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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2024

Cassazione n. 09399/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] TRENTOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in LITUANIA avverso la sentenza in data 03/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento impugna la sentenza in data 03/05/2023 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Trento, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art.416 cod. pen..

Deduce:

1. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 446 cod. proc. pen. e violazione di legge.

Il ricorrente osserva che dalla lettura degli atti non risulta la formalizzazione della richiesta dell'imputato di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., visto che essa non emerge dalla lettura dei verbali, né risulta depositata per iscritto.Denuncia, dunque, che non risulta in alcun modo quale sia stata la volontà espressa dall'imputato, né direttamente, né a mezzo di procuratore speciale, pur risultando depositata la procura speciale.

2. Pena illegale.

Con il secondo motivo d'impugnazione denuncia l'illegalità della pena, per l'omissione della pena pecuniaria già inflitta per il reato più grave.

Osserva a tale proposito che «è stato ritenuto più grave il reato di rapina aggravata, già giudicato con sentenza 5/11/2015 che aveva applicato la pena anche per il reato satellite di lesioni aggravate determinando la pena finale in anni quattro di reclusione ed C 1.000,00 dì multa.

Il reato è considerato un unico reato e vanno aumentate entrambe le pene, sia la detentiva che la pecuniaria, come statuito da SS.UU. 21/6/2018 n. 40983». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

1.1. Va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dispone che «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Entrambi i motivi di ricorso rientrano nel novero dei motivi per cui è possibile ricorrere per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, visto che il primo motivo si rivolge alla manifestazione di volontà e il secondo alla legalità della pena.

1.2. Ciò premesso, va rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancanza della prova della formalizzazione della richiesta di patteggiamento.

A tale proposito, in effetti, il fascicolo processuale non documenta una valida manifestazione di consenso dell'imputato, così che non è dato conoscere ì contenuti della richiesta di applicazione della pena concordata con il pubblico ministero.

In mancanza della prova di una valida manifestazione di volontà e dei contenuti dell'accordo raggiunto, la sentenza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore prosieguo.

Il secondo motivo rimane assorbito, ma va comunque ricordato l'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, secondo cui «in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse», (Sez. ti, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotto, Rv. 255347 — 01; Sez. 2 A 2, Sentenza n. 36107 del 16/05/2017, Ciccia, Rv. 271031 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 30557 del 07/06/2016 Ud. (dep. 19/07/2016 ) Rv. 267689 - 01)..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.

Così deciso il 01 febbraio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] TRENTOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in LITUANIA avverso la sentenza in data 03/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento impugna la sentenza in data 03/05/2023 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Trento, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art.416 cod. pen.. Deduce: 1. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 446 cod. proc. pen. e violazione di legge. Il ricorrente osserva che dalla lettura degli atti non risulta la formalizzazione della richiesta dell'imputato di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., visto che essa non emerge dalla lettura dei verbali, né risulta depositata per iscritto.Denuncia, dunque, che non risulta in alcun modo quale sia stata la volontà espressa dall'imputato, né direttamente, né a mezzo di procuratore speciale, pur risultando depositata la procura speciale. 2. Pena illegale. Con il secondo motivo d'impugnazione denuncia l'illegalità della pena, per l'omissione della pena pecuniaria già inflitta per il reato più grave. Osserva a tale proposito che «è stato ritenuto più grave il reato di rapina aggravata, già giudicato con sentenza 5/11/2015 che aveva applicato la pena anche per il reato satellite di lesioni aggravate determinando la pena finale in anni quattro di reclusione ed C 1.000,00 dì multa. Il reato è considerato un unico reato e vanno aumentate entrambe le pene, sia la detentiva che la pecuniaria, come statuito da SS.UU. 21/6/2018 n. 40983». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dispone che «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Entrambi i motivi di ricorso rientrano nel novero dei motivi per cui è possibile ricorrere per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, visto che il primo motivo si rivolge alla manifestazione di volontà e il secondo alla legalità della pena. 1.2. Ciò premesso, va rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancanza della prova della formalizzazione della richiesta di patteggiamento. A tale proposito, in effetti, il fascicolo processuale non documenta una valida manifestazione di consenso dell'imputato, così che non è dato conoscere ì contenuti della richiesta di applicazione della pena concordata con il pubblico ministero. In mancanza della prova di una valida manifestazione di volontà e dei contenuti dell'accordo raggiunto, la sentenza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore prosieguo. Il secondo motivo rimane assorbito, ma va comunque ricordato l'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, secondo cui «in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse», (Sez. ti, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotto, Rv. 255347 — 01; Sez. 2 A 2, Sentenza n. 36107 del 16/05/2017, Ciccia, Rv. 271031 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 30557 del 07/06/2016 Ud. (dep. 19/07/2016 ) Rv. 267689 - 01).. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. Così deciso il 01 febbraio 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 09399/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris