CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIthat-~09450-age-Partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 23 novembre 2020 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato MELIS Filippo colpevole del reato di cui all'art. 4 L. 110/1975, perché senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione una roncola di ferro lunghezza complessiva di cm. 46 di cui 22 di lama e lo ha condannato, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al co. 3 dell'art. 4 L. 110/1975, al pagamento di euro 2.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza ha proposto atto di appello, qualificato come ricorso per Cassazione, MELIS Filippo deducendo erronea valutazione delle risultanze processuali in punto di elemento psicologico del reato. 3. Il ricorso, così come qualificato, va dichiarato inammissibile perché redatto da avvocato non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente