p.". In questo caso si sostiene che "[...] vi è stata un'evidente violazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto è stato utilizzato ai fini della decisione il riconoscimento fotografico espletato in fase di indagini preliminari. Il relativo verbale è confluito nel fascicolo del dibattimento in violazione dell'art.514 c.p.p. (letture vietate), con conseguente divieto di utilizzazione ex art. 526 c.p.p. Non essendo state sollevate contestazioni ai testi, il materiale non era nemmeno acquisibile ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 1 e 4 e neppure ai sensi dell'art. 511 c.p.p., non trattandosi di letture consentite". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va rilevato, preliminarmente, che all'imputato era stato ritualmente notificato il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così che quegli era stato regolarmente citato in giudizio. Si duole, invece, dell'omessa notifica del rinvio disposto nella stessa udienza del 29/09/2021 a quella successiva del 16/11/2021; rinvio comunicato ai soli difensori, ma non anche a lui. Tale omessa notifica, però, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non configura un'ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod.proc.pen., perché -come visto- la citazione in giudizio è stata regolarmente notificata all'imputato. L'omessa notificazione del rinvio dell'udienza -in presenza di una corretta e rituale notificazione della citazione in giudizio- configura, invece, una nullità di ordine generale a regime intermedio, che si sana se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod.proc.pen. In tal senso si è espressa questa Corte per una molteplicità di casi analoghi (cfr.: Sez. 6, Sentenza n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 17027 del 23/01/2013, Musciolà, Rv. 255503 - 01; più di recente, in regime emergenziale: Sez. 5 - , Sentenza n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554 - 01). Trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, la nullità doveva essere dedotta dalla difesa nel termine previsto dall'art. 180 cod.proc.pen. Tanto non è avvenuto, così conseguente sanatoria della nullità, che -perciò- non può essere dedotta in sede di legittimità.Va da ultimo precisato come sia del tutto non conferente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24630 del 2015, che riguarda l'ipotesi dell'omesso avviso dell'udienza di trattazione ai difensori di fiducia e non l'omesso avviso del rinvio dell'udienza all'imputato regolarmente citato. Da qui l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo propone questioni non consentite in sede di legittimità. La Corte territoriale ha puntualmente analizzato e disatteso i motivi di appello con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, con precisi riferimenti in merito all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte delle persone offese e alla sussistenza dei profili di responsabilità per i reati contestati. A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.2. L'eccezione di inutilizzabilità dei verbali di individuazione fotografica è aspecifica, in quanto il ricorrente non illustra la concreta incidenza della stessa sulla struttura argomentativa che ha portato alla condanna dell'imputato. Infatti, "Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01). Tale specificazione si rendeva tanto più necessaria nel caso in esame, dove nella sentenza impugnata non si rintraccia alcun riferimento ai verbali in questione, visto che la Corte di appello ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni delle persone offese che -tra le altre cose- hanno riferito di ricordare di avere effettuato un riconoscimento fotografico che ebbe esito positivo. Sulla base di tali dichiarazioni il giudice ha correttamente qualificato il riconoscimento quale prova atipica, pienamente utilizzabile e idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità. A tal proposito va richiamato il principio secondo il quale «i verbali di individuazione fotografica non possono acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni, tuttavia l'erronea acquisizione è irrilevante qualora a fondamento della decisione non sia stato posto il verbale fotografico ma la dichiarazione del teste sulla avvenuta individuazione fotografica» (Sez. 5 -, Sentenza n. 57420 del 28/06/2018, Rv. 275337 -01). A ciò deve aggiungersi che il tema della "irrituale acquisizione dei verbali delle individuazioni fotografiche" è stato sollevato per la prima volta con il ricorso per Cassazione, per cui, trova applicazione il consolidato principio secondo il quale «l'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, anche perché la legge consente l'acquisizione allo stesso, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile un verbale contenente un riconoscimento fotografico)» (Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, dep. 2015, Rv. 263261; Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, Rv. 281781 -02). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces
Sentenza Cassazione n. 36253/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris