CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 26402/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/19973. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata;letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la sentenza del 12 febbraio 2024 del Tribunale di Catanzaro che,all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità diBrenda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per due reati di furtoin abitazione aggravati e, ritenuta la continuazione tra i reati, le avevacondannate alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, daliquidarsi separatamente, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA],costituitasi parte civile.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso le tre imputate, a mezzodei loro difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando cinque motivi.2.1. Con il primo motivo le tre ricorrenti lamentano l’omessa notificazionealle stesse del decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo dettodecreto stato notificato in unica copia solo al loro difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’avviso di cancelleria non era stato specificato che la notificaall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse effettuata anche quale domiciliataria delle tre imputate.2.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità assoluta della sentenza diappello in quanto pronunciata senza porre l’imputata [OSCURATO:PERSONA] incondizione di partecipare all’udienza del 13 novembre 2025.L’imputata risultava detenuta per altra causa e tale sua condizione era stataesplicitata nella procura rilasciata speciale al difensore per la applicazione dellepene sostitutive ed era quindi conosciuta dalla Corte di appello che, tuttavia, nonha disposto la sua traduzione all’udienza sopra indicata.2.3. Con il terzo motivo le imputate si dolgono della inammissibilitàdell’istanza di applicazione delle pene sostitutive, ritenuta dalla Corte di merito acausa della mancanza di argomentazione a suo sostegno; le ricorrenti affermanoche l’istanza avrebbe potuto essere integrata nel corso del giudizio di secondogrado, atteso che la Corte di appello avrebbe comunque potuto applicare le penesostitutive, eventualmente interpellando le imputate per acquisire il loroconsenso, che comunque esse avevano già manifestato.2.4. Con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono della misura deltrattamento sanzionatorio, denunciata come eccessiva alla luce dei criteri indicatidall’art. 133 cod. pen., anche per effetto del diniego delle circostanze attenuantigeneriche, che avrebbero dovuto essere applicate.2.5. Con il quinto motivo le ricorrenti lamentano la illogicità econtraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione della lororesponsabilità che poggerebbe su prove travisate e mere congetture.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Non dà luogo a nullità l'invio a mezzo di posta elettronica al difensore diun'unica copia della citazione, sia in tale qualità, che in quanto domiciliatariodell'imputato, ma tale principio vale soltanto se nel c.d. biglietto di cancelleriavenga specificato che destinatari della comunicazione devono intendersientrambi (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabbatini, Rv. 276528), come invecenon avvenuto nel caso di specie.Ne consegue che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appellorisulta omessa nei confronti delle imputate, con conseguente nullità assolutadella sentenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.2. Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio contrasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, alla Corte di appello di Catanzaroche provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali tra le partiprivate. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Catanzaro in diversa composizione per l’ulteriore corso. Speseal definitivo.Così deciso il 12/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]