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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04745/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]: - ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 5 maggio 2023, con la quale questa Corte Suprema - per quel che qui interessa - ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte di assise di appello di Catania in data 11 maggio 2022, limitatamente alle aggravanti dell'uso di documenti contraffatti e dell'impiego di servizi internazionali di trasporto, aggravanti, che ha escluso (per l'effetto rinviando ad altra Sezione della stessa Corte distrettuale per la rideterminazione della pena) e ha rigettato il ricorso del Pandetta nel resto (segnatamente, in relazione alla sua responsabilità penale); - ha chiesto la sospensione degli effetti ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. della riferita sentenza di questa Corte; letta la memoria in data 29 dicembre 2023 con la quale il difensore ha contestato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo in parte qua le argomentazioni già addotte nell'impugnazione a sostegno della sussistenza del denunciato errore di fatto; osservato che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); rilevato che il ricorso: - ha assunto l'erronea «lettura degli atti interni al giudizi di merito» poiché questa Corte non avrebbe rilevato «attraverso la lettura degli atti interni del giudizio di legittimità, in particolare il ricorso introduttivo dello stessa, la compressione del diritto di difesa» da parte della Corte territoriale che non avrebbe assunto «una prova decisiva» (per vero, non specificata) e avrebbe disatteso i risultati «di una prova espletata»; - ha rappresentato che, dal compendio probatorio, non emergerebbe traccia di un'attività del ricorrente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione di cui è stato ritenuto membro ed anzi consterebbe il difetto di elementi per affermarne la responsabilità; - in particolare, ha offerto una lettura delle risultanze istruttorie (segnatamente delle intercettazioni) e ha compendiato il contenuto delle deposizioni di due testi di polizia giudiziaria, sostenendo che le considerazioni svolte dai Giudici di merito sarebbero in radicale contrasto con tali risultanze probatorie e si fonderebbero su illazioni; - ne ha inferito che le argomentazioni esposte nella sentenza di appello non erano in grado a resistere rispetto al denunciato difetto di motivazione; - di conseguenza, ha assunto che questa Corte, «non rilevando l'illegittimità della sentenza di secondo grado, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo proposto dalla difesa sulla base dell'errata supposizione che si trattasse di rivisitazione dei contenuti del dialoghi intercettati»; ritenuto che, con evidenza, l'impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), in alcun modo indicato, ma ha soltanto censurato la valutazione sulla fondatezza del precedente ricorso, vale a dire ha dedotto in maniera irrituale un errore di giudizio; ritenuto che ciò esime dal dilungarsi sulla richiesta di sospensione ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., bastando osservare come a sostegno di essa la difesa si sia limitata a fare rimando alle allegazioni sopra compendiate (come già esposto, del tutto irrituali) e ad assumere apoditticamente l'eccezionale gravità del caso (soggiungendo come apparisse «giusto, necessario o quanto meno opportuno disporre la sospensione»), il che ne palesa la patente infondatezza e genericità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delk3 ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]: - ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 5 maggio 2023, con la quale questa Corte Suprema - per quel che qui interessa - ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte di assise di appello di Catania in data 11 maggio 2022, limitatamente alle aggravanti dell'uso di documenti contraffatti e dell'impiego di servizi internazionali di trasporto, aggravanti, che ha escluso (per l'effetto rinviando ad altra Sezione della stessa Corte distrettuale per la rideterminazione della pena) e ha rigettato il ricorso del Pandetta nel resto (segnatamente, in relazione alla sua responsabilità penale); - ha chiesto la sospensione degli effetti ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. della riferita sentenza di questa Corte; letta la memoria in data 29 dicembre 2023 con la quale il difensore ha contestato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo in parte qua le argomentazioni già addotte nell'impugnazione a sostegno della sussistenza del denunciato errore di fatto; osservato che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); rilevato che il ricorso: - ha assunto l'erronea «lettura degli atti interni al giudizi di merito» poiché questa Corte non avrebbe rilevato «attraverso la lettura degli atti interni del giudizio di legittimità, in particolare il ricorso introduttivo dello stessa, la compressione del diritto di difesa» da parte della Corte territoriale che non avrebbe assunto «una prova decisiva» (per vero, non specificata) e avrebbe disatteso i risultati «di una prova espletata»; - ha rappresentato che, dal compendio probatorio, non emergerebbe traccia di un'attività del ricorrente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione di cui è stato ritenuto membro ed anzi consterebbe il difetto di elementi per affermarne la responsabilità; - in particolare, ha offerto una lettura delle risultanze istruttorie (segnatamente delle intercettazioni) e ha compendiato il contenuto delle deposizioni di due testi di polizia giudiziaria, sostenendo che le considerazioni svolte dai Giudici di merito sarebbero in radicale contrasto con tali risultanze probatorie e si fonderebbero su illazioni; - ne ha inferito che le argomentazioni esposte nella sentenza di appello non erano in grado a resistere rispetto al denunciato difetto di motivazione; - di conseguenza, ha assunto che questa Corte, «non rilevando l'illegittimità della sentenza di secondo grado, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo proposto dalla difesa sulla base dell'errata supposizione che si trattasse di rivisitazione dei contenuti del dialoghi intercettati»; ritenuto che, con evidenza, l'impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), in alcun modo indicato, ma ha soltanto censurato la valutazione sulla fondatezza del precedente ricorso, vale a dire ha dedotto in maniera irrituale un errore di giudizio; ritenuto che ciò esime dal dilungarsi sulla richiesta di sospensione ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., bastando osservare come a sostegno di essa la difesa si sia limitata a fare rimando alle allegazioni sopra compendiate (come già esposto, del tutto irrituali) e ad assumere apoditticamente l'eccezionale gravità del caso (soggiungendo come apparisse «giusto, necessario o quanto meno opportuno disporre la sospensione»), il che ne palesa la patente infondatezza e genericità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delk3 ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2
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