CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 32762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 25.3.2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 22.3.2022, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato imposto ad [OSCURATO:PERSONA], in occasione della partita Roma-Atlanta disputata in data 5.3.2022, il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra dell'[OSCURATO:PERSONA], secondo le tempistiche specificamente indicate. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta: 1) la violazione del diritto di difesa per essere stata la convalida del provvedimento del Questore emessa lo stesso giorno in cui era stata formulata la richiesta del PM, ovverosia il 25.3.2022, senza osservare il termine di 48 ore prescritto ex lege dalla notifica del D.A.SPO eseguita in data 24.3.2022 e senza fare alcuna menzione della memoria difensiva tempestivamente depositata presso l'ufficio del giudice del Gip; 2) l'omesso controllo di legalità sulla ragionevolezza ed esigibilità della misura, restando l'ordinanza impugnata del tutto silente in ordine alla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata, alla congruità della durata ed alle ragioni di necessità ed urgenza sottese alla misura restrittiva della libertà personale del sottoposto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento per essere il vizio rilevato con il primo motivo assorbente. La natura dilatoria del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o ad un comando di polizia entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida, risulta funzionale, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, all'esercizio del diritto di difesa del destinatario della misura impositiva, ricadente fra quelle di limitazione della libertà personale, dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza: conseguentemente deve ritenersi viziata per violazione di legge la convalida che intervenga prima del decorso del termine suddetto volto a garantire il "contraddittorio cartolare" a tutela del diritto di difesa dell'interessato (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 - dep. 17/02/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti, Rv. 281341). Nella specie, il provvedimento del Questore, emesso in data 22.3.2022, risulta essere stato notificato all'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre l'ordinanza di convalida è stata depositata in cancelleria il giorno 25.3.22, ovverosia lo stesso giorno in cui è stata formulata la relativa richiesta da parte del PM, ben prima quindi del decorso del termine di 48 ore. L'inosservanza di detto termine da parte del giudice emittente la convalida, essendo causa di nullità generale per violazione del diritto di difesa, impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Da ciò consegue la cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 22.3.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al ricorrente, cui è circoscritta, in quanto attinente alla libertà personale del 2 o sottoposto, la convalida dell'autorità giudiziaria, laddove la previsione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 configura un'atipica misura interdittiva, di competenza esclusiva dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma del 22.3.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente d