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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 40565/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Maddaloni, avverso la sentenza del 22/04/2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento; esaminati gli atti e letti il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato e, in accoglimento del ricorso del P.M., l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena applicata, con rinvio al Tribunale di Benevento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 aprile 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di acquisto finalizzato alla cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana del peso complessivo di kg. 1,920, ex art. 73, commi 1-bis, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del predetto imputato, censurando con il primo motivo la violazione di legge e l'omessa motivazione in punto di accertamento degli elementi costitutivi della penale responsabilità, in considerazione dell'assenza di prova in ordine alla condotta di cessione della sostanza stupefacente e della mancata disamina del profilo attinente al suo uso personale.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione di legge per l'omessa statuizione della confisca della sostanza stupefacente (pari a circa venti grammi di marijuana) rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e posta in sequestro, senza provvedere, tuttavia, alla sua confisca e distruzione ovvero alla sua restituzione all'imputato.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso avverso la richiamata decisione, censurando la violazione della legge penale quanto alla determinazione della pena per l'omessa indicazione della pena pecuniaria che la normativa applicabile alla fattispecie prevede congiuntamente a quella detentiva.

4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 giugno 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato e, in accoglimento del ricorso del P.M., l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena applicata, con rinvio al Tribunale di Benevento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse del Senneca è inammissibile, atteso che: a) in relazione al primo motivo, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita il ricorso per cassazione della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, fra le quali non rientra la prospettazione relativa alla mancata esplicitazione degli elementi per poter giungere ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis v.

Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); b) riguardo al secondo motivo, il ricorrente è privo di qualsiasi interesse alla restituzione dello stupefacente in giudiziale custodia, trattandosi di una sostanza destinata per legge alla distruzione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso in esame si ritiene equo determinare, in ragione della natura delle questioni dedotte, nella misura di euro tremila.

3. Fondato, di converso, deve ritenersi il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, atteso che la determinazione della pena è stata concordata dalle parti con la sola applicazione della pena detentiva, senza provvedere alla individuazione della pena pecuniaria la cui comminatoria edittale è invece prevista dalla normativa applicabile alla contestata fattispecie di reato in forma congiunta a quella detentiva.

4. Alla parziale illegalità della pena dalle parti concordata consegue, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale in dispositivo indicato.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa determinazione della pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Benevento, Ufficio G.I.P.

Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Maddaloni, avverso la sentenza del 22/04/2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento; esaminati gli atti e letti il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato e, in accoglimento del ricorso del P.M., l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena applicata, con rinvio al Tribunale di Benevento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 aprile 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di acquisto finalizzato alla cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana del peso complessivo di kg. 1,920, ex art. 73, commi 1-bis, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del predetto imputato, censurando con il primo motivo la violazione di legge e l'omessa motivazione in punto di accertamento degli elementi costitutivi della penale responsabilità, in considerazione dell'assenza di prova in ordine alla condotta di cessione della sostanza stupefacente e della mancata disamina del profilo attinente al suo uso personale. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione di legge per l'omessa statuizione della confisca della sostanza stupefacente (pari a circa venti grammi di marijuana) rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e posta in sequestro, senza provvedere, tuttavia, alla sua confisca e distruzione ovvero alla sua restituzione all'imputato. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso avverso la richiamata decisione, censurando la violazione della legge penale quanto alla determinazione della pena per l'omessa indicazione della pena pecuniaria che la normativa applicabile alla fattispecie prevede congiuntamente a quella detentiva. 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 giugno 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato e, in accoglimento del ricorso del P.M., l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena applicata, con rinvio al Tribunale di Benevento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse del Senneca è inammissibile, atteso che: a) in relazione al primo motivo, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita il ricorso per cassazione della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, fra le quali non rientra la prospettazione relativa alla mancata esplicitazione degli elementi per poter giungere ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis v. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); b) riguardo al secondo motivo, il ricorrente è privo di qualsiasi interesse alla restituzione dello stupefacente in giudiziale custodia, trattandosi di una sostanza destinata per legge alla distruzione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso in esame si ritiene equo determinare, in ragione della natura delle questioni dedotte, nella misura di euro tremila. 3. Fondato, di converso, deve ritenersi il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, atteso che la determinazione della pena è stata concordata dalle parti con la sola applicazione della pena detentiva, senza provvedere alla individuazione della pena pecuniaria la cui comminatoria edittale è invece prevista dalla normativa applicabile alla contestata fattispecie di reato in forma congiunta a quella detentiva. 4. Alla parziale illegalità della pena dalle parti concordata consegue, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale in dispositivo indicato. P.Q.M. In accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa determinazione della pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Benevento, Ufficio G.I.P. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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