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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 32038/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19994/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Pizzi, giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato – avverso l’ordinanza del Tribunale di M ilano , depositata il 29 maggio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 settembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: immigrazione AC –23/09/2022 r.g. n. 19994/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 29.5.2020, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Mali, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezioneinternazionale.

2. Per la cassazione di tale provvedimenti ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] due motivi di doglianza.

3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. In esito all’udienza non partecipata del 9 luglio 2021, questa Corte ha i ndividua to la pregiudiziale rilevanza , ai fini del decidere, della questione della validità della procura alle liti rilasciata dal richiedente, alla luce dell’interpretazionedella normativa fatta propria dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 1 5177 de l 01/06/2021, a mente della quale l'art. 35-bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche r.g. n. 19994/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente.

2. Contestualmente q uesta Corte, stante la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale della citata normativa, ha ritenuto di rinviare la causa a nuovo r uolo, in attesa d ella decisione della Corte costituzionale.

3. La Corte costituzionale , con sentenza n. 13 del 20 gennaio 2022, ha giudicato la predetta interpret azione costituzionalmente legittima.

4. Nel caso di specie, pertanto, la controversia giurisdizionale risulta introdotta in data successiva al 17 agosto 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 35-bis e la certificazione del difensore è relativa solamente all’autenticità della sottoscrizione della parte, sicché essa non soddisfa i citati requisiti, con conseguente inammissibilitàdel ricorso.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l a mancata costituzionedel Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19994/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Pizzi, giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato – avverso l’ordinanza del Tribunale di M ilano , depositata il 29 maggio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 settembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: immigrazione AC –23/09/2022 r.g. n. 19994/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 29.5.2020, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Mali, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezioneinternazionale. 2. Per la cassazione di tale provvedimenti ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] due motivi di doglianza. 3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. In esito all’udienza non partecipata del 9 luglio 2021, questa Corte ha i ndividua to la pregiudiziale rilevanza , ai fini del decidere, della questione della validità della procura alle liti rilasciata dal richiedente, alla luce dell’interpretazionedella normativa fatta propria dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 1 5177 de l 01/06/2021, a mente della quale l'art. 35-bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche r.g. n. 19994/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. 2. Contestualmente q uesta Corte, stante la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale della citata normativa, ha ritenuto di rinviare la causa a nuovo r uolo, in attesa d ella decisione della Corte costituzionale. 3. La Corte costituzionale , con sentenza n. 13 del 20 gennaio 2022, ha giudicato la predetta interpret azione costituzionalmente legittima. 4. Nel caso di specie, pertanto, la controversia giurisdizionale risulta introdotta in data successiva al 17 agosto 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 35-bis e la certificazione del difensore è relativa solamente all’autenticità della sottoscrizione della parte, sicché essa non soddisfa i citati requisiti, con conseguente inammissibilitàdel ricorso. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l a mancata costituzionedel Ministero. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se d
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