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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23138/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9518/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] grazia Stigliano, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO –[OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L'IM- MIGRAZIONE –UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Roma depositatoil 14 settembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 14 settembre 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] , cittadino del la Nigeria , contro il provvedimento emesso il 13 novembre 2019 , con cui il Ministero dell'interno –Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione –[OSCURATO:PERSONA] ne aveva disposto il trasferimento in Germania, quale Stato membro dell'UE in cui il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale, che ne aveva accettato la ripresa in carico.

Premesso che il procedimento previsto dal Regolamento UE n. 604/2013 non costituisce un'anticipazione di quello finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, ma è volto all'individuazione dello Stato compe- tente ad esaminare la relativa domanda, sul quale grava l'obbligo di rispettare le garanzie previste dalla normativa europea e interna, e precisato che la relativa disciplina si fonda sulla reciproca fiducia degli Stati nel rispetto di tali garanzie, la quale non consente tuttavia allo Stato richiedente d'ignorare l'e- sistenza di eventuali carenze sistemiche nello Stato competente, il Tribunale ha osservato che dalle fonti accreditate non emergeva che la Germania fosse affetta da tali carenze, né sotto il profilo dell'accoglienza, né sotto quello delle procedure di asilo, essendo il sistema tedesco paragonabile a quello italiano.

Pur rilevando, inoltre,che il Ministero non aveva fornito la prova di aver as- solto pienamente gli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n.604/2013, ed in particolare di aver provveduto alla consegna dell'opu- scolo informativo comune specificamente previsto dall'art. 4 per la procedura di trasferimento, ha ritenuto ininfluente tale inadempimento, osservando che all'esito del contraddittorio il ricorrente non aveva dedotto specificamente fatti e ragioni idonei ad evidenziare la competenza di uno Stato diverso da quello di destinazione.

Ha riconosciuto infatti che, in quanto volti a garantire la partecipazione del richiedente al procedimento,i diritti informativi ne co- stituiscono un passaggio indispensabile, edha escluso quindi la possibilità di distinguere tra la procedura di presa in carico e quella di ripresa in carico, affermando che il richiedente deve essere messo sempre in condizione di comprendere la natura e le finalità del procedimento, gli elementi di fatto da evidenziare ed i rimedi a sua disposizione: ha ritenuto tuttavia che, ove la violazione riguardi profili diversi dalla corretta applicazione dei principi di competenza, il suo accertamento non incida direttamente sulla determina- zione dello Stato competente, a meno che in sede giurisdizionale il richiedente non sia in grado di presentare elementi di conoscenza idonei a modificare la decisione assunta nella fase ammnistrativa.Ha escluso poi l'applicabilità della clausola discrezionale di cui all'art. 17 del Regolamento UE, ritenendo non provata l'esistenza di legami familiari o di condizioni di salute tali da richiedere la permanenza in Italia, e richiamando inoltre il concetto di internal protection alternative, previsto dall'art. 8 della direttiva 2011/95/UE, e recepito nel no- stro ordinamento dall'art. 32, lett. b-ter), del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113.

Ha rigettato infine le censure ri- guardanti la regolarità del procedimento amministrativo, osservando che le relative violazioni non comportavano necessariamente la nullità del provve- dimento di trasferimento.

2. Avverso il predetto decreto il Mbam ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, illustratoanche con memoria.

Il Ministero dell o interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti rea- lizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez.

I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez.

V, 5/10/ 2018, n. 24422; Cass., Sez.

III, 20/10/2017, n. 24835).

2. Con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013e dell'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere irrilevante la mancata consegna dell'opuscolo informativo previsto dall'art. 4 cit., il decreto impu- gnato non ha tenuto conto dell'ampiezza degli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE, non limitati al contenuto di singoli atti del procedimento, ma riguardanti tutti i diritti e le prerogative del richiedente asilo.Premesso che le norme del Regolamento UE che prevedono le garanzie partecipative e informative sono direttamenteapplicabili nel diritto interno ed hanno carattere tassativo, sostiene che la mancata consegna dell'opuscolo non è superabile neppure per effetto dello svolgimento del colloquio di cui all'art. 5 o di una conoscenza aliundeacquisita, risultando altrimenti frustrata l'esigenza di assicurare l'uniforme trattamento dello straniero nel territorio dell'UE.

Aggiunge che in proposito non è configurabile neppure una presun- zione di conoscenza, né trova applicazione il principio secondo cui la viola- zione di norme processuali è deducibile esclusivamente a condizione che la parte alleghi il pregiudizio concretamente arrecato al proprio diritto di difesa.

Afferma pertanto che il riscontro dell'inosservanza di tali obblighi non com- porta l'invasione della sfera riservata alla discrezionalità degli Stati membri dell'UE, costituendo invece una doverosa verifica dell'effettivo rispetto delle garanzie procedimentali previste per la procedura di ricollocamento dei ri- chiedenti asilo, cui il giudice è tenuto in aggiunta a quella dell'esistenza di carenze sistemiche nelle procedure di asilo o nelle condizioni di accoglienza dello Stato di destinazione.

2. Il ricorso è fondato.

Non può infatti condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto insussistente la violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, affermando che gli obblighi informativi inerenti alla procedura di trasferimento,oltre a gravare esclusivamente sullo Stato membro dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di protezione, sono stati puntual- mente adempiuti mediante la consegna dell'opuscolo informativo, ed esclu- dendo comunque che l'inadempimento degli stessi comporti la nullità del de- creto di trasferimento, a meno che il richiedente non dimostri che, ove fosse stato correttamente informato, sarebbe stato in grado di fornire elementi ido- nei a modificare la decisione adottata in sede amministrativa.In tema di protezione internazionale, e con riferimento alla procedura di trasferimento disciplinata dal Regolamento UE n. 604/2013, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell'adempimento degli obblighi in- formativi previsti dagli artt. 4 e 5, è necessaria la consegna al richiedente dell'opuscolo c.d. comune di cui all'art. 4, non surrogabile da quella dell'opu- scolo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, non potendosi ovviare all'i- nosservanza delle garanzie previste dalle predette disposizioni attraverso una conoscenza acquisita aliunde dall'interessato, poiché in tal modo si frustre- rebbe l'esigenza di uniforme trattamento dello straniero in tutto in territorio dell'Unione, che è alla base della norma eurounitaria.

La mancata consegna dell'opuscolo comporta la nullità del provvedimento di trasferimento adottato all'esito della procedura, ai fini della quale non assume alcun rilievo la man- cata allegazione e dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico vulnusal suo diritto di azione e difesa in giudizio, poiché il rispetto delle pre- scrizioni del Regolamento è rimesso alla buona prassi delle autorità degli Stati membri e non può essere condizionato dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alle eventuali violazioni della predetta norma- tiva eurounitaria (cfr. Cass., Sez.

II, 26/11/2021, n. 37044; 10/09/2021, n. 24493; 27/08/2020, n. 17963).

L'enunciazione di tale principio trova giustificazione anche nella differenza di contenuto tra gli opuscoli informativi relativi alla procedura di trasferimento ed a quella di riconoscimento della protezione internazionale, così come di- sciplinati dall'art.16-bis del Regolamento n. 1560/2003, come modificato dal Regolamento di esecuzione n. 118/2014: tale disposizione distingue infatti l'opuscolo c.d. comune riportato nell'allegato X del Regolamento, volto ad informare tutti i richiedenti sulle disposizionidei Regolamenti nn. 604/2013 e 603/2013, da quello riportato nell'allegato XIII, rivolto ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro; il primo viene consegnato all'interessato quando le autorità nazionali competenti hanno ragione di ritenere che un altro Stato membro possa essere compe- tente per l'esame della richiesta di protezione internazionale, e reca spiega- zioni relative alla procedura di trasferimento, nonché informazioni sui diritti dell'interessato e raccomandazioni e domande dirette al corretto svolgimento della procedura; il secondo si limita a informare il richiedente della possibilità del ritrasferimento, per l'ipotesi in cui abbia già presentato una domanda di protezione in un altro Stato membro, prevedendo in tal caso la somministra- zione d'informazioni più dettagliate in ordine alla procedura da seguire ed alle relative conseguenze.

4.1. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha trovato conforto nella sentenza della Corte di giustizia UE del 30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/2021, C-315/2021 e C-328/2021, con cui, pronunciandosi su questioni pregiudiziali sollevate da questa Corte e da alcuni Giudici di merito, sono stati enunciati, tra l'altro, i seguenti principi: 1) l'art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013 e l'art. 29 del Regolamento UE n. 603/2013 devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune il cui modello è contenuto nell'allegato X al Regolamento CE n. 1560/2003, s'im- pone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dagli art. 20, par. 1, e 21, par. 1, del Regolamento n. 604/2013, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'art. 17, par. 1, del Regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dagli artt. 23, par. 1, e 24, par. 1, del Regolamento n. 604/2013; 2) l'art. 5 del Regolamento n. 604/2013 dev'essere interpretato nel senso che l'obbligo di svolgere il colloquio personale in esso contemplato s'impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione che possono dar luogo a proce- dure di ripresa in carico; 3) gli artt. 5 e 27 del Regolamento n. 604/2013 devono essere interpre- tati nel senso che, fatto salvo l'art. 5, par. 2, di tale Regolamento, la decisione di trasferimento dev'essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'art. 27 di detto Regolamento e che contesta la man- canza del colloquio personale previsto da detto art. 5, a meno che la norma- tiva nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audi- zione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione; 4) gli artt. 4 e 27 del Regolamento n. 604/2013 e l'art. 29, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 603/2013 devono essere interpretati nel senso che quando il colloquio personale previsto dall'art. 5 del Regolamento n. 604/ 2013 è avvenuto, ma l'opuscolo comune che deve essere consegnato all'in- teressato in esecuzione dell'obbligo diinformazione previsto dall'art. 4 di tale Regolamento o dall'art. 29, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 603/2013 non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale deci- sione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto speci- fiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio perso- nale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto con- durre a un risultato diverso.

A fondamento di tali conclusioni, la Corte di Giustizia ha osservato innan- zitutto che la finalità della consegna dell'opuscolo comune consiste nel fornire all'interessato informazioni relative all'applicazione del [OSCURATO:PERSONA] III e ai suoi diritti nel contesto della determinazione dello Stato membro com- petente, mentre il colloquio personale costituisce il modo per verificare che egli comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta una occasione privilegiata, se non la garanzia di poter comunicare all'autorità competente elementi d'informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di detta persona.

Premesso inoltre che il destinatario di una decisione di trasferimento ha diritto a un ricorso effettivo, il quale deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenza per l'esame della domanda di pro- tezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal Regola- mento, la Corte ha affermato che il ricorso previsto dall'art. 27, par. 1, deve poter avere ad oggetto, in particolare, la mancata consegna dell'opuscolo co- mune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale.

Pur ribadendo, infine, che spetta all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri l'indi- viduazione delle modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garan- tire la salvaguardia dei diritti dei singoli, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività, la Corte ha rilevato che le decisioni di rinvio solle- citavano specificamente un chiarimento in ordine alle conseguenze della vio- lazione delle garanzie procedurali previste dal Regolamento, ed ha quindi pre- cisato che, in mancanza del colloquio personale, la decisione di trasferimento dev'essere annullata, a meno che la normativa nazionale non consenta all'in- teressato, nell'ambito del ricorso previsto dall'art. 27, par. 1 cit., di esporre di persona tutti i suoi argomenti nel corso di un'audizione che rispetti le con- dizioni e le garanzie prescritte, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione.

4.2. Alla stregua di tale interpretazione della normativa eurounitaria, avente portata vincolante per il Giudice nazionale, deve quindi concludersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal decreto impugnato, gli obblighi in- formativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 gravano anche sullo Stato membro che ha richiesto il trasferimento, hanno un conte- nuto specifico diverso da quello degli obblighi previsti per la procedura di riconoscimento della protezione internazionale, e la loro violazione comporta l'annullamento del decreto di trasferimento, indipendentemente dall'allega- zione di una specifica lesione del diritto di difesa e dal riconoscimento della possibilità di far valere i propri diritti in sede d'impugnazione.

Il decreto impugnato non può essere condiviso neppure nella parte in cui ha ritenuto che i predetti obblighi siano stati adempiuti, giacché, come si evince dalla memoria di costituzione del Ministero nel giudizio di merito, te- stualmente riportata in parte quaa corredo delle censure, l'Amministrazione, a fronte dell'allegazione da parte del ricorrente della violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE, si è limitata a richiamare le dichiarazioni rese dal ri- corrente nel modello C3, attestanti l'avvenuta consegna dell'opuscolo infor- mativo, il quale, come si è detto, ha un contenuto diverso da quello dell'opu- scolo c.d. comune, recando esclusivamente informazioni relative alla proce- dura di riconoscimento della protezione internazionale.5.

Il decreto impugnato va pertanto cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'annullamento del decreto di trasferimento.

L'oggettiva incertezza della materia trattata, venuta meno soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per effetto dell'intervento del Giudice unionale, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9518/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] grazia Stigliano, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO –[OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L'IM- MIGRAZIONE –UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Roma depositatoil 14 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 14 settembre 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] , cittadino del la Nigeria , contro il provvedimento emesso il 13 novembre 2019 , con cui il Ministero dell'interno –Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione –[OSCURATO:PERSONA] ne aveva disposto il trasferimento in Germania, quale Stato membro dell'UE in cui il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale, che ne aveva accettato la ripresa in carico. Premesso che il procedimento previsto dal Regolamento UE n. 604/2013 non costituisce un'anticipazione di quello finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, ma è volto all'individuazione dello Stato compe- tente ad esaminare la relativa domanda, sul quale grava l'obbligo di rispettare le garanzie previste dalla normativa europea e interna, e precisato che la relativa disciplina si fonda sulla reciproca fiducia degli Stati nel rispetto di tali garanzie, la quale non consente tuttavia allo Stato richiedente d'ignorare l'e- sistenza di eventuali carenze sistemiche nello Stato competente, il Tribunale ha osservato che dalle fonti accreditate non emergeva che la Germania fosse affetta da tali carenze, né sotto il profilo dell'accoglienza, né sotto quello delle procedure di asilo, essendo il sistema tedesco paragonabile a quello italiano. Pur rilevando, inoltre,che il Ministero non aveva fornito la prova di aver as- solto pienamente gli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n.604/2013, ed in particolare di aver provveduto alla consegna dell'opu- scolo informativo comune specificamente previsto dall'art. 4 per la procedura di trasferimento, ha ritenuto ininfluente tale inadempimento, osservando che all'esito del contraddittorio il ricorrente non aveva dedotto specificamente fatti e ragioni idonei ad evidenziare la competenza di uno Stato diverso da quello di destinazione. Ha riconosciuto infatti che, in quanto volti a garantire la partecipazione del richiedente al procedimento,i diritti informativi ne co- stituiscono un passaggio indispensabile, edha escluso quindi la possibilità di distinguere tra la procedura di presa in carico e quella di ripresa in carico, affermando che il richiedente deve essere messo sempre in condizione di comprendere la natura e le finalità del procedimento, gli elementi di fatto da evidenziare ed i rimedi a sua disposizione: ha ritenuto tuttavia che, ove la violazione riguardi profili diversi dalla corretta applicazione dei principi di competenza, il suo accertamento non incida direttamente sulla determina- zione dello Stato competente, a meno che in sede giurisdizionale il richiedente non sia in grado di presentare elementi di conoscenza idonei a modificare la decisione assunta nella fase ammnistrativa.Ha escluso poi l'applicabilità della clausola discrezionale di cui all'art. 17 del Regolamento UE, ritenendo non provata l'esistenza di legami familiari o di condizioni di salute tali da richiedere la permanenza in Italia, e richiamando inoltre il concetto di internal protection alternative, previsto dall'art. 8 della direttiva 2011/95/UE, e recepito nel no- stro ordinamento dall'art. 32, lett. b-ter), del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113. Ha rigettato infine le censure ri- guardanti la regolarità del procedimento amministrativo, osservando che le relative violazioni non comportavano necessariamente la nullità del provve- dimento di trasferimento. 2. Avverso il predetto decreto il Mbam ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, illustratoanche con memoria. Il Ministero dell o interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti rea- lizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/ 2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835). 2. Con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013e dell'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere irrilevante la mancata consegna dell'opuscolo informativo previsto dall'art. 4 cit., il decreto impu- gnato non ha tenuto conto dell'ampiezza degli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE, non limitati al contenuto di singoli atti del procedimento, ma riguardanti tutti i diritti e le prerogative del richiedente asilo.Premesso che le norme del Regolamento UE che prevedono le garanzie partecipative e informative sono direttamenteapplicabili nel diritto interno ed hanno carattere tassativo, sostiene che la mancata consegna dell'opuscolo non è superabile neppure per effetto dello svolgimento del colloquio di cui all'art. 5 o di una conoscenza aliundeacquisita, risultando altrimenti frustrata l'esigenza di assicurare l'uniforme trattamento dello straniero nel territorio dell'UE. Aggiunge che in proposito non è configurabile neppure una presun- zione di conoscenza, né trova applicazione il principio secondo cui la viola- zione di norme processuali è deducibile esclusivamente a condizione che la parte alleghi il pregiudizio concretamente arrecato al proprio diritto di difesa. Afferma pertanto che il riscontro dell'inosservanza di tali obblighi non com- porta l'invasione della sfera riservata alla discrezionalità degli Stati membri dell'UE, costituendo invece una doverosa verifica dell'effettivo rispetto delle garanzie procedimentali previste per la procedura di ricollocamento dei ri- chiedenti asilo, cui il giudice è tenuto in aggiunta a quella dell'esistenza di carenze sistemiche nelle procedure di asilo o nelle condizioni di accoglienza dello Stato di destinazione. 2. Il ricorso è fondato. Non può infatti condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto insussistente la violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, affermando che gli obblighi informativi inerenti alla procedura di trasferimento,oltre a gravare esclusivamente sullo Stato membro dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di protezione, sono stati puntual- mente adempiuti mediante la consegna dell'opuscolo informativo, ed esclu- dendo comunque che l'inadempimento degli stessi comporti la nullità del de- creto di trasferimento, a meno che il richiedente non dimostri che, ove fosse stato correttamente informato, sarebbe stato in grado di fornire elementi ido- nei a modificare la decisione adottata in sede amministrativa.In tema di protezione internazionale, e con riferimento alla procedura di trasferimento disciplinata dal Regolamento UE n. 604/2013, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell'adempimento degli obblighi in- formativi previsti dagli artt. 4 e 5, è necessaria la consegna al richiedente dell'opuscolo c.d. comune di cui all'art. 4, non surrogabile da quella dell'opu- scolo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, non potendosi ovviare all'i- nosservanza delle garanzie previste dalle predette disposizioni attraverso una conoscenza acquisita aliunde dall'interessato, poiché in tal modo si frustre- rebbe l'esigenza di uniforme trattamento dello straniero in tutto in territorio dell'Unione, che è alla base della norma eurounitaria. La mancata consegna dell'opuscolo comporta la nullità del provvedimento di trasferimento adottato all'esito della procedura, ai fini della quale non assume alcun rilievo la man- cata allegazione e dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico vulnusal suo diritto di azione e difesa in giudizio, poiché il rispetto delle pre- scrizioni del Regolamento è rimesso alla buona prassi delle autorità degli Stati membri e non può essere condizionato dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alle eventuali violazioni della predetta norma- tiva eurounitaria (cfr. Cass., Sez. II, 26/11/2021, n. 37044; 10/09/2021, n. 24493; 27/08/2020, n. 17963). L'enunciazione di tale principio trova giustificazione anche nella differenza di contenuto tra gli opuscoli informativi relativi alla procedura di trasferimento ed a quella di riconoscimento della protezione internazionale, così come di- sciplinati dall'art.16-bis del Regolamento n. 1560/2003, come modificato dal Regolamento di esecuzione n. 118/2014: tale disposizione distingue infatti l'opuscolo c.d. comune riportato nell'allegato X del Regolamento, volto ad informare tutti i richiedenti sulle disposizionidei Regolamenti nn. 604/2013 e 603/2013, da quello riportato nell'allegato XIII, rivolto ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro; il primo viene consegnato all'interessato quando le autorità nazionali competenti hanno ragione di ritenere che un altro Stato membro possa essere compe- tente per l'esame della richiesta di protezione internazionale, e reca spiega- zioni relative alla procedura di trasferimento, nonché informazioni sui diritti dell'interessato e raccomandazioni e domande dirette al corretto svolgimento della procedura; il secondo si limita a informare il richiedente della possibilità del ritrasferimento, per l'ipotesi in cui abbia già presentato una domanda di protezione in un altro Stato membro, prevedendo in tal caso la somministra- zione d'informazioni più dettagliate in ordine alla procedura da seguire ed alle relative conseguenze. 4.1. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha trovato conforto nella sentenza della Corte di giustizia UE del 30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/2021, C-315/2021 e C-328/2021, con cui, pronunciandosi su questioni pregiudiziali sollevate da questa Corte e da alcuni Giudici di merito, sono stati enunciati, tra l'altro, i seguenti principi: 1) l'art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013 e l'art. 29 del Regolamento UE n. 603/2013 devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune il cui modello è contenuto nell'allegato X al Regolamento CE n. 1560/2003, s'im- pone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dagli art. 20, par. 1, e 21, par. 1, del Regolamento n. 604/2013, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'art. 17, par. 1, del Regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dagli artt. 23, par. 1, e 24, par. 1, del Regolamento n. 604/2013; 2) l'art. 5 del Regolamento n. 604/2013 dev'essere interpretato nel senso che l'obbligo di svolgere il colloquio personale in esso contemplato s'impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione che possono dar luogo a proce- dure di ripresa in carico; 3) gli artt. 5 e 27 del Regolamento n. 604/2013 devono essere interpre- tati nel senso che, fatto salvo l'art. 5, par. 2, di tale Regolamento, la decisione di trasferimento dev'essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'art. 27 di detto Regolamento e che contesta la man- canza del colloquio personale previsto da detto art. 5, a meno che la norma- tiva nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audi- zione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione; 4) gli artt. 4 e 27 del Regolamento n. 604/2013 e l'art. 29, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 603/2013 devono essere interpretati nel senso che quando il colloquio personale previsto dall'art. 5 del Regolamento n. 604/ 2013 è avvenuto, ma l'opuscolo comune che deve essere consegnato all'in- teressato in esecuzione dell'obbligo diinformazione previsto dall'art. 4 di tale Regolamento o dall'art. 29, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 603/2013 non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale deci- sione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto speci- fiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio perso- nale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto con- durre a un risultato diverso. A fondamento di tali conclusioni, la Corte di Giustizia ha osservato innan- zitutto che la finalità della consegna dell'opuscolo comune consiste nel fornire all'interessato informazioni relative all'applicazione del [OSCURATO:PERSONA] III e ai suoi diritti nel contesto della determinazione dello Stato membro com- petente, mentre il colloquio personale costituisce il modo per verificare che egli comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta una occasione privilegiata, se non la garanzia di poter comunicare all'autorità competente elementi d'informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di detta persona. Premesso inoltre che il destinatario di una decisione di trasferimento ha diritto a un ricorso effettivo, il quale deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenza per l'esame della domanda di pro- tezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal Regola- mento, la Corte ha affermato che il ricorso previsto dall'art. 27, par. 1, deve poter avere ad oggetto, in particolare, la mancata consegna dell'opuscolo co- mune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale. Pur ribadendo, infine, che spetta all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri l'indi- viduazione delle modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garan- tire la salvaguardia dei diritti dei singoli, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività, la Corte ha rilevato che le decisioni di rinvio solle- citavano specificamente un chiarimento in ordine alle conseguenze della vio- lazione delle garanzie procedurali previste dal Regolamento, ed ha quindi pre- cisato che, in mancanza del colloquio personale, la decisione di trasferimento dev'essere annullata, a meno che la normativa nazionale non consenta all'in- teressato, nell'ambito del ricorso previsto dall'art. 27, par. 1 cit., di esporre di persona tutti i suoi argomenti nel corso di un'audizione che rispetti le con- dizioni e le garanzie prescritte, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione. 4.2. Alla stregua di tale interpretazione della normativa eurounitaria, avente portata vincolante per il Giudice nazionale, deve quindi concludersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal decreto impugnato, gli obblighi in- formativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 gravano anche sullo Stato membro che ha richiesto il trasferimento, hanno un conte- nuto specifico diverso da quello degli obblighi previsti per la procedura di riconoscimento della protezione internazionale, e la loro violazione comporta l'annullamento del decreto di trasferimento, indipendentemente dall'allega- zione di una specifica lesione del diritto di difesa e dal riconoscimento della possibilità di far valere i propri diritti in sede d'impugnazione. Il decreto impugnato non può essere condiviso neppure nella parte in cui ha ritenuto che i predetti obblighi siano stati adempiuti, giacché, come si evince dalla memoria di costituzione del Ministero nel giudizio di merito, te- stualmente riportata in parte quaa corredo delle censure, l'Amministrazione, a fronte dell'allegazione da parte del ricorrente della violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE, si è limitata a richiamare le dichiarazioni rese dal ri- corrente nel modello C3, attestanti l'avvenuta consegna dell'opuscolo infor- mativo, il quale, come si è detto, ha un contenuto diverso da quello dell'opu- scolo c.d. comune, recando esclusivamente informazioni relative alla proce- dura di riconoscimento della protezione internazionale.5. Il decreto impugnato va pertanto cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'annullamento del decreto di trasferimento. L'oggettiva incertezza della materia trattata, venuta meno soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per effetto dell'intervento del Giudice unionale, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e
Decreto Cassazione n. 23138/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris