CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06517/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FURNARI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con l’ordinanza del 7 maggio 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] D’ A mbrosio di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti domiciliari dal 18 dicembre2019 al 13 gennaio 20 20 , per complessivi 27 giorni, nell’ambito del procedimento penale n. 5607/2019 R.G.N.R. 2. In tale procedimento, al capo 1) della rubrica, era contestato a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio il delitto di cui agli art t . 110, 513 - bis e 416 bis.1 cod. pen., per avere commesso atti di illecita concorrenza con minaccia o violenza, con metodo mafioso- camorristico, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un gruppo di persone che gestiva un'attività di sicurezza e guardiania presso le discoteche ed altri locali pubblici delle zone di Eboli e Battipaglia ed era in concorrenza con altro gruppo, facente capo a taleNino [OSCURATO:PERSONA], che svolgeva la medesima attività. L’ipotesi di accusa nasceva dalle conversazioni intercettate sulla utenza di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dalla conversazione del 21.05.2019, ore 13:21, captata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale i due discutevano dell'esigenza di accaparrarsi nuovi servizi di guardiania e della necessità una spedizione punitiva contro [OSCURATO:PERSONA] (che aveva la maggior parte del mercato] e tale [OSCURATO:PERSONA], titolare di un bar che aveva affidato il servizio proprio al [OSCURATO:PERSONA]. Il pomeriggio dello stesso giorno 21.05.2019, ore 17:56, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che era anche un pubblico ufficiale in quanto Sovraintendente di [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Secondigliano, parlava con [OSCURATO:PERSONA] di una spedizione punitiva e di un violento pestaggio da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai danni del proprio figlio Gerardo, scaturito dall'intenzione del padre di "punire" il figlio perché aveva scoperto che lo stesso perché faceva uso di droga. Unico episodio, questo, secondo quanto accertato dal G.u.p. del Tribunale di Salerno, di accertata violenza commessa dagli imputati nel corso delle indagini. 3. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio era stat o arrestat o il 18 dicembre 2019 e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione d i ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno. La misura cautelare era stata, poi, annullata con ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 13 gennaio 2020 per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosioera stato, poi, rinviato a giudizio e con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Salerno a seguito di giudizio abbreviato in data 21 dicembre 2020 , confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza in data 12 luglio 2022, era stato assolto con la formula perché il fatto non sussistesia dal reato di cui agli artt. 110, 513-bis e 416 bis.1 cod. pen. , per mancanza di provacirca l’utilizzo di violenza o minaccia, sia dal reato di cui agli artt. 361, secondo comma, e 61 n. 2 cod. pen., per la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni. 4. La Corte di appello, con l’ordinanza impugnata , ha ritenuto colpa grave ostativa all’accoglimento della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione l’”ambiguità delle frequentazioni” di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio , ch e erano state la causa che aveva ingenerato la falsa apparenza del l a configurabilità dell ’ illecito penale, in quanto si prestavano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità. In particolare, il giudice della riparazione ha ritenuto che il carattere “ambiguo”delle frequentazioni derivava : 1) dalla qualità dei soggetti frequentati, atteso che tanto [OSCURATO:PERSONA] annovera v ano gravi precedenti penali; 2) dalla natura delle frequentazioniatteso che dalla sentenza di primo grado risultava che [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, benché Sovraintendente di [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Secondigliano e quindi ufficiale di p.g. in servizio, collaborava con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nell’attività di guardiania di locali notturni ; dagli argomenti discussi nelle conversazioni e dal la condivisione di conoscenze su fatti criminali , tra cui in particolare il violento pestaggio , in due contro uno, di un ragazzino , delitto al quale [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio aveva assistito o che comunque (secondo la versione fornita da D’Ambrosio nelle spontanee dichiarazioni res e nell’interrogatorio di garanzia) era stato riferito al D’Ambrosio da [OSCURATO:PERSONA] e che poi D’Ambrosio aveva commentato con [OSCURATO:PERSONA] con toni quasi divertiti ricordando, inoltre, con ammirazione, la partecipazione all’aggressione del rumeno [OSCURATO:PERSONA]; 3) la comunanza del linguaggio (“se passano le guardie”). La Corte territoriale ha, quindi, osservato che , con tali ambigue frequentazioni [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio aveva posto in essere una condotta gravemente colposa che aveva sinergicamente concorso a determinare l'applicazione della misuracautelare nei suoi confronti, in quanto aveva indotto il giudice della cautela a ritenere ragionevolmente, seppure erroneamente, che fosse consapevole e complice del delitto d i illecita concorrenza con minaccia o violenza in concorso con il gruppo di persone , tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che gestiva un'attività di sicurezza e guardiania presso locali notturni. 5. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta, cumulativamente, violazione di legge, inosservanza di norm e processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità nonchéillogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., in relazione a ll’art. 314 cod. proc. pen. , sotto due profili. Sotto un primo profilo, il ricorrente censura l’ordinanza della Corte di appello per violazione di legge e illogicità della motivazione, sostenendo che ave va motivato il rigetto della istanza argomentando dall'ordinanza cautelare, anziché valutare il comportamento del ricorrente nella vicenda siccome ricostru ita nei giudizi di merito. Lamenta, in particolare, il ricorrente che la Corte territoriale ha fondato il rigetto della istanza di riparazione per ingiusta detenzione sul contenuto di alcune intercettazionivalorizzate nell’ordinanza cautelare , senza considerare c he le intercettazioni erano state dichiarate inutilizzabili nel la sentenza di primo grado. Sostiene, a tal proposito,che l’inutilizzabilità riguarda va anche il reato di cui all’art. 513–bis cod. pen. , e non solo il reato di cui all’art. 361 cod. pen. , e che pertanto il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte di cassazione in tema di riparazione per ingiusta detenzione, secondo cui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U., n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667)e, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935). Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha valorizzato l’ambiguità delle frequentazioni del ricorrente, senza considerare che non solole frequentazioni non erano stat e provat e nel giudizio di merito (fatta salva quella col [OSCURATO:PERSONA], cugino della moglie del D' A mbrosio e che , secondo quanto spontaneamente dichiarato dal D'Ambrosionell’interrogatorio di garanzia, veniva da lui contatto solo per monitorarne le condizioni di salute) , ma soprattutto nessuno dei soggetti frequentati era stato condannato per i l delitt o contestato al capo 1) della rubrica (art. 513 –bis cod. pen.) . In particolare, il ricorrente censura l’ ordinanza della Corte di appello per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta concausalità , rispetto all'adozione della misura cautelare, della condotta di un [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, solo perché colloquiavacon altri soggetti, anch'essi estranei ad ogni rilievo sotto il profilo penale. 6. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] FURNARI, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èfondato. 2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale ( ex plurimis : Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 -01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 –01). 2.1. Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 – 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01, secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le “frequentazioni ambigue” con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 -01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle “frequentazioni ambigue” con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 -01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 -01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Abruzzese, Rv. 280547 –01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione). 2.2. Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del suocollegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 –01). 3. Ciò posto, il primo profilo di doglianza è infondato. Dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Salerno risulta, invero, che le intercettazioni sono state dichiarate inutilizzabili solo in relazione al reato di cui all’art. 361, secondo comma, cod. pen., in quanto la pena edittale per tale fattispecie è inferiore al limite previsto dall'art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; mentre, invece, nessuna inutilizzabilità è stata ritenuta sussistente rispetto al reato di cui all'art. 513 - bis c.p., contestato a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio al capo 1) della imputazione, di talché non sussiste alcuna preclusione all’utilizzo delle intercettazioni ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave ostativa all’accoglimento dell’istanza di riparazione. 4. Fondato è invece il secondo profilo di doglianza. Ed invero la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui le frequentazioni ambigue, rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave ostativa all’accoglimento dell’istanza di riparazione, devono essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. In particolare, dall’ordinanza della Corte territoriale non emerge la specifica motivazione per la qualele frequentazioni ambigue del D’Ambrosio con [OSCURATO:PERSONA] eLo [OSCURATO:PERSONA], non escluse dal giudice della cognizione, e i colleg ament i tra di loro emersidalle conversazioni intercettate siano stat i interpretat i dal giudice della cautela come indizi di complicità del ricorrente nel contestato reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, e quindi concreti zzassero la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta detenzione. 5. Il ricorso deve, quindi , essere accolto e l ’ordinanza impugnata va , pertanto,annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno . P.Q.M Annulla l’ordinanzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 10/12/2025. Il Consigliere estensore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA]