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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17323/2026

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irettore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasiin persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi liquidatore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sezione staccata di Catania n. 1153/2017 depositata il 31/3/2017.Numero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso, innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catania, avverso una cartella di pagamento emessa persanzioni comminate ad Antonio (o Antonino) [OSCURATO:PERSONA] con un avviso ormaidivenuto definitivo per effetto della sentenza n. 644/2006, emessa dallaCTP di Catania e non impugnata.La CTP accoglieva il ricorso, osservando che [OSCURATO:PERSONA] nonaveva mai assunto la qualità di legale rappresentante della società, che lastessa società aveva autonomamente impugnato l’atto di irrogazione dellesanzioni notificatole e che il relativo giudizio era ancora pendente in primogrado, essendo stato sospeso in attesa della definizione di quello(pregiudiziale) promosso innanzi al giudice del lavoro.2.

L’amministrazione proponeva appello al quale resisteva la società.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia rigettaval’impugnazione, osservando che la sentenza definitiva nei confronti diAntonio [OSCURATO:PERSONA] non era opponibile alla società, in quanto quest’ultimaaveva proposto autonomo ricorso avverso l’atto di irrogazione dellesanzioni.

Aggiungeva, altresì, che «la contestazione sulla qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da riconoscereeventualmente nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] – soggetto nei cuiconfronti si è formato il giudicato con sentenza n. 644/07/06 cit. - noncostituisce motivo idoneo all’accoglimento del gravame.

Inverol’irrogazione delle sanzioni nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] risulta effettuataanche nella qualità di autore materiale delle violazioni e sotto tale profilorileva la pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al giudice del lavoro,già puntualmente rilevata dalla Commissione tributaria provinciale».Numero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/20263.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso la società.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rilevato che la società ha eccepito che il ricorsorisulta proposto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto chenon è mai stato parte del presente giudizio; ha osservato che,quand’anche volesse ritenersi che il ricorso sia stato proposto nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], nulla cambierebbe, in quanto neppure quest’ultimo èstato mai parte del presente giudizio.Tali considerazioni sono fondate.

Il ricorso proposto nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] va quindi dichiarato inammissibile, in quanto talesoggetto non è mai stato parte del presente giudizio, così come AntonioZappalà (qualora si volesse ritenere che la ricorrente sia incorsa in unerrore materiale nell’indicazione del nome di battesimo).2.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli articoli36 d.lgs. 546/1992, 132, comma 2°, n. 4) c.p.c.

“con conseguenteviolazione e/o falsa applicazione anche dell’art. 2909 c.c., in rapportoall’art. 360, comma 1, n. 3 – e, ove occorrer possa, n. 4 – c.p.c.”.L’Amministrazione ha lamentato, innanzi tutto, l’omessa motivazionein ordine alle ragioni che non consentirebbero l’estensione degli effetti delgiudicato formatosi nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]; conseguentemente,risulterebbe violato l’art. 2909 c.c., dal momento che il giudizio propostodalla società è ancora pendente, mentre quello nei confronti dello Zappalàsi è concluso con sentenza definitiva; la cartella è stata dunquelegittimamente emessa a seguito della sentenza definitiva che hariconosciuto la validità dell’atto di irrogazione di sanzioni che «è statoNumero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026notificato sia al rappresentante legale che all’autore della violazioneindividuato nella persona del signor [OSCURATO:PERSONA]».2.2 Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez.

U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

U. n. 22232/2016;nello stesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la sogliadel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. n. 2153/2020).Orbene, nel caso di specie, tale vizio non è ravvisabile, in quanto laCTR, che ha richiamato anche il contenuto della sentenza di primo grado,ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che non potessero prodursiNumero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026gli effetti del giudicato nei confronti della società.

Ha infatti chiarito chel’art. 2909 c.c. riguarda esclusivamente le parti del giudizio nel quale si èformato il giudicato; gli effetti del giudicato non possono dunqueestendersi nei confronti della società - rimasta estranea al giudizio all’esitodel quale è stata emessa la sentenza n. 644/2006 della CTP di Catania -che per giunta aveva impugnato autonomamente lo stesso atto diirrogazione delle sanzioni.2.3 La ricorrente, tuttavia, ha contestato anche nel merito il contenutodella sentenza d’appello, osservando che, essendo giunto al termine ilgiudizio promosso dallo [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di irrogazione dellesanzioni, mentre è ancora pendente quello promosso dalla società,dovrebbero estendersi gli effetti del giudicato formatosi nei confronti delprimo anche alla seconda.Il motivo risulta carente innanzi tutto sotto il profilo della specificità.Non viene chiarita, infatti, la vicenda a seguito della quale è stato emessol’atto di irrogazione delle sanzioni, né il titolo in forza del quale i duesoggetti rispondono delle sanzioni.

Sembrerebbe che gli stessi sianoobbligati in solido, in quanto l’Amministrazione afferma che lo Zappalàsarebbe l’autore materiale della violazione (pag. 7 del ricorso), mentre lacontroricorrente sostiene che la sanzione gli sarebbe stata irrogata inquanto erroneamente identificato come amministratore della società (pag.2 del controricorso).Anche in caso di obbligazione solidale, tuttavia, non potrebbe operaresic et simpliciter la disciplina di cui all’art. 2909 c.c., né, di regola,dovrebbe ricorrere il litisconsorzio necessario, con la conseguenza che igiudizi promossi dai due soggetti ben potrebbero seguire strade separate;al più, il giudicato potrebbe essere fatto valere alle condizioni di cui all’art.1306 c.c.- che opera anche per le obbligazioni fondate su rapporti dinatura pubblicistica (cfr. Cass. n. 303/2019; Cass. n. 16560/2017; Cass.Numero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026n. 3204/2018; Cass. n. 276/2013; Cass. n. 998/2001) - ma nel giudizio diimpugnazione dell’atto di irrogazione della sanzione.In ogni caso, alla luce degli elementi indicati dalla ricorrente(attraverso i quali non è possibile ricostruire con chiarezza le ragioni per lequali sono state applicate le sanzioni sia allo [OSCURATO:PERSONA] che alla società) nonpuò ritenersi che la cartella potesse essere emessa nei confronti dellasocietà, che ha autonomamente impugnato l’atto di irrogazione dellesanzioni, in pendenza di tale giudizio di impugnazione; al più le potràessere notificata in caso di esito negativo di quest’ultimo giudizio, nelquale, ove ricorrano le condizioni, potrebbe essere fatto valere il giudicato.3.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 39 d.lgs.546/1992 e 295 c.p.c..L’Amministrazione ha dedotto che, in ogni caso, la sentenza sarebbeviziata, in quanto la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio «in attesadella decisione sulla pregiudiziale causa instaurata innanzi allaGiurisdizione ordinaria».3.2 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Difetta innanzi tutto di specificità, giacché alla carenza di indicazioni,già rilevata in relazione al primo motivo, in ordine ai rapporti esistenti trale obbligazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e della società, si aggiunge quella relativa alcontenuto del giudizio con il quale sussisterebbe il vincolo di pregiudizialitàche la parte interessata avrebbe avuto l’onere di dedurre e dimostrare giàin grado d’appello (Cass. n. 12743/2001; Cass. n. 7506/2001; Cass. n.779/1999; Cass. n. 4399/1997).3.3 A ciò deve aggiungersi che neppure è stata dimostrata l’attualependenza della causa pregiudicante (circostanza particolarmente rilevante,in considerazione del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, nel2018, dopo il quale la ricorrente non ha depositato altri atti); costituisceinfatti principio consolidato quello secondo il quale «la sospensione delNumero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause siaconcreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deveessere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione,che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione,sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non esserestato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale,è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente eresti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, indifetto, la prova dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione, perchénessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione delgiudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente incorso» (Cass. n. 26716/2019; nello stesso senso, cfr. Cass. n.22878/2015).3.4 Infine, il motivo è comunque infondato, giacché il presente giudizioha ad oggetto la legittimità della cartella esattoriale emessa in pendenzadell’impugnazione dell’atto di irrogazione della sanzione da parte dellasocietà e, dunque, prescinde dal rapporto sostanziale sottostante, essendosolo necessario verificare se gli effetti del giudicato formatosi nei confrontidello [OSCURATO:PERSONA] si estendono anche nei confronti della società, giustificandocosì l’emissione della cartella.4.

In definitiva, il ricorso proposto nei confronti della società varigettato.L’Amministrazione va condannata al pagamento delle spese neiconfronti della controparte in considerazione della soccombenza.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

P.Q.MNumero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain € 8.300,00 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento del compenso, agli esborsi, che liquida in €200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irettore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasiin persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi liquidatore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sezione staccata di Catania n. 1153/2017 depositata il 31/3/2017.Numero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso, innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catania, avverso una cartella di pagamento emessa persanzioni comminate ad Antonio (o Antonino) [OSCURATO:PERSONA] con un avviso ormaidivenuto definitivo per effetto della sentenza n. 644/2006, emessa dallaCTP di Catania e non impugnata.La CTP accoglieva il ricorso, osservando che [OSCURATO:PERSONA] nonaveva mai assunto la qualità di legale rappresentante della società, che lastessa società aveva autonomamente impugnato l’atto di irrogazione dellesanzioni notificatole e che il relativo giudizio era ancora pendente in primogrado, essendo stato sospeso in attesa della definizione di quello(pregiudiziale) promosso innanzi al giudice del lavoro.2. L’amministrazione proponeva appello al quale resisteva la società.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia rigettaval’impugnazione, osservando che la sentenza definitiva nei confronti diAntonio [OSCURATO:PERSONA] non era opponibile alla società, in quanto quest’ultimaaveva proposto autonomo ricorso avverso l’atto di irrogazione dellesanzioni. Aggiungeva, altresì, che «la contestazione sulla qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da riconoscereeventualmente nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] – soggetto nei cuiconfronti si è formato il giudicato con sentenza n. 644/07/06 cit. - noncostituisce motivo idoneo all’accoglimento del gravame. Inverol’irrogazione delle sanzioni nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] risulta effettuataanche nella qualità di autore materiale delle violazioni e sotto tale profilorileva la pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al giudice del lavoro,già puntualmente rilevata dalla Commissione tributaria provinciale».Numero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/20263. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso la società.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rilevato che la società ha eccepito che il ricorsorisulta proposto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto chenon è mai stato parte del presente giudizio; ha osservato che,quand’anche volesse ritenersi che il ricorso sia stato proposto nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], nulla cambierebbe, in quanto neppure quest’ultimo èstato mai parte del presente giudizio.Tali considerazioni sono fondate. Il ricorso proposto nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] va quindi dichiarato inammissibile, in quanto talesoggetto non è mai stato parte del presente giudizio, così come AntonioZappalà (qualora si volesse ritenere che la ricorrente sia incorsa in unerrore materiale nell’indicazione del nome di battesimo).2.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli articoli36 d.lgs. 546/1992, 132, comma 2°, n. 4) c.p.c. “con conseguenteviolazione e/o falsa applicazione anche dell’art. 2909 c.c., in rapportoall’art. 360, comma 1, n. 3 – e, ove occorrer possa, n. 4 – c.p.c.”.L’Amministrazione ha lamentato, innanzi tutto, l’omessa motivazionein ordine alle ragioni che non consentirebbero l’estensione degli effetti delgiudicato formatosi nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]; conseguentemente,risulterebbe violato l’art. 2909 c.c., dal momento che il giudizio propostodalla società è ancora pendente, mentre quello nei confronti dello Zappalàsi è concluso con sentenza definitiva; la cartella è stata dunquelegittimamente emessa a seguito della sentenza definitiva che hariconosciuto la validità dell’atto di irrogazione di sanzioni che «è statoNumero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026notificato sia al rappresentante legale che all’autore della violazioneindividuato nella persona del signor [OSCURATO:PERSONA]».2.2 Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. n. 22232/2016;nello stesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la sogliadel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. n. 2153/2020).Orbene, nel caso di specie, tale vizio non è ravvisabile, in quanto laCTR, che ha richiamato anche il contenuto della sentenza di primo grado,ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che non potessero prodursiNumero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026gli effetti del giudicato nei confronti della società. Ha infatti chiarito chel’art. 2909 c.c. riguarda esclusivamente le parti del giudizio nel quale si èformato il giudicato; gli effetti del giudicato non possono dunqueestendersi nei confronti della società - rimasta estranea al giudizio all’esitodel quale è stata emessa la sentenza n. 644/2006 della CTP di Catania -che per giunta aveva impugnato autonomamente lo stesso atto diirrogazione delle sanzioni.2.3 La ricorrente, tuttavia, ha contestato anche nel merito il contenutodella sentenza d’appello, osservando che, essendo giunto al termine ilgiudizio promosso dallo [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di irrogazione dellesanzioni, mentre è ancora pendente quello promosso dalla società,dovrebbero estendersi gli effetti del giudicato formatosi nei confronti delprimo anche alla seconda.Il motivo risulta carente innanzi tutto sotto il profilo della specificità.Non viene chiarita, infatti, la vicenda a seguito della quale è stato emessol’atto di irrogazione delle sanzioni, né il titolo in forza del quale i duesoggetti rispondono delle sanzioni. Sembrerebbe che gli stessi sianoobbligati in solido, in quanto l’Amministrazione afferma che lo Zappalàsarebbe l’autore materiale della violazione (pag. 7 del ricorso), mentre lacontroricorrente sostiene che la sanzione gli sarebbe stata irrogata inquanto erroneamente identificato come amministratore della società (pag.2 del controricorso).Anche in caso di obbligazione solidale, tuttavia, non potrebbe operaresic et simpliciter la disciplina di cui all’art. 2909 c.c., né, di regola,dovrebbe ricorrere il litisconsorzio necessario, con la conseguenza che igiudizi promossi dai due soggetti ben potrebbero seguire strade separate;al più, il giudicato potrebbe essere fatto valere alle condizioni di cui all’art.1306 c.c.- che opera anche per le obbligazioni fondate su rapporti dinatura pubblicistica (cfr. Cass. n. 303/2019; Cass. n. 16560/2017; Cass.Numero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026n. 3204/2018; Cass. n. 276/2013; Cass. n. 998/2001) - ma nel giudizio diimpugnazione dell’atto di irrogazione della sanzione.In ogni caso, alla luce degli elementi indicati dalla ricorrente(attraverso i quali non è possibile ricostruire con chiarezza le ragioni per lequali sono state applicate le sanzioni sia allo [OSCURATO:PERSONA] che alla società) nonpuò ritenersi che la cartella potesse essere emessa nei confronti dellasocietà, che ha autonomamente impugnato l’atto di irrogazione dellesanzioni, in pendenza di tale giudizio di impugnazione; al più le potràessere notificata in caso di esito negativo di quest’ultimo giudizio, nelquale, ove ricorrano le condizioni, potrebbe essere fatto valere il giudicato.3.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 39 d.lgs.546/1992 e 295 c.p.c..L’Amministrazione ha dedotto che, in ogni caso, la sentenza sarebbeviziata, in quanto la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio «in attesadella decisione sulla pregiudiziale causa instaurata innanzi allaGiurisdizione ordinaria».3.2 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Difetta innanzi tutto di specificità, giacché alla carenza di indicazioni,già rilevata in relazione al primo motivo, in ordine ai rapporti esistenti trale obbligazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e della società, si aggiunge quella relativa alcontenuto del giudizio con il quale sussisterebbe il vincolo di pregiudizialitàche la parte interessata avrebbe avuto l’onere di dedurre e dimostrare giàin grado d’appello (Cass. n. 12743/2001; Cass. n. 7506/2001; Cass. n.779/1999; Cass. n. 4399/1997).3.3 A ciò deve aggiungersi che neppure è stata dimostrata l’attualependenza della causa pregiudicante (circostanza particolarmente rilevante,in considerazione del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, nel2018, dopo il quale la ricorrente non ha depositato altri atti); costituisceinfatti principio consolidato quello secondo il quale «la sospensione delNumero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause siaconcreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deveessere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione,che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione,sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non esserestato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale,è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente eresti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, indifetto, la prova dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione, perchénessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione delgiudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente incorso» (Cass. n. 26716/2019; nello stesso senso, cfr. Cass. n.22878/2015).3.4 Infine, il motivo è comunque infondato, giacché il presente giudizioha ad oggetto la legittimità della cartella esattoriale emessa in pendenzadell’impugnazione dell’atto di irrogazione della sanzione da parte dellasocietà e, dunque, prescinde dal rapporto sostanziale sottostante, essendosolo necessario verificare se gli effetti del giudicato formatosi nei confrontidello [OSCURATO:PERSONA] si estendono anche nei confronti della società, giustificandocosì l’emissione della cartella.4. In definitiva, il ricorso proposto nei confronti della società varigettato.L’Amministrazione va condannata al pagamento delle spese neiconfronti della controparte in considerazione della soccombenza.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MNumero registro generale 13075/2018Numero sezionale 3978/2026Numero di raccolta generale 17323/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain € 8.300,00 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento del compenso, agli esborsi, che liquida in €200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 17323/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris