Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05735/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA].

FATTO 1.La Corte di Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dall’Agenzia delle Doganeavverso la sentenza del Tribunale di Biella che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nella fascia retributiva F2 con decorrenza dal 2.1.2004 ed aveva condannato l’Agenzia delle dogane al pagamento in suo favore della somma di € 5000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance; in parziale accoglimento delgravame proposto dalla Fornaro, il giudice di appello ha inoltre rideterminato la condanna dell’Agenzia al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura di € 8.750,00. [OSCURATO:PERSONA] o, dipendente del Comune di Biell a fino al 1.1.2004 con inquadramentonell’Area D2 del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e transitata per mobilità volontaria all’Agenzia delle Dogane con decorrenza giuridica ed economica dal 2.1.2004, aveva lamentato di essere stata erroneamente inquadrata al momento del passaggio nell’Area funzionale C, fascia retributiva C1 (oggi corrispondente alla III Area, posizione economica F1) del CCNL Agenzie fiscali; avevain particolare dedotto che la categoria D2 corrisponde alla categoria C1 super, corrispondente all’Area III, fascia retributiva F2 nel nuovo sistema di classificazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede,ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui in caso di trasferimento del dipendente deve essere mantenuto sia l’inquadramento nell’area che nella posizione economica posseduta presso le Amministrazioni di provenienza, ai sensi dell’art.30, comma 2 bis, d. lgs. n. 165/2001; in applicazione del medesimo orientamento,in forza della proprietà transitiva secondo cui se si stabilisce che ad A corrisponde B, necessariamente a B deve corrispondere A,non ha ravvisato ragioni logiche per escludere l’applicazione del la tabella di equiparazione contenuta nel DPCM n. 446/2000 anche al passaggio del personale degli enti locali allo Stato.

3. Il giudice di appello ha dunque ritenuto che in applicazione del DPCM n. 446/2000, l’inquadramento posseduto dalla Fornaro nel [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere dapprima tramutato nel corrispondente inquadramento contrattuale nel [OSCURATO:PERSONA], e a seguito dello scorporo del personale delle Agenzie fiscali dal [OSCURATO:PERSONA], nel corrispondente inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] applicazione della tabella B allegata al CCNL del [OSCURATO:PERSONA] fiscali.

4. Ha pertanto condiviso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in ordine al diritto della ricorrente all’inquadramento nella fascia retributiva F2, in luogo della fascia retributiva F1 attribuita dall’Agenzia.

5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle dogane e dei monopoliha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

DIRITTO

1. Con l’unico motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.30 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1406 cod. civ., dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 17 CCNL [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Deduceche l’art. 30 del d.lgs. n. 165/200 riconduce il passaggio diretto del personale da un’Amministrazione all’altra alla cessione del contratto e lamenta cheai fini dell’inquadramento della Fornaro nell’Amministrazione di destinazione la C orte territoriale ha applicato un meccanismo di corrispondenza in base a tabelle astratte, omettendo di valutare in concreto le mansioni concretamente svolte dalla Fornaro presso l’Amministrazione di provenienza ed il profilo corrispondente presso l’ente di destinazione.

Evidenzia l’assenza di tabelle di equiparazione applicabili al caso di specie, sostenendo che il DPCM n. 446/2000 costituisce una normativa speciale riguardante dipendenti trasferiti dall’Agenzia del territorio all’ente locale che continuano a svolgere le stesse mansioni, e non è dunque applicabile analogicamente a dipendenti trasferiti presso un’Amministrazione di un diverso comparto a seguito di mobilità volontaria, e adibiti a mansioni completamente differenti; sostienecomunque che le tabelle di equiparazione non hanno efficacia vincolante.

2. L’eccezione di tardività del ricorso è fondata.

3. La sentenza impugnata è stata infatti notificata in data 6.10.2017; ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. il termine breve per l’impugnazione è di sessanta giorni.

4. Il ricorso per cassazione è datato 22.1.2018 ed è stato posto in notifica e notificato in data 5.2.2018.

5. Considerato che nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione dei termini nel periodo feriale, l’impugnativa è intervenuta dopo che il termine era spirato.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Si dà atto che non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico della parte ricorrente, in quanto l’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, ha stabilito che “Le disposizioni di cui all’art. 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio”.

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarrein favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte di Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dall’Agenzia delle Doganeavverso la sentenza del Tribunale di Biella che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nella fascia retributiva F2 con decorrenza dal 2.1.2004 ed aveva condannato l’Agenzia delle dogane al pagamento in suo favore della somma di € 5000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance; in parziale accoglimento delgravame proposto dalla Fornaro, il giudice di appello ha inoltre rideterminato la condanna dell’Agenzia al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura di € 8.750,00. [OSCURATO:PERSONA] o, dipendente del Comune di Biell a fino al 1.1.2004 con inquadramentonell’Area D2 del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e transitata per mobilità volontaria all’Agenzia delle Dogane con decorrenza giuridica ed economica dal 2.1.2004, aveva lamentato di essere stata erroneamente inquadrata al momento del passaggio nell’Area funzionale C, fascia retributiva C1 (oggi corrispondente alla III Area, posizione economica F1) del CCNL Agenzie fiscali; avevain particolare dedotto che la categoria D2 corrisponde alla categoria C1 super, corrispondente all’Area III, fascia retributiva F2 nel nuovo sistema di classificazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede,ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui in caso di trasferimento del dipendente deve essere mantenuto sia l’inquadramento nell’area che nella posizione economica posseduta presso le Amministrazioni di provenienza, ai sensi dell’art.30, comma 2 bis, d. lgs. n. 165/2001; in applicazione del medesimo orientamento,in forza della proprietà transitiva secondo cui se si stabilisce che ad A corrisponde B, necessariamente a B deve corrispondere A,non ha ravvisato ragioni logiche per escludere l’applicazione del la tabella di equiparazione contenuta nel DPCM n. 446/2000 anche al passaggio del personale degli enti locali allo Stato. 3. Il giudice di appello ha dunque ritenuto che in applicazione del DPCM n. 446/2000, l’inquadramento posseduto dalla Fornaro nel [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere dapprima tramutato nel corrispondente inquadramento contrattuale nel [OSCURATO:PERSONA], e a seguito dello scorporo del personale delle Agenzie fiscali dal [OSCURATO:PERSONA], nel corrispondente inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] applicazione della tabella B allegata al CCNL del [OSCURATO:PERSONA] fiscali. 4. Ha pertanto condiviso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in ordine al diritto della ricorrente all’inquadramento nella fascia retributiva F2, in luogo della fascia retributiva F1 attribuita dall’Agenzia. 5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle dogane e dei monopoliha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1. Con l’unico motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.30 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1406 cod. civ., dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 17 CCNL [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Deduceche l’art. 30 del d.lgs. n. 165/200 riconduce il passaggio diretto del personale da un’Amministrazione all’altra alla cessione del contratto e lamenta cheai fini dell’inquadramento della Fornaro nell’Amministrazione di destinazione la C orte territoriale ha applicato un meccanismo di corrispondenza in base a tabelle astratte, omettendo di valutare in concreto le mansioni concretamente svolte dalla Fornaro presso l’Amministrazione di provenienza ed il profilo corrispondente presso l’ente di destinazione. Evidenzia l’assenza di tabelle di equiparazione applicabili al caso di specie, sostenendo che il DPCM n. 446/2000 costituisce una normativa speciale riguardante dipendenti trasferiti dall’Agenzia del territorio all’ente locale che continuano a svolgere le stesse mansioni, e non è dunque applicabile analogicamente a dipendenti trasferiti presso un’Amministrazione di un diverso comparto a seguito di mobilità volontaria, e adibiti a mansioni completamente differenti; sostienecomunque che le tabelle di equiparazione non hanno efficacia vincolante. 2. L’eccezione di tardività del ricorso è fondata. 3. La sentenza impugnata è stata infatti notificata in data 6.10.2017; ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. il termine breve per l’impugnazione è di sessanta giorni. 4. Il ricorso per cassazione è datato 22.1.2018 ed è stato posto in notifica e notificato in data 5.2.2018. 5. Considerato che nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione dei termini nel periodo feriale, l’impugnativa è intervenuta dopo che il termine era spirato. 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 8. Si dà atto che non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico della parte ricorrente, in quanto l’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, ha stabilito che “Le disposizioni di cui all’art. 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio”. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarrein favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05735/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris