CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 22943/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26950/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2008/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno stipulato due polizzevita , una ciascuno, con la compagni a “ [OSCURATO:PERSONA] - Svizzera di Assicurazioni sulla [OSCURATO:SOCIETA]” (d’ora in poi Helvetia).Le polizze, che avevano beneficiari diversi a seconda che fosse morto l’uno o l’altro dei contraenti, sono state stipulate, quella della Gianelli il 15.10.2007, quella dello Scivetti il 19.2.2009. Secondo quanto riferito in ricorso,era previsto che i premi sarebbero stati corrisposti fino al 1 marzo 2016, mentre le polizze vita sarebbero scadute: quella della Gianelli il 1.10.2017 e quella dello Scivetti il 1.3.2019 (p. 6 del ricorso). Quindi, in sostanza, le due assicurazioni coprivano il rischio morte per un periodo limitato dalla stipula alla scadenza: l’una dal 2007 al 2017, l’altra dal 2009 al 2019. 2.-Entrambi i contraenti, con distinti atti di citazione, hanno convenuto la Helvetia per far pronunciare l’annullabilità o far dichiarare la nullità dei rispettivi contratti di assicurazione: entrambi hanno assunto a motivo della loro domanda la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] del 1947 sulle assicurazioni prevede che cittadini italiani, che risiedano in Svizzera,possono stipulare polizze vita con compagnie aventi sede in Italia, purché in Italia abbiano il domicilio. 2.1.- I due ricorrenti , con l’atto di citazione , hanno sostenuto che questa condizione, prevista dalla Convenzione, non si è realizzata, o meglio, difettava già al momentodella conclusione del contratto , in quanto essi erano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non avevano domicilio alcuno in Italia, con conseguente mancatoperfezionamento della polizza, e dunque con conseguente impossibilità di conseguire il premio ove si fosse verificato l’evento e dunque nullità per mancanzadi causa. 3.-Le due cause, all’inizio del giudizio di primo grado, sono state riunite. 3.1.- Sia il Tribunale che la Cort e di Appello di Milano hanno rigettato la domanda, ritenendo che invece era provato che i due contraenti avessero il domicilio in Italia, e dunque che il loro assunto della mancanza di tale presupposto era infondato. Inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto che la Convenzione Italia –Svizzera riguardava l’esecuzione e non già la conclusione dei contratti. Infine, hanno escluso che l’assicuratore abbia avuto una qualche responsabilità nel non acquisire adeguatamente le informazioni personali, e segnatamente quelle sul domicilio.4.-Ora questa decisione è impugnata qui dai due contraenti con sei motivi. La compagnia di assicurazioni Helvetia ne chiede il rigetto con controricorso. I difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicato il decesso del proprio assistito; evento, questo, che, però, è irrilevante nel giudizio di legittimità ai fini dell’interruzione del giudizio medesimo una volta intervenuta (come nella specie) la sua rituale instaurazione(tra le altre, Cass. n. 1757/2016). Considerato che 5.-Con il primo motivo si prospetta violazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle assicurazioni del 1947,nonché dell’articolo 1325 c.c. I ricorrenti, a dimostrazione della nullità, o altra sorta di invalidità del contratto, hannoinvocato l’accordo tra Italia e Svizzera in tema di assicurazione del 1947 , ed hanno ritenuto che tale accordo subordina il perfezionamento dei contratti alla circostanza che gli italiani residenti in Svizzera, contraenti la polizza, abbiano, al momento della stipula , il domicilio in Italia: essi non lo avevano e dunque il contratto non si sarebbe affatto perfezionato, o comunque sarebbe nullo proprio perché, non producendo ef fetti , non avrebbe coperto il rischio qualora si fosse verificato. I giudici di merito hanno osservato come la suddetta Convenzionenon subordina affatto il perfezionamento del contratto alla esistenza del domicilio in Italia : piuttostoè una convenziones ui pagamenti, nel senso che autorizza il pagamento a cittadini italiani [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Italia , m a non si occupa dei requisiti necessari per la conclusionedel contattoo per la sua validità. I ricorrenti contestanoquesta tesi sostenendo il contrario . 5.1.- Con il secondo motivo si prospett a , pur sempre , violazione della [OSCURATO:PERSONA] del 9.7.10947 e vizio di motivazione. Secondo i ricorrenti, il giudice di merito, nell’escludere che la Convenzione disciplini la stipula dei contratti, e sia piuttosto riferita alla loro esecuzione, o meglio a come possono farsi i pagamenti cui il contrattoobbliga, non avrebbero motivato adeguatamentema avrebbero apoditticamente fatto quella asserzione, senza renderne le ragioni. I due motivi, che per la loro connessione logica possono valutarsi insieme, sono inammissibili e comunque infondati.Intanto, non si di c e sulla base di quali argoment i quella Convenzione debba intendersi come riferita alla stipula de i contrat t i, ossia perché mai debba intendersi come una C onvenzione che impone determinati requisiti per il perfezionamentoo per la validità del contratto, come vorrebbero i ricorrenti. Essi non forniscono in realtà non solo criteri ermeneutici, ma neanche argomenti utili a smentire l’interpretazione fornita dalla corte di merito. L’affermazione dei ricorrenti che quella Convenzione impone determinati requisiti (il domicilio in Italia) per la validità o il perfezionamento del contratto di assicurazione, è un’affermazione che rimane apodittica. Per contro, i giudici di merito hanno fatto leva sul tenore letteraledell’articolo 1, che è riportato sia in sentenza che nel ricorso , rubricato “pagamento di assicurazione “ e che è riferito “ alle polizze vita conchiuse in I talia presso compagnieitaliane d’assicurazione da cittadini residenti nella Svizzera ma che avevano il loro domicilio in Italia al momento ella conclusione del contratto”, da cui si deduce chiaramente che la regola dà per presupposto che i contratti siano stati stipulati già secondo altre regole, e che essa si limita ad autorizzare il pagamento purché il cittadino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in Italia quando ha stipulato. Né alcun riferimento è fatto alla nullità per difetto di domicilio. Né alcun riferimento è fatto a quest’ultimo dato come essenziale al perfezionamento. I giudici di merito motivano invero: ritengono, ed a buona ragione, che quella Convenzione non prevede espressamente (né in maniera virtuale, è da aggiungersi) alcuna nullità o annullabilità per difetto del domicilio in Italia al momento della stipula, ed aggiungono anche che sarebbe illogico che una Convenzione si occupasse di imporre il domicilio quale requisito di validità del contratto, data la libertà negoziale riconosciuta alle parti. Dunque, a fronte di una ragionevole interpretazione della corte di merito, i ricorrenti non adducono alcun elemento che possa servire a dare alla Convezione l’interpretazione da essi voluta. 5.2.-La circostanza, pertanto , che la nullità sia invocata sulla base della predetta Convenzione e che quest’ultima non la prevedaaffatto, già di suo, rende il ricorso infondato, ed assorbiti gli altri motivi: che sono comunque infondati, per le ragioni che seguono. 6.-Il terzo motivo prospetta sempre violazione della predetta C onvenzione e dell’articolo 1325 c.c. E’ in linea con gli altri due. I ricorrenti insistono nel dire che la predetta Convenzione non solo imponeva il domicilio dei contraenti, ma altresì quello dei beneficiari:nella fattispecie, il figlio dei contraenti, beneficiario della polizza, era in realtà residente ed altresì domiciliato in Svizzera, e non in Italia. Questo motivo è infondato per quanto detto in relazione ai primi due motivi: la Convenzione non impone affatto che il contraente sia domiciliato in Italia, tantomeno che lo sia il beneficiario: si limita a disciplinare il pagamento verso l’estero, ossia in Svizzera , nel caso di contratti stipulati da soggetti domiciliati in Italia. 7.-Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 2729 c.c. La tesi è chela corte di merito è giunta alla erronea conclusione che, comunque sia,i due contraenti avevano il domicilio in Italia (e quindi anche ad ammettere che la Convenzione lo imponga per la validità del contratto, ecco che quest’ultimo è valido): conclusione dedotta da una serie di atti, tra cui polizze coeve a queste di cui si discute qui, anteriori e successive, nelle quali è dichiarato un domicilio italiano; il fatto che Scivetti avesse due studi medici in Italia; la circostanzache entrambi avevano diversi immobili in Italia. Secondo i ricorrenti si tratta di elementi poco significativi e dunque non idoneia sorreggere la presunzione. Il motivo è inammissibile. Il ragionamento presuntivo è censurabile in C assazione solo per violazione dei criteri legali che presiedono alla induzione , ossia se gli indizi cui fa ricorso il giudice per trarne un fatto ignotonon sono né gravi, né precisi, né concordanti. I ricorrenti non dicono alcunchésulla rilevanza degli indizi utilizzati dalla corte di merito per giungere alla conclusione che il domicilio era comunque in Italia . Si limitano a contrapporre ai fatti notiutilizzati dai giudici, dei fatti diversi, di cui peraltro non si dimostra che siano stati sottoposti all’esame dei giudici del secondo grado e che questi, nonostanteciò, li abbiano trascurati. 8.-Il quinto motivo prospetta violazione dell’articolo 2043 c.c. Secondo i ricorrenti l’assicuratoreche ha provveduto alla s tipula non li avrebbe adeguatamente informati della condizione di validità costituita dalla necessità deldomicilio in Italia. Era obbligo dell’assicuratore acquisire tutte le informazioni necessarie al perfezionamentodel contratto ed informarne i contraenti . Il motivo è infondato. Esso ovviamente viene meno per effetto della infondatezzadella tesi di fondo: che fosse necessario il domicilio in Italia. E comunque, con accertamento in fatto,i giudici di merito hanno ritenuto che tutte le informazioni di residenza sono state richieste dalla compagnia appellata che ha provveduto ad inserire nelle polizze i dati forniti dalle parti . Questo accertamento, che è ricavato da una serie di elementi documentali, non smentiti,è qui incensurabile se non per difetto assoluto di motivazione: va detto, comunque, che i giudici di merito danno adeguatamente conto dell’accertamento, che hanno ricavato dall’insieme delle polizze in essere tra le parti, alcune precedenti ed altre successive a quelle per cui è causa. 9.-Il sesto motivo prospetta violazione dell’articolo 96 c.p. c. I giudici di meritohanno condannato i ricorrenti al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell’articolo96, 3° comma, c.p.c. I ricorrenti si dolgono del fatto che la pronuncia è stata emessa senza che [OSCURATO:PERSONA] spa avesse formulato alcunadomanda (p.20) e comunque senza sia statadimostrata alcuna malafede o colpa grave . Il motivoè inammissibile. Quanto alla prima censura è evidente che l’articolo 96, 3° comma , c.p.c. autorizza il giudice a tale pronunciasulle spese anche d’ufficio. Quanto alla seconda censura, essa non apporta alcunargomento per smentire la tesi dei giudici di merito secondo cui l’azione è stata temeraria , salvo un a apodittica affermazionedella mancanza di mala fede o colpa grave che sarebbe “evidente”, ma che evidente non è, e che dunque andava evidenziata.Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna partericorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5 . 5 00,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver