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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 agosto 1953

Cassazione n. 05702/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1953 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1945 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto di impugnazione, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i ricorsi, in punto di prova della penale responsabilità in relazione ad entrambi i reati ascritti, con particolare riguardo alla prova dell'individuazione dei rei quali autori dei delitti contestati, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che il vizio del travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se la contraddittorietà della motivazione rispetto ad esso sia percepibile ictu ocu/i e se il supposto travisamento sia decisivo ai fini della condanna, ovverosia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, nella specie, non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di eventuali e minime incongruenze, non incidenti sulla completezza e linearità della sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); rilevato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1953 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1945 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto di impugnazione, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i ricorsi, in punto di prova della penale responsabilità in relazione ad entrambi i reati ascritti, con particolare riguardo alla prova dell'individuazione dei rei quali autori dei delitti contestati, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che il vizio del travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se la contraddittorietà della motivazione rispetto ad esso sia percepibile ictu ocu/i e se il supposto travisamento sia decisivo ai fini della condanna, ovverosia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, nella specie, non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di eventuali e minime incongruenze, non incidenti sulla completezza e linearità della sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); rilevato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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