CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 25217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 498/2022 della CORTE D'APPELLO di2026 BARI, depositata il 11/04/2022 R.G.N. 2506/2018;3368 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Bari ha respinto l’impugnazione diLojodice Oscar avverso la sentenza di primo grado diaccoglimento dell’opposizione ad esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]ex art. 615 co.2 c.p.c. avverso atto di pignoramento pressoterzo promosso dal Lojodice, a seguito di notifica del precetto diNumero registro generale 24658/2022una somma di euro 4.079,42, oltre spese legali, dovutagli inN umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/2026qualità di difensore distrattario di [OSCURATO:PERSONA], parte vittoriosDaat a pubblicazione 10/09/2026in un altro giudizio azionato dinanzi al giudice del lavoro di Bari.In primo grado il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza disospensione e, nel giudizio di merito, sulla difesa di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva l’esistenza di un pregresso pignoramento verso terzinotificato da Equitalia ETR ex art. 72-bis d.P.R.n. 602/73 aventead oggetto tutte le somme dovute da [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA] perun credito di più consistente somma vantato verso quest’ultimo,dichiarava insussistente il diritto del creditore ricorrente aprocedere esecutivamente in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed inefficace ilpignoramento presso terzi notificato il 16/7/2015; il tribunale,preliminarmente, respingeva l’eccezione di inesistenza dellacostituzione di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta mediante deposito di memoriacartacea, e non telematica, ritenendo corretta la forma e lemodalità compiute nel giudizio di merito dal convenuto istituto,già opponente, trattandosi di atto introduttivo, e non già di attoprocessuale di parte precedentemente costituita, costituendol’opposizione all’esecuzione un giudizio di cognizione integranteun nuovo e diverso procedimento che non soggiace al depositotelematico ex art. 16-bis co.2 d.l. n.179/2012 conv. in L.n.221/2012 concernente unicamente i processi esecutivi,trovando applicazione, invece, la norma del comma 1 dell’art.16-bis. Nel merito, poi, il primo giudice rilevava che neldicembre 2010 era stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] un pignoramentopresso terzi ex art. 72-bis d.P.R.n. 602/73 e che a maggio 2013Equitalia aveva comunicato ad [OSCURATO:PERSONA] la sospensione dellaprocedura esattoriale con conseguente permanenza in capoall’istituto, debitore del proprio debitore, dell’obbligo di custodiadelle somme dovute e del divieto di disposizione; diconseguenza era inibito, ad [OSCURATO:PERSONA], il pagamento di crediti vantatiNumero registro generale 24658/2022dal ricorrente, a sua volta debitore verso Equitalia in pendenzaN umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/2026del giudizio di opposizione all’esecuzione, sicché era giustificatDaat a pubblicazione 10/09/2026l’inerzia di [OSCURATO:PERSONA] che aveva soltanto accantonato le somme inSui motivi di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] a censura dellapreliminare eccezione di inesistenza della costituzione cartaceadi [OSCURATO:PERSONA] e della mancanza di prova della esistenza di unaprocedura esecutiva promossa da Equitalia nei suoi confrontinonché dell’ingiustificato mancato pagamento del debitodell’[OSCURATO:PERSONA] essendo estinto ed improduttivo di effetti ilpignoramento di Equitalia per non avere l’Istituto terzopignorato ottemperato all’intimazione di pagamento rivoltaglidall’ente riscossore, la Corte territoriale ha ritenuto ammissibileil deposito cartaceo della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] costituendol’opposizione all’esecuzione un giudizio di cognizione e non giàla riassunzione di una precedente fase processuale, nonintegrando la memoria difensiva di [OSCURATO:PERSONA] un attoendoprocedimentale ma il primo atto di costituzione della partenell’ambito di tale processo di cognizione, ed ha escluso che ilgiudice di primo grado fosse incorso nella violazione dell’art. 72-bis del d.P.R.n.602/73 essendo, da un lato, pacifica la provadell’esistenza di una procedura esecutiva promossa da Equitalianei confronti di Lojodice, consistente nell’atto di pignoramentocrediti verso terzi notificato il 3/12/2010 per euro 3.498.320,33avente ad oggetto tutti i crediti che Lojodice vantava neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e contenente l’ordine, ad [OSCURATO:PERSONA], di pagaredirettamente all’agente di riscossione le somme per le quali ildiritto alla percezione da parte del debitore era maturatoanteriormente alla notifica del pignoramento, avvertendo INPSdi non disporre delle somme dovute e debende in ragionNeum edroe rle gistro generale 24658/2022Numero sezionale 3368/2026rapporto sussistente con il debitore Lojodice. Numero di raccolta generale 25217/2026Data pubblicazione 10/09/2026La Corte d’appello ha anche precisato la presenza, in atti, di unanota pervenuta ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui Equitaliaconfermava l’efficacia del pignoramento, comunicando all’enteche il giudice dell’esecuzione aveva temporaneamente sospesol’esecuzione intrapresa da Equitalia, nonché la prova dell’esitodella procedura esecutiva promossa da Equitalia nei confronti diLojodice, in quanto [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio in primogrado, aveva depositato sia la sentenza n. 1432/2019 con cui ilTribunale di Bari, in accoglimento della domanda dell’AgenziaEntrate Riscossione, aveva dichiarato inammissibilel’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi proposta conricorso del 2/4/2013 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso i pignoramentiex art. 72-bis d.P.R.n. 602/73, sia la sentenza della Corted’appello di Bari n. 1919/21 del 5/11/2021 di inammissibilità delgravame proposto dal Lojodice; tali pronunce superano il motivodi appello sui vizi del pignoramento promosso da Equitalia (nonvi sarebbe stata estinzione né improduttività di effetti).Inoltre, premesso che le somme eventualmente dovute da INPSa Lojodice sono state pignorate da Equitalia e che l’art. 72-biscit. prevede che l’atto di pignoramento crediti del debitore versoterzi può contenere l’ordine, al terzo, di pagare il creditodirettamente al concessionario fino alla concorrenza del creditoper cui si procede, l’eventuale sospensione dell’esecuzionecomporta che il terzo ([OSCURATO:PERSONA]) debba accantonare le somme finoalla definizione del giudizio, non avendo alcun potere disindacarne la validità, e ha obbligo di custodia delle sommedovute ex 546 c.p.c. con divieto di disposizione delle stesse; ea sua volta il creditore (Lojodice) per ottenere il suo credito (cioèNumero registro generale 24658/2022le somme dovutegli quale difensore antistatario delle speseN umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/2026processuali liquidate nel titolo giudiziale posto in esecuzioneD)at a pubblicazione 10/09/2026non può procedere esecutivamente nei confronti del propriodebitore ([OSCURATO:PERSONA]) successivamente alla notifica del pignoramento,potrebbe trovare tutela attraverso l’opposizione a quelpignoramento oppure promuovere azione di accertamento perdichiarare l’inesistenza della notifica nei suoi confronti e laillegittimità del vincolo apposto.In sostanza, nella impugnata sentenza la Corte ritiene chel’[OSCURATO:PERSONA] abbia legittimamente sospeso i pagamenti in favore delcreditore Lojodice perché non è fondata l’eccezione difensivacirca l’intervenuta estinzione della procedura esecutivaesattoriale in conseguenza dell’inottemperanza dell’INPSall’ordine diretto di pagamento ai sensi dell’art. 72-bis, inquanto l’estinzione consegue solo all’effettivo pagamento o allainefficacia del pignoramento, non all’inerzia del terzo; ed inoltreal creditore è consentito ex art. 72 co.2 d.P.R. n. 602/73accedere all’ordinaria procedura espropriativa presso terzidisciplinata dall’art. 543 c.p.c., in tal modo restando garantitol’accesso a due rimedi alternativi per soddisfare il credito nonrealizzato con il pagamento spontaneo da parte del terzopignorato.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a due motivi illustrati da successive memoriedepositate in prossimità di udienza. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del10 luglio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24658/20221.Con il primo motivo, articolato in due questioni qualificateN umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/2026come errores in procedendo, il ricorrente deduce la violazione Deat a pubblicazione 10/09/2026falsa applicazione degli artt. 83, 99, 100, 101, 112, 115, 121,125, 156, 615 e 617 c.p.c., e dell’art. 16-bis co. 1 e co. 2 d.l.n.179/2012, carenza e insufficienza di motivazione. Inparticolare, con la prima doglianza lamenta plurime violazioniprocessuali: principio della domanda, libertà di forme,contenuto e sottoscrizione di atti di parte, rilevanza della nullità,forma dell’opposizione, giudizio introdotto dall’opposizione,costituzione telematica nel processo esecutivo e violazione delcontraddittorio, conseguenti al mancato deposito da parte diINPS di qualsivoglia atto di opposizione o documento neifascicoli telematici, avendo ritenuto la Corte d’appello che sitratti di atti introduttivi per i quali è ammissibile il deposito informa cartacea, e per avere escluso, in sentenza, che la parteche riassume il giudizio davanti al giudice competente perl’opposizione possa essere ritenuta parte precedentementecostituita. Ed invece, ritiene il ricorrente che non costituisconodinanzi al giudice competente e che, dovendo essere depositatiin via telematica, è inesistente la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] ed ildeposito degli atti e documenti nel procedimento di esecuzione;inoltre, richiama il ricorrente l’art. 9 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.44 el’art. 11 del provvedimento del DGSIA sulla modalità telematicadei processi esecutivi. Rileva che manca la motivazionesull’eccezione di decadenza ex art. 617, secondo comma, c.p.c.perché, non essendovi contestazione sulla esistenza del creditodel creditore procedente ma essendo stata opposta laindisponibilità delle somme dovute, l’azione va qualificata comeopposizione agli atti esecutivi, con decadenza del termine di 20Numero registro generale 24658/2022giorni per proporla, superati per una opposizione depositata iNl umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/202618/3/2016 a fronte di un pignoramento notificato il 16/7/15. Data pubblicazione 10/09/2026La seconda parte in cui si articola il primo motivo attiene allaviolazione degli artt. 83, 100, 101, 112, 115, 16-bis co. 1 e 2d.l. 179/2012 per non avere la Corte d’appello verificatol’effettiva costituzione e l’effettivo deposito della procura alle litida parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’effettivo deposito nel fascicolotelematico di parte contenente i documenti allegati da [OSCURATO:PERSONA] sianel processo esecutivo che di merito. Inoltre l’[OSCURATO:PERSONA] non avevadepositato alcun ricorso ex 615 c.p.c. e neppure avevaprovveduto a dare comunicazione al creditore oppostoprovvedendo a notificare il decreto di fissazione di udienza dicomparizione, non presente nel fascicolo telematico, conviolazione dei principi costituzionali del giusto processo e delcontraddittorio; e neppure risultava accertata e controllata, dalcancelliere, la regolarità degli atti e, contestato l’errore, nondoveva accettare il cartaceo. In definitiva, il fascicolo diesecuzione n. RG 2800/2015 non era stato depositato da INPSnel fascicolo telematico.In memorie illustrative ribadisce che il deposito di atti successiviall’inizio di esecuzione deve avvenire esclusivamente conmodalità telematiche e che il cartaceo non è una merairregolarità sanabile con raggiungimento dello scopo.2. Il motivo è infondato.2.1 - L’art. 16-bis del D.L. n. 179/2012 prescrive al primocomma che “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorreredal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o divolontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli attiprocessuali e dei documenti da parte dei difensori delle partiNumero registro generale 24658/2022precedentemente costituite ha luogo esclusivamente conN umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/2026modalità telematiche, nel rispetto della normativa anchDeat a pubblicazione 10/09/2026regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione ela ricezione dei documenti informatici”; nel successivo comma1-bis è precisato che “Nell'ambito dei procedimenti civili,contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, adecorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello èsempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso daquelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono incomunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui siavvale la pubblica amministrazione per stare in giudiziopersonalmente, con le modalità previste dalla normativa ancheregolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione ela ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito siperfeziona esclusivamente con tali modalità”. In particolare, poi,per i processi esecutivi di cui al libro terzo del codice di rito, ilcomma secondo prescrive che “la disposizione di cui al comma1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizial'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito neiprocedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione aruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nelrispetto della normativa anche regolamentare concernente lasottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sonodepositati, con le medesime modalità, le copie conformi degliII co. c.p.c.”.2.2 - - Dalle citate disposizioni emerge che nei procedimenticivili il deposito telematico è obbligatorio in ragione dellainstaurazione del processo già avvenuta con modalitàtelematica, e che a decorrere dal 30/6/2014, il deposito degliNumero sezionale 3368/2026precedentemente costituite ha luogo esclusivamenNteum eroc odi nra ccolta generale 25217/2026modalità telematiche, nel rispetto della normativa anchDeat a pubblicazione 10/09/2026regolamentare vigente. L’obbligatorietà, ed anzi, l’esclusivitàdel deposito telematico di atti processuali e documenti nelprocesso civile è stata poi codificata con art. 196-quater disp.entrata in vigore (28/2/2023).2.3 - Il regime facoltativo di deposito cartaceo o telematicoprima dell’entrata in vigore della esclusività prevedeva quindiuna modalità telematica obbligatoria per il prosieguo di unprocesso già instaurato con modalità telematica e per il depositodi atti da parte di difensori di parti già precedentementecostituite. La questione riguarda, quindi, non la datazione deldeposito dell’atto difensivo di [OSCURATO:PERSONA] nell’opposizione adesecuzione avverso il pignoramento presso il terzo notificato il16/7/2015 (in sentenza e nelle memorie illustrative si affermache il deposito cartaceo a cura di [OSCURATO:PERSONA] avvenne il [OSCURATO:DATA_NASCITA])quanto la natura dell’atto introduttivo del giudizio di opposizionee l’inserimento di questa fase di cognizione nell’ambito di unprocedimento in cui si siano o meno già costituite le parti.2.4 - Trattasi di atto non avente natura cd. endoprocessuale,bensì di atto introduttivo di un procedimento di natura cognitiva,con conseguente inoperatività dell'obbligo di depositotelematico di cui all'art. 16-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 179 del2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012. Questa Corte,con sent. SS.UU. n. 7877/2022, ha affermato che il primocomma del citato art. 16-bis, “nello stabilire che «il depositodegli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delleparti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente conNumero registro generale 24658/2022modalità telematiche», fissa la regola dell'obbligatorietà deNl umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/2026deposito telematico degli atti comunemente definiti comDeat a pubblicazione 10/09/2026endoprocessuali, mentre per le parti non precedentementecostituite vale -lasciando da parte le disposizioni sul depositotelematico dettate per far fronte alla pandemia, e fintanto chenon entrerà in vigore la riforma in corso del codice di rito- laregola dell’alternatività, a scelta dell’interessato, tra il depositotelematico e quello cartaceo, in forza del comma 1 bis dellostesso articolo 16 bis, secondo cui: «Nell'ambito deiprocedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizioneinnanzi ai tribunali e … alle corti di appello è sempre ammessoil deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dalcomma 1». 13.3. ― Al fine di individuare gli atti c.d.endoprocessuali, «nei procedimenti civili, contenziosi o divolontaria giurisdizione, innanzi al tribunale», la norma, alprimo comma, distingue a seconda che «le parti», munite deldifensore, siano o meno «precedentemente costituite».”. E, neldelineare il significato di “parti precedentemente costituite”, laCorte ha ritenuto che per costituzione in giudizio si intendaquale “atto formale mediante il quale, per mezzo degliadempimenti di volta in volta richiesti, si concretizza il rapportotra la parte che si costituisce ed il giudice, allo scopo di renderepossibile il dispiegamento del contraddittorio, di regola, perl’intero corso del grado”, e quindi, “Con l’espressione «partiprecedentemente costituite», il primo comma dell’articolo 16-bis si riferisce non soltanto all’atto di costituzione nel sensoindicato, dalla cui omissione discende la contumacia, nelleipotesi in cui la costituzione sia prevista, ma anche, più ingenerale, alla acquisizione della veste di parte in senso formalenel procedimento incardinato dinanzi al giudice adito, veste che,almeno in senso lato, compete a ciascuna parte in qualunqueNumero registro generale 24658/2022procedimento destinato a svolgersi dinanzi al tribunale. Ai sensNi umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/2026della disposizione dettata dal primo comma dell’articolo 16-biDsa,t a pubblicazione 10/09/2026una volta che le parti sono entrate in contatto con il giudice, amezzo del loro primo atto, che può a discrezione delle medesimeessere depositato telematicamente o in cartaceo, ogni depositosuccessivo deve essere ormai obbligatoriamente telematico,fintanto che il rapporto parti-giudice non debba esserenuovamente instaurato, o perché la parte non è più la stessa, operché non è più lo stesso il giudice”. Nello stesso senso, e percasi simili esaminati dalla Corte di cassazione, si rammentanoanche le pronunce ord. n. 22724/2025 e n. 31834/2024.2.5 - Nel caso in esame l’opposizione ad esecuzione instaura unnuovo procedimento, di cognizione, diverso dalla proceduraesecutiva, per il quale era ammessa, all’epoca di costituzionedell’[OSCURATO:PERSONA] e prima dell’entrata in vigore della riforma istitutivadella esclusività della forma telematica di cui all’art. 196-quaterdisp. att. c.p.c., la facoltatività della proposizione con modalitàcartacea; discende l’infondatezza delle denunciate violazioni dinorme procedurali e della eccepita nullità di atti derivati, conparticolare riguardo alla ammissibile modalità cartacea dideposito della procura ad litem e della documentazione allegatada [OSCURATO:PERSONA].3. Con il secondo motivo di ricorso, la parte deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 72 e 72-bis d.P.R.n. 602/73, artt.112, 113, 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello travisato lanorma dell’art. 72-bis d.P.R.n. 602/73 ed aver violato il principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il principio delladomanda non pronunciandosi su quanto contestato nelle note ditrattazione scritta del 25/11/2021 circa l’esistenza di unpignoramento esattoriale dell’AdER verso l’appellante eNumero registro generale 24658/2022l’efficacia di un ordine di pagamento diretto all’agente dellaN umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/2026riscossione riguardante i debiti di [OSCURATO:PERSONA] nei confronDtait a pubblicazione 10/09/2026dell’appellante. Il ricorrente, in quella sede appellante, avevacontestato che fosse mai esistito, e che all’attualità esistesse,un pignoramento esattoriale di Agenzia di Riscossione neiconfronti del Lojodice, che vi sia mai stato o sia ancora efficaceun ordine di pagamento diretto all’agente di riscossione aventead oggetto i debiti dell’[OSCURATO:PERSONA] verso l’appellante. All’uopo richiamaCass. n.26830/2017 sulla circostanza che il pignoramentoesattoriale presso terzi di cui all’art. 72-bis non transita davantiad un ufficio giudiziario neppure per l’assegnazione delle sommee non deve essere iscritto a ruolo, e che, quindi, l’iscrizione aruolo del pignoramento ex art.72-bis non esiste perché nonprevisto dalla legge; trattasi di una procedura esclusivamentestragiudiziale ed il mancato pagamento entro 60 gg. dalla suanotifica ha come conseguenza l’inefficacia dell’atto esecutivo e,nel caso di specie, l’opposizione all’esecuzione svoltasi davantial g.e. di Bari ex art. 618 c.p.c., non essendo prevista dallegislatore, non esiste. Richiama altra pronuncia di Cass. n.13913/2017 secondo la quale l’opposizione agli atti esecutiviavverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato peromessa o invalida notificazione della cartella è ammissibile e vaproposta innanzi al giudice tributario. Sotto altro profiloeccepisce la inapplicabilità ed irrilevanza del vincolo stabilitodalla norma ex art. 72-bis per i crediti maturati nei confronti delterzo in forza di un titolo esecutivo giudiziale depositato in datasuccessiva alla notifica del pignoramento esattoriale, e nel casoin esame la procedura di riscossione non poteva produrre effettisu somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato indata successiva alla data di notifica dell’ordine diretto dipagamento, per avere nel caso concreto il G.E. accoltol’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso una esecuzione avviata inN fuomrerzoa re gistro generale 24658/2022Numero sezionale 3368/2026della sentenza n. 436/14 del Tribunale di Bari dep. 21/N1u/m2er0o 1di 4ra ccolta generale 25217/2026(quella inerente alla condanna alle spese in favore del difensorDeat a pubblicazione 10/09/2026antistatario), considerando vincolante un pignoramento ex art.72 -bis d.P.R.n. 602/73 notificato all’ente previdenziale, qualeterzo pignorato, in data 14/12/2010. Ancora, lamenta che siainesistente per eccesso di potere ogni provvedimento cheritenga efficace l’ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis;quindi è inesistente il pignoramento diretto dei crediti versoterzi, il vincolo del terzo, ed è inesistente la procedura esecutivapromossa da Equitalia, avendo la parte omesso il versamentonel termine di giorni sessanta, ed è estinta ed inefficace laprocedura amministrativa. Inoltre, sostiene il ricorrente che siairrilevante l’ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis inrelazione ad un credito maturato in forza di titolo esecutivodepositato in data successiva alla notifica dell’atto dipignoramento esattoriale; la norma consente ad AdER diordinare ai terzi debitori di pagare il credito al concessionarioentro 60 gg. dalla notifica del pignoramento per le somme perle quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alladata della notifica del pignoramento: nel caso in esame, invece,il g.e. aveva accolto l’opposizione all’esecuzione del creditosorto dalla sentenza n. 436/2014 dep. 21/1/2014 considerandovincolante il pignoramento ex 72-bis del 14/12/2010. Ed infine,lamenta eccesso di potere in presenza di giurisdizione esclusivadel giudice tributario, per la decisione del giudice dell’esecuzionedi ritenere efficace un ordine di pagamento diretto,asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione dellacartella di pagamento, ed anche l’omessa decisione sutemerarietà dell’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in presenza di unaNumero registro generale 24658/2022e persistente efficacia di un procedimento di riscossione ex artN. umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/202672-bis. Nell’invocare la cassazione della impugnata sentenza Dialt a pubblicazione 10/09/2026ricorrente conclude chiedendo anche la revoca dellasospensione della procedura esecutiva e la rifusione delle spese.3.1 - Nelle memorie illustrative il ricorrente si duole che ilpignoramento esattoriale sia stato equiparato ad unpignoramento giudiziale permanente, per una prolungatainerzia stragiudiziale dell’AdER sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] senzainstaurazione di un successivo giudizio esecutivo ordinario, ilche determina inefficacia e decadenza dell’ordine originario, nonpotendo essere il terzo pignorato -[OSCURATO:PERSONA]- un custode statico sinedie di somme private. Ritiene, quindi, che il proprio credito siadivenuto liquido ed esigibile solo dopo la sentenza n. 436/2014,il pignoramento non può proiettare effetti vincolanti futuri.Deduce, infine, questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE per laverifica di compatibilità con art. 47 della Carta di Giustizia UE eart. 6 CEDU: consentire ad una P.A. di paralizzare l’esecuzionedi un titolo giudiziale definitivo invocando un ordinestragiudiziale di pagamento lontano nel tempo mai sottopostoal vaglio giudiziale e privo di garanzie di dematerializzazione etrasparenza informativa lede il principio di parità delle armi econtraddittorio effettivo.4. Anche il secondo motivo è infondato.4.1- Dalla lettura della impugnata sentenza risultapositivamente valutata dal giudice di appello la prova dellaesistenza della procedura esecutiva promossa da Equitalia neiconfronti del Lojodice attraverso la notifica in data 3/12/2010 diun atto di pignoramento crediti verso terzi ex art. 72-bisd.P.R.n. 602/73, con il quale, come previsto ex lege, l’agente diriscossione ordinava ad [OSCURATO:PERSONA] di pagare direttamente adEquitalia le somme per le quali il diritto alla loro percezioNnuem edroa re gistro generale 24658/2022Numero sezionale 3368/2026parte del Lojodice era maturato anteriormente alla notiNfiucmaer od dei ral ccolta generale 25217/2026pignoramento, ed avvertiva [OSCURATO:PERSONA] di non disporre delle sommDeat a pubblicazione 10/09/2026dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con ildebitore; ed egualmente si dava atto di una nota di Equitalia,pervenuta il 24/5/2013, con la quale l’ente confermaval’efficacia del pignoramento comunicando ad [OSCURATO:PERSONA] che il giudicedell’esecuzione aveva temporaneamente sospeso l’esecuzioneintrapresa da Equitalia.4.2 - Si rammenta che l’art. 72-bis d.P.R.n. 602/73, cd.pignoramento esattoriale, è una forma speciale di esecuzioneche si svolge in via stragiudiziale che non prevede l’interventodel giudice dell’esecuzione se al comando segue l’adempimentodel terzo pignorato; trattasi di una forma di pignoramento deicrediti verso terzi di cui l’Agente di riscossione può avvalersidisponendo, in luogo della citazione di cui all’art. 543 secondocomma n.4 c.p.c., l’ordine di pagare il credito direttamente alconcessionario, fino alla concorrenza del credito per cui siprocede, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto dipignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezionesia maturato anteriormente alla data di tale notifica, ovvero allerispettive scadenze, per le restanti somme.4.3 - Come già affermato da questa Corte con sent. n.26830/2017, “In tema di procedura di riscossione coattiva amezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previstodall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo unprocedimento semplificato, interamente stragiudiziale, cheinizia con la notificazione dell’ordine di pagamento diretto e sicompleta con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché nondeve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davantiall’ufficio giudiziario, neppure per l’assegnazione delle soNmummereo r,e gistro generale 24658/2022Numero sezionale 3368/2026né può essere soggetto all’applicabilità dell’art. 159-teNru mderois dpi r.a ccolta generale 25217/2026opponente, può sostituirsi al creditore per curare l'iscrizione aruolo, essendo tale incombente semplicemente inesistenteperché non previsto dalla legge”. E’ stato anche precisato che intale forma speciale di espropriazione “l'avviso ad eleggeredomicilio o dichiarare la residenza nonché l'avvertimento dellafacoltà e dei termini per proporre istanza di conversione(previsti, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art.492 c.p.c.) sono incompatibili con l'ordine di pagamento direttodi cui all'art. 72-bis cit. che, ove adempiuto da parte del terzopignorato, produce immediato effetto satisfattivo, e per il qualenon è previsto l'intervento del giudice dell'esecuzione a menoche non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli4.4 - In sostanza, la normativa prevista in tema di riscossionetributaria contempla deroghe alle previsioni civilistiche eprocessual-civilistiche con esse compatibili (art. 49 co.2 d.p.r.n. 602/73) nell’ambito di una funzione di autotutela esecutivaesercitata nel corso del procedimento amministrativo volto arealizzare il credito con gli strumenti previsti e disciplinati dald.P.R.n.602/73, coerente con la natura amministrativa dellefunzioni esercitate dall’agente di riscossione, con l’assenza diterzietà dell’agente che è anche titolare del credito inriscossione, e con un ruolo delimitato della fase giurisdizionale(cfr. sent. 32203/2019: il pignoramento del credito presso terziex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma specialedi esecuzione, con procedimento semplificato interamentestragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudicedell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzopignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del creNdumiteoro) r.e gistro generale 24658/2022Numero sezionale 3368/2026Con il pignoramento dell’art. 72-bis la norma consente, Nqumueirno ddi ir,a ccolta generale 25217/2026al creditore agente di riscossione di ordinare al terzo Dialt a pubblicazione 10/09/2026pagamento delle somme pignorate, senza il filtro della AutoritàGiudiziaria il cui intervento è più limitato e ristretto rispetto alprocesso di esecuzione delineato dal codice di rito (ord.26549/2021: “la speciale forma di pignoramento previstadall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in viastragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dàcomunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo perespropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dallaprocedura ordinaria essenzialmente per la possibilità delcreditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento dellesomme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limitidella compatibilità), la disciplina ordinaria del processoesecutivo, ed in conseguenza il terzo non sarà legittimato a farvalere l'eventuale impignorabilità, totale o parziale, dei creditidel debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato ilversamento diretto all'agente della riscossione, e dovràeffettuare il pagamento nella misura indicata nell'ordine stesso,salvo che non ne sia stata disposta la sospensione del giudicedell'esecuzione”).5. Quanto innanzi consente di sgombrare il campo sullalegittimità della procedura e sulla definizione della finalità delpignoramento cd. esattoriale, della cui esistenza ed efficacia,ancorché sospesa come riportato nella nota di Equitalia citata insentenza, parimenti si è dato atto nel giudizio di secondo grado,essendo stato affermato, circostanza non contestata dalricorrente, che in atti v’è la “prova di quale poi è stato l’esitodella procedura esecutiva promossa da Equitalia nei confrontidell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’[OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi inquesto grado di giudizio, ha depositato la sentenza n. 143Nu2m/e1ro9 re gistro generale 24658/2022Numero sezionale 3368/2026con cui il Tribunale di Bari, in accoglimento della doNmumaerno ddi ara ccolta generale 25217/2026dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha dichiaratDoat a pubblicazione 10/09/2026inammissibile l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutiviproposta con ricorso del 2.04.2013 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] il pignoramenti ex art. 72-bis dpr n.602/73 (prot. n.283134, 239278, 283150), sia la sentenza della Corte d’appellodi Bari n. 1919/21 del 05.11.21 di inammissibilità del gravameproposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]”. Per tale ragione la Corte d’appelloha ritenuto superato il motivo di gravame inerente ai “vizi delpignoramento promosso da Equitalia (estinzione eimproduttività degli effetti)”; ne discende che la doglianzariportata nel secondo motivo del presente ricorso è infondata siacon riferimento al doluto travisamento della disciplina dell’art.72-bis sia in relazione alla lamentata violazione dellacorrispondenza fra chiesto e pronunciato e del principio delladomanda, essendosi esplicitamente pronunciata la Corted’appello sulla carenza di prova dell’esistenza del pignoramentoesattoriale e dell’efficacia di un ordine di pagamento, edessendo acquisito il dato del giudizio di opposizioneall’esecuzione ed agli atti esecutivi proposto avverso ipignoramenti ex art. 72-bis. La procedura non è inefficace né èestinta e la citata sospensione consente la permanenza, in capoall’[OSCURATO:PERSONA] terzo pignorato, degli obblighi di custodia delle sommeeventualmente dovute ai sensi dell’art. 546 c.p.c. con divieto didisposizione delle stesse (come riportato nella ord. Trib. Bari del10/5/2016). Infondato è dunque il rilievo di inesistenza di ogniprovvedimento che ritenga efficace l’ordine di pagamentodiretto ex art. 72-bis, e di inesistenza del pignoramento direttodei crediti verso terzi, ovvero di inesistenza della proceduraesecutiva promossa da Equitalia.Numero registro generale 24658/20226. Infondato è anche l’ulteriore profilo della irrilevanzaN umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/2026dell’ordine di pagamento diretto in relazione ad un creditDoat a pubblicazione 10/09/2026maturato in forza di titolo esecutivo depositato in datasuccessiva alla notifica dell’atto di pignoramento esattoriale; altitolo esecutivo di natura giudiziale azionato verso [OSCURATO:PERSONA] (sent.n.436/2014 dep. il 21/1/2014) non sarebbe opponibile unpignoramento del credito del debitor debitoris ex art. 72-bis del14/12/2010. Invero, la normativa in esame prevede che l’attodi pignoramento contenga l’ordine di pagare il credito alconcessionario entro 60 giorni dalla notifica del pignoramentoper le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturatoanteriormente alla data della notifica del pignoramento.6.1 - Invero, come è stato osservato da questa Corte, nelpignoramento esattoriale rientrano anche i crediti maturati dalproprio debitore successivamente alla notifica delpignoramento, e anche dopo i 60 gg. per adempiere, purchéderivino da rapporti già in essere al momento del pignoramento(sono pertanto ammissibili i crediti futuri, maturati dopo lanotifica del pignoramento, a condizione che sorgano da unrapporto base già esistente anteriormente) fermo restando chericonoscimento da parte del terzo della propria qualità di debitordebitoris sia nell’an che nel quantum costituisca, naturalmente,un presupposto logico e giuridico ineliminabile della struttura delprocedimento; sul punto, si veda quanto argomentato in Cass.n.28520/2025 (in motivazione ai par. 5, 6, 7 “… non vi sonodubbi che il procedimento speciale di cui agli artt. 72 e 72-bisdel d.P.R. n. 602/1973 sia applicabile anche in relazione a crediti“futuri” (cioè, non ancora sorti al momento del pignoramentostesso), in conformità alla sua stessa ratio. D’altronde, per quellida fitti o pigioni lo sancisce espressamente l’art. 72; per quellida retribuzione la previsione è implicita, quanto meno nell’art.Numero registro generale 24658/202272-ter, che indica i limiti in cui tali crediti sono pignorabili. ÈN, umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/2026dunque, certamente da escludersi che il pignoramento speciaDleat a pubblicazione 10/09/2026in esame possa avere ad oggetto esclusivamente i creditiesigibili al momento del pignoramento, dovendosi certamenteammettere che esso possa avere ad oggetto anche crediti chediventano esigibili successivamente, purché derivanti da unrapporto base già in essere al momento del pignoramento,esattamente come avviene per il pignoramento ordinario deicrediti”). Nella citata pronuncia è stato anche affermato che nonpotendo valere il pignoramento sine die, “nell’incertezza sullaeffettiva sussistenza dell’obbligo del terzo rispetto al rapportoobbligatorio attinto dal pignoramento, occorre senz’altroindividuare un termine entro il quale la conversione debba avereluogo per cui, in mancanza di essa, si determini l’inefficacia delpignoramento e la definitiva estinzione della proceduraesecutiva”.6.2 - Orbene, nel caso in esame, per quanto innanzi visto eaffermato dal giudice di merito che ha valorizzato i documentidi prova in quella sede prodotti, non si è avverata la condizionedi inefficacia ed estinzione della procedura esecutiva, e lasentenza n.436/2014 in cui risultano liquidati i compensi deldifensore antistatario dell’assistito sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’attivitàdefensionale svolta nel corso del processo, allegata in atti delpresente fascicolo, risulta emessa nell’ambito di unprocedimento iscritto a ruolo nel 2005, prima della notifica delpignoramento ex 72-bis. Trattasi quindi di un credito maturatosuccessivamente a tale data ma sorto sulla base di un rapportoprocessuale già in essere al momento del pignoramento.7. Quanto alla questione pregiudiziale, subordinata all’eventualerigetto dei motivi di ricorso, va osservato che essa è soloNumero registro generale 24658/2022genericamente accennata, e per la prima volta, nelle memorieN umero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 25217/2026illustrative, senza porre specifici rilievi di contrasto con norme Deat a pubblicazione 10/09/2026principi di diritto europeo; in particolare non rileva il genericorichiamo all’art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA]Unione Europea, inerente al diritto a un ricorso effettivodinanzi a un giudice, e ad un giudice imparziale, né il richiamoall’art. 6 CEDU sul diritto ad un equo processo ed all’accesso allatutela giurisdizionale, non ravvisandosi nella fattispecie alcunadoglianza al mancato accesso ad un giudizio pubblico,equamente esaminato, assistito da garanzie difensive, allapresenza di un giudice imparziale; i rimedi esperiti inopposizione all’esecuzione e nei gradi di giudizio dimostranoinvece che l’ordinamento nazionale abbia assicurato un accessoeffettivo alla giustizia. E ad ogni modo, non ricorre obbligo dirinvio pregiudiziale ove la questione sollevata sia materialmenteidentica ad altra questione già sottoposta alla Corte in relazionead analoga fattispecie, ferma restando la facoltà del giudicenazionale di riproporre la questione, quando sul punto di dirittogià esista una giurisprudenza consolidata della Corte, quandol’applicazione o meno della norma UE al caso concreto siimponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevolidubbi (cfr. sent. 6/10/1982, 283/81 CILFIT); orbene i principigenerali emergenti dalle citate pronunce di questa Corteescludono dubbi interpretativi, tenuto conto che nella strutturadel pignoramento cd. esattoriale la tutela giurisdizionale non èeliminata, ma semplicemente posticipata, potendo ilcontribuente adire il giudice ordinario per sospenderel’esecuzione o accertare cause estintive o di inefficacia, azioniche nel caso in esame sono state esperite, con esiti di cui si èdato atto sotto il profilo di ammissibili allegazioni probatorie ela cui valutazione è insindacabile in questa sede.8. Entrambi i motivi sono quindi infondati, sotto plurimi pNruomefiroli r.e gistro generale 24658/2022Numero sezionale 3368/2026Al rigetto del ricorso non fa seguito la condanna alleN umseproe dsi era ccolta generale 25217/2026processuali, in assenza di costituzione di [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Seguono le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della QuartaSezione Civile, il 10 luglio 2026La PresidenteRossana Mancino