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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30832/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 42448/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla prova del dolo in ragione del riconosciuto vizio parziale di mente, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, del tutto generici in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, meramente reiterativi di censure già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente valutate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes rocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 42448/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla prova del dolo in ragione del riconosciuto vizio parziale di mente, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, del tutto generici in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, meramente reiterativi di censure già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente valutate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes rocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/0
Sentenza Cassazione n. 30832/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris